Page 214 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO




               “pieno”), così come l’art. 64 prevede un’identica disciplina per il caso di domanda
               di  omologazione  degli  accordi  di  ristrutturazione  (anch’essa  “piena”)  e
               analogamente dispone l’art. 20 per il caso di domanda di nomina dell’esperto
               nell’ambito della composizione negoziata, mentre nulla di simile è previsto negli
               artt. 44 e seguenti, ossia quando l’imprenditore decide di riservarsi il deposito
               della documentazione;
                  ritenuto, inoltre, che una simile esenzione non possa neppure essere ricondotta
               nel novero delle c.d. misure protettive atipiche previste dall’art. 54, comma 1,
               CCI;
                  ed infatti non può che prendersi atto del fatto che il legislatore ha ritenuto di
               tipizzare l’esenzione dagli obblighi suddetti solo per i ricorsi volti all’immediata
               apertura di strumenti di regolazione della crisi (sul presupposto che solo in tal
               caso il ricorso presenti una serietà e consistenza tale da giustificare la deroga alla
               disciplina comune) e nell’ambito della composizione negoziata (procedimento
               elettivamente destinato alle sole società con potenzialità di risanamento);
                  rilevato che la ricorrente (nel corpo dell’atto) ha altresì chiesto che il Tribunale
               fissi la  soglia  minima sotto la  quale  i  pagamenti di  crediti successivamente
               maturati  possono  considerarsi  generalmente  di  ordinaria  amministrazione,
               proponendo la soglia dei 10.000 euro;
                  ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento, anche in relazione alla
               soglia  proposta,  dovendo però  essere rimessa al  commissario giudiziale  una
               valutazione  circa  la  ragionevolezza  di  tale soglia  alla  luce della  gestione in
               concreto nella pendenza del termine; considerato che, secondo quanto disposto
               dal medesimo art. 44, deve essere nominato fin da questa fase un commissario
               giudiziale, devono essere disposti degli obblighi informativi e deve essere ordinato
               il versamento di una somma a titolo di fondo spese.

                                                   P.Q.M.

                  Visti gli artt. 44 e 45 CCI;
                  1.  assegna  alla  società  ricorrente  termine  di  sessanta  giorni    per  la
               presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione
               di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39,
               commi  1  e  2,  oppure  la  domanda  di  omologazione  degli  accordi  di
               ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma
               1,  oppure  la  domanda  di  omologazione  del  piano  di  ristrutturazione di  cui
               all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
                  2. nomina giudice relatore il dott. Federico Pani;
                  3.  nomina  nella  qualità  di  commissario giudiziale  il  DOTT… che  dovrà
               vigilare sull’attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza
               del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode
               ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta
               del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;




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