Page 173 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
possiamo parafrasare in termini moderni tra soggetti e oggetti (del diritto
sostanziale), e procedura, è stata incorporata da William Blackstone nei suoi
Commentaries on the Laws of England, e ispira così la totalità della tradizione
giuridica occidentale. Infatti, come sostenuto da John Gray, il termine “persona”
viene spesso usato per intendere un essere umano, ma il suo significato tecnico è
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quello di soggetto di diritti ed obblighi giuridici .
L’estensione della categoria giuridica della persona oltre i limiti dell’umano
iniziò seriamente nell’XI secolo d.C., in coincidenza con l’istituzione
dell’universitas. Originariamente ente affine ad un collegium ecclesiastico,
l’universitas non poteva essere scomunicata o punita per un atto criminale, dal
momento che era priva di un corpo fisico, di un’anima, o del libero arbitrio,
essendo solo un concetto giuridico . La situazione cambiò quando, alla fine
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dell’XI secolo d.C., l’imperatore Federico Barbarossa assegnò uno status speciale
alle scuole di Bologna dedite allo studio del diritto, e le autorità locali riconobbero
sempre più l’universitas come un’entità separata, ossia una corporazione
autonoma con specifici privilegi per gli studenti, quali l’esenzione fiscale . Lo
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sviluppo del concetto di personalità applicato alle entità aziendali accelerò con la
crescita del commercio attraverso l’Europa, e re ed imperatori riconobbero tali
entità in atti ufficiali. Da quel momento, altre corporazioni oltre alle istituzioni
ecclesiastiche poterono esercitare diritti di proprietà, entrare in rapporti
contrattuali a proprio nome, autoregolamentarsi e, se necessario, citare ed essere
citate in giudizio .
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L’emergere della personalità giuridica come categoria estesa della persona
giuridica ha dato origine all’attuale dicotomia che attualmente esaurisce le
possibilità di personalità accettate dalla tradizione giuridica occidentale: la
persona fisica (cioè, qualsiasi essere umano) e la persona giuridica (artificiale) .
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Tale distinzione, più chiaramente presente nei sistemi di civil law che in quelli di
common law, fu tuttavia opportunamente colta da Thomas Hobbes nel
Leviatano .
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52 GRAY, The Nature and Sources of the Law, New York: Macmillan, 1921, 27. In originale: «“person” is often
used as meaning a human being, but the technical legal meaning of a “person” is a subject of legal rights and duties».
53 GAECKER, “Sua cuique persona?” A Note on the Fiction of Legal Personhood and a Reflection on
Interdisciplinary Consequences, 281. In originale: «could not be excommunicated or be found guilty of a civil or
criminal offence and subsequently punished, on the view that the universitas did nohave a corporal body and neither
did it have a soul or a free will, being only a legal name».
54 Ibidem, 292. In originale: «an autonomous corporation with specific privileges for the students such as tax
exemption».
55 Ibidem. In originale: «accelerated with the growth of commerce throughout Europe, as kings and emperors
granted charters. From then on, corporations other than church institutions could also hold property, enter into
contracts in their own name, govern themselves by boards, and, if necessary, sue and be sued».
56 Tuttavia, è importante notare che artificiale non significa fittizio. Una persona artificiale non
è immaginaria, ma certamente reale.
57 HOBBES, Leviathan, Dent., 1651, 83. In originale: «A Person is he whose words or actions are considered,
either as his own or as representing the words or actions of an other man, or of any other thing to whom they are
attributed, whether Truly or by Fiction. When they are considered as his owne, then is he called a Natural Person:
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