Page 211 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
La duplice espressione è quindi in piena corrispondenza con la possibilità che
il concordato si apra, ora con la sola domanda, ora anche con la proposta.
In tal senso, nel secondo comma dell’art. 89 c.c.i., permane la distinzione fra due
atti, domanda e proposta, logicamente autonomi, ed altresì autonomi anche da un
punto di vista della materiale presentazione, nella misura in cui, uno di essi (la
proposta) può essere successivo al primo, ex art. 44 c.c.i., in guisa che la
disattivazione, sia pur transitoria degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482
bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter c.c. si produce tanto in virtù della
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domanda accompagnata dalla proposta quanto in virtù della sola domanda .
La vocale “e” nel secondo comma dell’art. 89 c.c.i. non ha la funzione di
esprimere il collegamento fra i due atti nell’intento di delineare una vicenda inerente
e circoscritta al solo concordato pieno, ma, come già detto, una fungibilità fra le
vicende di ingresso, di tal che, il legislatore, nel ripetere il precedente art. 182 sexies
l.f., ha finito con individuare il concordato pieno attraverso la figura retorica della
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sineddoche, ossia una parte (la proposta) per il tutto .
Quale che sia la struttura assunta ab initio dalla vicenda concordataria, sia essa
già completa, oppure in fase di gestazione, l’effetto sospensivo di cui al primo
comma dell’art. 89 c.c.i., si produce (anche) con la sola domanda.
La stessa relazione illustrativa al c.c.i. vede nell’art. 89 la riproduzione dell’art.
182 sexies l.f., disposizione in forza della quale la disattivazione degli obblighi di
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riduzione di capitale era riferita, come già ricordato, anche al concordato in bianco .
In questi termini “le domande” richiamate dal secondo comma dell’art. 89
c.c.i., non possono non essere quelle in materia di concordato in bianco, pena
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l’impossibilità di ascrivere al termine altri significati .
20 Giova poi segnalare che se “É noto che, nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, siano
andate delineandosi due diversi “tipi” di concordato (concordato con continuità aziendale e concordato
liquidatorio), intendendo il “tipo” come istituto (ossia sintesi di fattispecie e disciplina), e che la rilevanza di
questa distinzione opera sul piano disciplina applicabile al momento dell’ammissione e durante la procedura”,
così D’ATTORRE, Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in Il Fallimento, 2021, 1609,
la dualità di termini utilizzati dal legislatore non può essere ascritta neanche al richiamo delle
diverse tipologie di concordato.
21 In questi termini la norma, collocata nel contesto del concordato pieno, sembra quasi
interessare, per come formulata, più il concordato con riserva che quello pieno, in maniera, verrebbe
da dire, inversamente proporzionale, al citato art. 46 c.c.i.
22 Vale la pena di rilevare che, secondo autorevole insegnamento in tema di ermeneutica, l’argomento
topografico deve trovare supporto nell’argomento psicologico (TARELLO, op cit., 376), il quale ultimo si
evince dai lavoratori preparatori (TARELLO, op cit., 367); eppure, come detto, è la stessa relazione
illustrativa ad ascrivere all’art. 89 c.c.i. il medesimo perimetro applicativo del precedente 182 sexies l.f.,
sicché ne riesce sminuita la portata dell’argomento topografico sostenuto del tribunale aretino.
23 Alle conclusioni di cui al testo, si perviene, secondo FAUCEGLIA, op. cit., 560, sulla base di una
ricostruzione sistematica, sostanzialmente mercè l’analogia. In tal senso l’autore richiama l’art. 20
c.c.i., dettato in materia di composizione negoziata della crisi, per il quale, 560, “si tratta, in tal caso,
di effetti che discendono (direi, in modo automatico) da una mera “dichiarazione”, in assenza di qualsiasi
“controllo”, con una durata collegata alla conclusione delle trattative o alla archiviazione della istanza.”
L’argomento, indubbiamente calzante, presuppone però l’esistenza di una lacuna, circostanza che,
invece, per le cose dette nel testo è ampiamente revocabile in dubbio.
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