Page 24 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES





               difetto, è coerente che la banca asseverante risponda a titolo di dolo o colpa grave,
               ai sensi dell’art. 2236 c.c., per inadempimento alla propria obbligazione di c.d.
               diligenza qualificata, ex art. 1176, cpv. c.c.
                  Questo  permette  anche  una  più  agevole  collocazione  della  ‘presunzione’  di
               colpa grave, incidente sul riparto dell’onere probatorio in tali ipotesi. Per chi si
               assuma leso dall’attività bancaria di asseverazione sarà sufficiente dimostrare che il
               danno sofferto è conseguenza ‘immediata e diretta’ ex art. 1223 c.c. di un’erronea
               verifica nella coerenza contabile delle poste utilizzate, nei termini anzidetti, onde
               così  aver  automaticamente  raggiunto  anche  la  prova  (quanto  meno)  della  colpa
               grave,  di  cui  all’art.  2236  c.c.;  là  dove,  spetterà  alla  banca,  ai  fini  della  prova
               liberatoria,  dimostrare  di  aver  seguito  scrupolosamente,  sino  alla  soglia
               dell’esigibilità,  i  parametri  di  riferimento  (oggi  anche  sovranazionali)  della
               diligenza  professionale  ex  art.  1176,  cpv.  c.c.  nell’adempimento  dell’incarico
               asseverativo,  per  andare  esente  da  responsabilità  risarcitoria.  Dovendo,  di
               conseguenza, osservarsi i criteri di liquidazione stabiliti dall’art. 1225 c.c., in base
               alla considerazione ex ante della probabilità con cui quel dato antecedente poteva
               effettivamente produrre le conseguenze dannose poi verificatesi , alla stregua della
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               c.d. “causalità adeguata”, è altresì evidente che tutto quanto risulterà addebitabile
               a modificazioni dei parametri di redditività attesa, successivamente intervenute,
               con  conseguente  rimodulazione  della  struttura  del  finanziamento  concesso,
               fuoriesce dall’ambito della valutazione di identificabilità nei termini sopra descritti,
               per  rientrare  nel  diverso  profilo  di  congruità  (ossia,  dell’equilibrio  economico-
               finanziario del piano di investimenti) dell’operazione economica, e che, anche alla
               stregua più rigorosa della “prevedibilità esigibile”, in nessun caso potrebbe essere
               imputato all’attività della banca asseverante, in quanto la «stabilità dinamica» che
               lo definisce risulta del tutto estranea alla sfera di controllo di quest’ultima, ossia alla
               prestazione caratteristica dell’incarico asseverativo ad essa conferito.
                  Oltretutto, non mancherebbero spunti normativi alla prefigurata alternativa
               nella CSDDD, ove si rifletta, da un lato, sul termine di prescrizione dell’azione
               risarcitoria per violazioni alla due diligence, che per la nuova disciplina unionale
               non potrà essere inferiore a cinque anni, lasciandone in ogni caso impregiudicati
               le normative nazionali (scil., in punto di qualificazione: arg. ex art. 29, § 6, ult.
               inciso);  d’altro  lato,  sulle  ulteriori  misure  sanzionatorie  comminabili,  tra  cui
               sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato netto globale, da cui potersi evincere,
               sotto  diverso  profilo,  una  (perlomeno)  tendenziale  incompatibilità,  in  sede
                                                                       63
               risarcitoria, rispetto a tecniche attributive di tutela aquiliana .

                  62  Secondo P.G. MONATERI, voce Responsabilità civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino,
               1998, p. 11, non avrebbe senso, infatti, imputare all’agente le conseguenze del suo operato che egli
               non  possa  “internalizzare  ex  ante”.  Il  profilo  è  ora  ampiamente  affrontato  da  R.  PUCELLA,  La
               causalità «incerta», Torino, 2007, p. 265 ss.
                  63   Di  dubbia  configurabilità  in  forza  dell’espressa  esclusione  al  §  1  della  responsabilità  per  fatti
               imputabili  interamente  a  propri  partner  commerciali,  a  contrario  dall’art.  1229,  cpv.,  c.c.  che  appare
               ricalcarne  il  disposto,  tuttavia  preclusivo  di  ‘esoneri’  e/o  ‘limitazioni’  ex  art.  1382  c.c.  anche  verso

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