Page 210 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ROSARIO CALIULO




                  Peraltro, il  Tribunale, non si  è avveduto dell’impatto sistematico prodotto
               dall’interpretazione sposata.
                  Ai fini della quantificazione del danno da violazione dell’obbligo di gestione
               conservativa, il terzo comma dell’art. 2486 c.c., annovera, quale criterio, la differenza
               fra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello in
               essere alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.
                  Nonostante la norma faccia riferimento alla data di apertura della procedura
               concorsuale, che, per il concordato, coinciderebbe con il decreto di ammissione,
               un’interpretazione letterale sarebbe eccessivamente formalistica, in quanto, nelle
               more del provvedimento di ammissione, che per l’appunto segna l’apertura della
               procedura, i danni continuerebbero far a capo agli amministratori.
                  Pertanto, onde evitare che il ricorso alla procedura venga disincentivato, una
               soluzione pratica, volta a realizzare un equo contemperamento degli interessi in
               gioco, è ritenere che ad interrompere l’aggravamento dei danni sia sufficiente la
               presentazione della domanda, e solo di essa  .
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                  Se la presentazione della sola domanda in bianco è idonea a costituire uno dei
               due poli cui commisurare, in forza del citato criterio differenziale, il conteggio dei
               danni,  a maggior ragione  alla stessa va ascritta una idoneità a sospendere gli
               obblighi in  tema di  riduzione  del  capitale, atteso che, una  volta proposta la
               domanda di accesso alla procedura e cristallizzatosi il danno, avrebbe poco senso
               continuare a ritenere persistenti gli obblighi in tema di riduzione del capitale.


               4. Conclusioni

                  Per quanto sin qui detto non vi è, quindi, alcuna soluzione di continuità fra
               l’art. 182 sexies l.f. e l’art. 89 c.c.i., e, per quanto si possano muovere critiche alla
               scadente tecnica del legislatore, manifestata nell’impreciso meccanismo di rinvio
               sopra  denunciato,  di  fatto, ciò  non  può  trascendere in  una  limitazione del
               perimetro applicativo della disciplina novellata.
                  Piuttosto, proprio  la  conservazione del  binomio  poc’anzi  richiamato  nel
               secondo comma e la regola da esso dettata, unitamente alla relazione illustrativa
               con  l’obiettivo dichiarato  di  dare  continuità alla  disciplina  previgente, senza
               alcuna  distinzione  basata  sulla  modalità  di  insediamento  della  procedura
               concordataria, dimostrano la necessità di ascrivere alla normativa in esame un
               perimetro più ampio di quello voluto dal Tribunale.


                  19   Rilevano  tale  incongruenza anche  ABRIANI-ROSSI,  Nuova  disciplina  della  crisi  d’impresa  e
               modificazioni  del  codice  civile:  prime  letture,  in  Le  Società,  2019,  410,  DIMUNDO,  Responsabilità  degli
               amministratori  per violazione dell’art. 2486 c.c. e danno risarcibile,  in Il Fallimento  2019, 1299, GHIONNI
               CRIVELLI  VISCONTI,  op cit.,  168 ed ivi nota 112, i quali tutti ritengono comunque sufficiente la sola
               presentazione della domanda; di contrario avviso, RORDORF, Doveri e responsabilità degli organi alla
               luce del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv. Soc., 5-6, 2019, 947-948, il quale ritiene che
               il termine vada individuato nella domanda di omologazione.


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