Page 211 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805




                  La duplice espressione è quindi in piena corrispondenza con la possibilità che
               il concordato si apra, ora con la sola domanda, ora anche con la proposta.
                  In tal senso, nel secondo comma dell’art. 89 c.c.i., permane la distinzione fra due
               atti, domanda e proposta, logicamente autonomi, ed altresì autonomi anche da un
               punto di vista della materiale presentazione, nella misura in cui, uno di essi (la
               proposta)  può  essere successivo al  primo,  ex  art.  44  c.c.i.,  in  guisa  che  la
               disattivazione, sia pur transitoria degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482
               bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter c.c. si produce tanto in virtù della
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               domanda accompagnata dalla proposta quanto in virtù della sola domanda .
                  La vocale “e” nel secondo comma dell’art. 89 c.c.i. non ha  la  funzione di
               esprimere il collegamento fra i due atti nell’intento di delineare una vicenda inerente
               e circoscritta al solo concordato pieno, ma, come già detto, una fungibilità fra le
               vicende di ingresso, di tal che, il legislatore, nel ripetere il precedente art. 182 sexies
               l.f., ha finito con individuare il concordato pieno attraverso la figura retorica della
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               sineddoche, ossia una parte (la proposta) per il tutto  .
                  Quale che sia la struttura assunta ab initio dalla vicenda concordataria, sia essa
               già completa, oppure in fase di gestazione, l’effetto sospensivo di cui al primo
               comma dell’art. 89 c.c.i., si produce (anche) con la sola domanda.
                  La stessa relazione illustrativa al c.c.i. vede nell’art. 89 la riproduzione dell’art.
               182 sexies l.f., disposizione in forza della quale la disattivazione degli obblighi di
                                                                                        22
               riduzione di capitale era riferita, come già ricordato, anche al concordato in bianco .
                  In questi termini “le domande” richiamate dal secondo comma dell’art. 89
               c.c.i., non possono non essere quelle in materia di concordato in bianco, pena
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               l’impossibilità di ascrivere al termine altri significati  .

                  20  Giova poi segnalare che se “É noto che, nell’ambito della disciplina del concordato preventivo,  siano
               andate  delineandosi  due  diversi  “tipi”  di  concordato  (concordato  con  continuità  aziendale  e  concordato
               liquidatorio),  intendendo  il “tipo” come  istituto  (ossia sintesi  di fattispecie  e disciplina), e che  la rilevanza di
               questa distinzione opera sul piano disciplina applicabile al momento  dell’ammissione e durante la procedura”,
               così D’ATTORRE,  Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in Il Fallimento, 2021, 1609,
               la  dualità di  termini  utilizzati dal  legislatore non può  essere ascritta neanche al  richiamo  delle
               diverse tipologie di concordato.
                  21   In  questi  termini  la  norma,  collocata  nel  contesto del concordato  pieno,  sembra  quasi
               interessare, per come formulata, più il concordato con riserva che quello pieno, in maniera, verrebbe
               da dire, inversamente proporzionale, al citato art. 46 c.c.i.
                  22  Vale la pena di rilevare che, secondo autorevole insegnamento in tema di ermeneutica, l’argomento
               topografico deve trovare supporto nell’argomento psicologico (TARELLO, op cit., 376), il quale ultimo si
               evince dai lavoratori preparatori (TARELLO, op cit.,  367);  eppure, come detto, è la stessa relazione
               illustrativa ad ascrivere all’art. 89 c.c.i. il medesimo perimetro applicativo del precedente 182 sexies  l.f.,
               sicché ne riesce sminuita la portata dell’argomento topografico sostenuto del tribunale aretino.
                  23  Alle conclusioni di cui al testo, si perviene, secondo FAUCEGLIA, op. cit., 560, sulla base di una
               ricostruzione sistematica, sostanzialmente mercè l’analogia. In tal senso l’autore richiama l’art. 20
               c.c.i.,  dettato in materia di composizione negoziata della crisi, per il quale, 560, “si tratta, in tal caso,
               di effetti  che  discendono  (direi,  in modo  automatico)  da una mera  “dichiarazione”, in  assenza di qualsiasi
               “controllo”,  con  una durata  collegata  alla conclusione  delle  trattative  o  alla archiviazione  della istanza.”
               L’argomento, indubbiamente calzante, presuppone però l’esistenza di una lacuna, circostanza che,
               invece, per le cose dette nel testo è ampiamente revocabile in dubbio.


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