Page 215 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
4. dispone che la ricorrente, entro trenta giorni decorrenti dal deposito della
domanda, depositi in cancelleria e trametta al commissario giudiziale una
situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la
Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il
giorno successivo), corredata da una relazione dettagliata che dia conto dello
stato di avanzamento della predisposizione della proposta definitiva (la quale
andrà tramessa anche al commissario giudiziale onde consentire le attività di
controllo di cui al punto 2);
5. dispone che la ricorrente, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione
del presente decreto, depositi la somma di euro 10.000,00 per le spese della
procedura fino alla scadenza del termine;
6. rammenta alla parte ricorrente che non possono essere compiuti fino alla
scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa
autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati
adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
7. fissa in euro 10.000,00 la soglia massima dei pagamenti da considerarsi di
ordinaria amministrazione, riservandosi di rivederla in caso di segnalazione da
parte del commissario giudiziale;
8. rimette al giudice relatore il compito di confermare o revocare l’inibitoria
dalla proposizione e prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive da parte dei
creditori;
9. rigetta la richiesta di applicazione dell’art. 89 CCI;
(omissis).
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