Page 91 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 91
IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
87
catena del valore . La limitazione ai rapporti d’affari consolidati si può spiegare
con un duplice ordine di motivazioni. Da un lato, conferisce maggiore certezza
interpretativa, anche se in ultima analisi spetterà comunque alla giurisprudenza,
o alle autorità di controllo e monitoraggio dell’attuazione della direttiva, di
interpretare gli elementi specifici della definizione. Dall’altro lato, è in linea con
un approccio di tipo pragmatico basato sulla consapevolezza che, nel caso delle
catene del valore in cui ci sono rapporti commerciali con molte imprese e in
diverse fasi e segmenti della catena produttiva e di approvvigionamento, è
opportuno limitare il dovere di diligenza alla capacita da parte dell'impresa di
esercitare una effettiva influenza ( ‘leverage’) su propri partner commerciali al fine
di assicurare il rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali. Come notato
da alcuni autori , tuttavia, questa impostazione tende a focalizzare l’attenzione
88
sulla natura della relazione commerciale – ovverosia se, in ragione dell’intensità,
della rilevanza per l’attività dell'impresa, o della durata, possa considerarsi come
un rapporto d’affari consolidato – a scapito invece di una indagine da parte
dell'impresa sul tipo e sulla gravità del rischio che ci possano essere degli impatti
negativi significativi associati a determinate relazioni commerciali.
L’ altro aspetto in cui la proposta diverge dai PGNU riguarda l’approccio
relativo all’esercizio e alla gestione da parte dell’impresa della propria influenza
sui partner commerciali al fine di prevenire o mitigare l'impatto negativo. Il
Principio 19 dei PGNU riconosce che le misure che la società può adottare
possono variare «in base all’estensione della sua influenza nell’affrontare tale
impatto», laddove per influenza si intende «la capacità di imprimere un
cambiamento nelle pratiche abusive di un ente che hanno effetti negativi sui diritti
umani» . Il Commentario a tale principio, tuttavia, indica una nozione
89
“dinamica” di influenza, incentrata sulla capacità da parte dell’impresa non solo
di esercitare la propria influenza, ma anche di cercare di aumentarla, qualora ci
siano mezzi a sua disposizione per accrescerla, ad esempio «offrendo misure di
capacity-building, o altri incentivi all’ente in questione, o attraverso la
collaborazione con altri attori». La proposta di direttiva sembra invece adottare
un approccio più statico che limita l’applicazione del dovere di diligenza ai
90
rapporti consolidati, per i quali si presume che, in ragione delle loro caratteristiche
91
di durata e intensità, l'impresa abbia già una capacità di esercitare un effetto leva .
87 Tuttavia, il Preambolo della proposta indica che ‘se la società intrattiene un rapporto d’affari
diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d’affari indiretti dovrebbero essere considerati
consolidati in relazione ad essa’- tale proposizione non è però ribadita nel testo della proposta.
88 PATZ, cit., 293.
89 Commentario, Principio 19 PGNU.
90 In questo senso PATZ, cit., 294: «The standard appears static and considers a company's existing
influence over a business relationship, rather than its ability to influence».
91 Vedi paragrafo 20 del Preambolo. È interessante notare tuttavia che lo stesso paragrafo del
Preambolo specifica che ‘[s]e la società intrattiene un rapporto d’affari diretto consolidato, anche
tutti i collegati rapporti d’affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad
essa’.
89