Page 214 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO
“pieno”), così come l’art. 64 prevede un’identica disciplina per il caso di domanda
di omologazione degli accordi di ristrutturazione (anch’essa “piena”) e
analogamente dispone l’art. 20 per il caso di domanda di nomina dell’esperto
nell’ambito della composizione negoziata, mentre nulla di simile è previsto negli
artt. 44 e seguenti, ossia quando l’imprenditore decide di riservarsi il deposito
della documentazione;
ritenuto, inoltre, che una simile esenzione non possa neppure essere ricondotta
nel novero delle c.d. misure protettive atipiche previste dall’art. 54, comma 1,
CCI;
ed infatti non può che prendersi atto del fatto che il legislatore ha ritenuto di
tipizzare l’esenzione dagli obblighi suddetti solo per i ricorsi volti all’immediata
apertura di strumenti di regolazione della crisi (sul presupposto che solo in tal
caso il ricorso presenti una serietà e consistenza tale da giustificare la deroga alla
disciplina comune) e nell’ambito della composizione negoziata (procedimento
elettivamente destinato alle sole società con potenzialità di risanamento);
rilevato che la ricorrente (nel corpo dell’atto) ha altresì chiesto che il Tribunale
fissi la soglia minima sotto la quale i pagamenti di crediti successivamente
maturati possono considerarsi generalmente di ordinaria amministrazione,
proponendo la soglia dei 10.000 euro;
ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento, anche in relazione alla
soglia proposta, dovendo però essere rimessa al commissario giudiziale una
valutazione circa la ragionevolezza di tale soglia alla luce della gestione in
concreto nella pendenza del termine; considerato che, secondo quanto disposto
dal medesimo art. 44, deve essere nominato fin da questa fase un commissario
giudiziale, devono essere disposti degli obblighi informativi e deve essere ordinato
il versamento di una somma a titolo di fondo spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 44 e 45 CCI;
1. assegna alla società ricorrente termine di sessanta giorni per la
presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione
di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39,
commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma
1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui
all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
2. nomina giudice relatore il dott. Federico Pani;
3. nomina nella qualità di commissario giudiziale il DOTT… che dovrà
vigilare sull’attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza
del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode
ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta
del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
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