Page 215 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




                  4. dispone che la ricorrente, entro trenta giorni decorrenti dal deposito della
               domanda,  depositi  in  cancelleria  e  trametta  al  commissario  giudiziale  una
               situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la
               Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il
               giorno  successivo), corredata da una  relazione dettagliata che dia conto dello
               stato di avanzamento della predisposizione della proposta definitiva (la quale
               andrà  tramessa anche al commissario giudiziale onde consentire le attività di
               controllo di cui al punto 2);
                  5. dispone che la ricorrente, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione
               del presente decreto, depositi la  somma di  euro  10.000,00 per  le spese della
               procedura fino alla scadenza del termine;
                  6. rammenta alla parte ricorrente che non possono essere compiuti fino alla
               scadenza  del  termine  atti  di  straordinaria  amministrazione,  se  non  previa
               autorizzazione  del  Tribunale  e  solo  se  ne  siano  documentati  e  motivati
               adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
                  7. fissa in euro 10.000,00 la soglia massima dei pagamenti da considerarsi di
               ordinaria amministrazione, riservandosi di rivederla in caso di segnalazione da
               parte del commissario giudiziale;
                  8. rimette al giudice relatore il compito di confermare o revocare l’inibitoria
               dalla proposizione e prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei
               creditori;
                  9. rigetta la richiesta di applicazione dell’art. 89 CCI;
                 (omissis).


































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