Page 213 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





                  Tribunale di Arezzo, Uff. Fall., 7 novembre 2022, decr. - Pres. Rel. Pani

                  Letto  il  ricorso,  depositato  in  data  2.11.2022  da  ...  in  persona
               dell’amministratore unico ... appresentata e difesa dall’avv. ..., con il quale la
               predetta società ha proposto una domanda ex art. 44, comma 1, CCI;
                  preso atto che è stata prodotta la determina assunta dall’amministratore della
               società in  data  30.9.2022 conformemente a  quanto  previsto dall’art.  120-bis,
               comma 1, CCI, nonché che sono stati prodotti i  documenti richiesti ai  sensi
               dell’art. 39, comma 3, CCI, e precisamente:
                  1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 8);
                  2) l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e
               delle cause di prelazione, comprendente anche gli indirizzi pec di ciascuno di loro
               (doc. 11);
                  considerato che dalla documentazione sopra richiamata emerge la sussistenza
               del presupposto soggettivo di fallibilità (superamento delle soglie dimensionali ex
               art. 2, comma 1, lett. d), CCI) e di quello oggettivo (stato di crisi o di insolvenza)
               richiesti  per  l’accesso  a  uno  degli  strumenti  di  regolazione  della  crisi  e
               dell’insolvenza,  nonché  la  competenza di  questo Tribunale  a  decidere sulla
               domanda trovandosi la sede principale della ricorrente nel Comune di Arezzo;
                  ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da
               fissare in concreto, tenuto conto del disposto dell’art. 44, comma 1, CCI, in giorni
               sessanta, che decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. Cass.
               29740/2018);
                  rilevato che la ricorrente ha domandato la concessione di un provvedimento
               di inibitoria dalla proposizione di azioni cautelari da parte di singoli creditori,
               nonché la concessione di un provvedimento di esenzione dagli obblighi a carico
               dell’amministratore della società contemplati dagli artt. 2446 e ss. c.c.;
                  letti gli artt. 54 e 55 CCI;
                  considerato  che  la  misura  protettiva  dell’inibitoria  dalla  proposizione  e
               prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive risulta automatica e decorre dalla
               data della  pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, mentre va
               rimesso al giudice relatore il compito di confermare e revocare la misura;
                  ritenuto che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non può trovare
               applicazione l’istituto previsto dall’art. 89 CCI;
                  rilevato, infatti, che l’esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 2446, 2447,
               2482-bis e  2482-ter  c.c.  è  stata  collocata  nel  capo  dedicato  al  concordato
               preventivo c.d. pieno, sicché, quando l’art. 89 parla di “domanda”, allude a quella
               accompagnata da proposta e piano ai sensi degli artt. 84 e seguenti (come del resto
               si desume ancor più chiaramente dal secondo comma dello stesso art. 89, che
               richiama espressamente il termine “proposta”);
                  osservato che l’art. 89 viene richiamato dall’art. 64-bis, comma 9, nell’ambito
               del  piano  di  ristrutturazione  soggetto  ad  omologazione  (anch’esso,  quindi,




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