Page 213 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
Tribunale di Arezzo, Uff. Fall., 7 novembre 2022, decr. - Pres. Rel. Pani
Letto il ricorso, depositato in data 2.11.2022 da ... in persona
dell’amministratore unico ... appresentata e difesa dall’avv. ..., con il quale la
predetta società ha proposto una domanda ex art. 44, comma 1, CCI;
preso atto che è stata prodotta la determina assunta dall’amministratore della
società in data 30.9.2022 conformemente a quanto previsto dall’art. 120-bis,
comma 1, CCI, nonché che sono stati prodotti i documenti richiesti ai sensi
dell’art. 39, comma 3, CCI, e precisamente:
1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 8);
2) l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione, comprendente anche gli indirizzi pec di ciascuno di loro
(doc. 11);
considerato che dalla documentazione sopra richiamata emerge la sussistenza
del presupposto soggettivo di fallibilità (superamento delle soglie dimensionali ex
art. 2, comma 1, lett. d), CCI) e di quello oggettivo (stato di crisi o di insolvenza)
richiesti per l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e
dell’insolvenza, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla
domanda trovandosi la sede principale della ricorrente nel Comune di Arezzo;
ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da
fissare in concreto, tenuto conto del disposto dell’art. 44, comma 1, CCI, in giorni
sessanta, che decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. Cass.
29740/2018);
rilevato che la ricorrente ha domandato la concessione di un provvedimento
di inibitoria dalla proposizione di azioni cautelari da parte di singoli creditori,
nonché la concessione di un provvedimento di esenzione dagli obblighi a carico
dell’amministratore della società contemplati dagli artt. 2446 e ss. c.c.;
letti gli artt. 54 e 55 CCI;
considerato che la misura protettiva dell’inibitoria dalla proposizione e
prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive risulta automatica e decorre dalla
data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, mentre va
rimesso al giudice relatore il compito di confermare e revocare la misura;
ritenuto che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non può trovare
applicazione l’istituto previsto dall’art. 89 CCI;
rilevato, infatti, che l’esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 2446, 2447,
2482-bis e 2482-ter c.c. è stata collocata nel capo dedicato al concordato
preventivo c.d. pieno, sicché, quando l’art. 89 parla di “domanda”, allude a quella
accompagnata da proposta e piano ai sensi degli artt. 84 e seguenti (come del resto
si desume ancor più chiaramente dal secondo comma dello stesso art. 89, che
richiama espressamente il termine “proposta”);
osservato che l’art. 89 viene richiamato dall’art. 64-bis, comma 9, nell’ambito
del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (anch’esso, quindi,
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