Page 90 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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EMANUELA ORLANDO
rapporto di affari relativamente al rispetto del codice di condotta, eventualmente
richiedendo anche, attraverso un sistema a cascata contrattuale, che il partner
esiga a sua volta tali garanzie dagli altri partner nella misura in cui le attività
rientrino nella catena del valore della società. Nel complesso, la proposta sembra
cercare un compromesso tra il rispetto della natura dinamica delle procedure
relative alla due diligence come prevista dagli standard internazionali, adottando
quindi un approccio flessibile nella definizione di misure adeguate (art 3(lett q)),
e l'esigenza di creare un minimo comune denominatore relativamente agli
obblighi che le imprese devono rispettar, fornendo indicazioni relativamente
specifiche riguardo alla tipologia di misure da porre in atto .
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Un punto notoriamente controverso riguarda la determinazione del raggio
d’azione del dovere di diligenza. Nella proposta della commissione questa è
basata sulla nozione di controllo da parte della società e sulla capacità della stessa
di individuare i rischi di impatti negativi e di intervenire per prevenirli o risolverli
o minimizzarli. Pertanto, nel contesto delle catene globali del valore, gli obblighi
e le responsabilità dell’impresa in relazione al dovere di diligenza sono limitati ai
rapporti d'affari consolidati, per i quali si presume che la società abbia la capacità sia
di individuare adeguatamente i rischi sia di esercitare un adeguato effetto leva
nell'indure un cambiamento nella condotta dei relativi partner commerciali . Su
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questo aspetto è possibile notare due divergenze rispetto all'approccio dei PGNU.
In primo luogo, questi ultimi non limitano l'obbligo di diligenza delle imprese
nell’ambito delle catene del valore ai rapporti d’affari consolidati, ma lo
estendono alle relazioni commerciali attraverso le quali le operazioni, i servizi o
i prodotti dell'impresa possono essere direttamente collegati agli impatti negativi
sui diritti umani (Principio 17). Il commentario relativo al Principio 17 precisa
che nel caso in cui la catena di valore delle imprese si componga di un gran
numero di componenti, è necessario che le imprese identifichino gli ambiti
generali in cui, in ragione del contesto operativo di determinati fornitori o clienti,
o di particolari operazioni, prodotti o servizi, o di altre considerazioni rilevanti, il
rischio di impatti negativi sia particolarmente significativo. Nella proposta della
Commissione invece, il concetto di rapporto d'affari consolidato appare mutuato
dalla relativa legislazione francese e comprende i rapporti d'affari diretti o indiretti
che, per intensità o periodo interessato, siano duraturi o si prevede che lo saranno
e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della
85 Cfr. contrariamente il commento di PATZ, il quale ritiene invece che la proposta di direttiva
abbia snaturato l'essenza dinamica della due diligence e che l'indicazione delle misure di cui agli
artt 7 e 8 rappresenti di fatto un elenco esaustivo di misure che rischia di soffocare, anziché
incoraggiare, iniziative innovative da parte delle imprese: PATZ, The EU draft corporate sustainability
due diligence directive: a first assesment, in Business and Human Rights Journal, 2022, 293.
86 Vedi articolo 1 della Proposta di Direttiva, e Paragrafo 20 del Preambolo della Proposta di
Direttiva.
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