Page 22 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES





                  Sorgerebbe, cosí, una nuova (quanto dirompente) forma di responsabilità civile
               per danno ambientale, indagata negli ordinamenti anglosassoni, per effetto della
               quale i soggetti finanziatori sono chiamati a “rispondere” in virtú della «proprietà»
               (ovvero delle garanzie «reali») sull’iniziativa sponsorizzata (c.dd. property rules) ;
                                                                                        56
               con rilevanti ripercussioni sulla stessa delimitazione della responsabilità bancaria
               in esame. Ed invero, in virtù del mancato richiamo, nel contesto precettivo dell’art.
               2056 c.c., dell’art. 1225 c.c. in tema di prevedibilità dei danni risarcibili, in tali
               ipotesi è notoriamente suscettibile di ristoro pure il fortuito, sulla base del principio
               per cui qui versatur in re illicita, tenetur etiam pro casu. Sicché, la banca asseverante ben
               potrebbe correre il fondato rischio di rispondere per danni ingentissimi proiettati
               lungo l’intera supply chain, al di fuori di ogni previsione e nei riguardi di un numero
               plurimo  di  soggetti,  tutti  legittimati  pro  quota  ad  adire  l’autorità  giudiziaria  –
               nell’ipotesi  di  esternalità  ‘eco-incompatibili’  –,  i  cui  effetti  pregiudizievoli  si
               riverberano  inevitabilmente,  in  base  al  noto  principio  dei  “vasi  comunicanti”,
               sull’intera  trama  negoziale  dell’operazione  economica;  salvo  addentrarsi
               nel(l’alquanto  faticoso)  distinguo,  pure  autorevolmente  prospettato,  tra
               «imprevedibilità» risarcibile e «anormalità» esente da addebiti .
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               11. (Segue): per una (possibile) rilettura “consequenzialista” di sistema

                  Un  possibile  cambio  di  ‘strategia  esegetica’  –  riprendendo  e  sviluppando  i
               precedenti rilievi formulati – consisterebbe in un nuovo criterio «procedimentale»,
               ispirato a regole di responsabilità (contrattuale) «da contatto qualificato», per aver
               cagionato,  mediante  l’assistenza  finanziaria  ad  un’iniziativa  colpevolmente
               asseverata  (in  quanto  «socialmente  immeritevole»)  (c.d.  detrimental  reliance) ,  un
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               un primo commento, v. M. HUGHES, Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, in Butterworths Journal
               of International Banking and Financial Law, n. 11/1999, p. 431 ss.), sia l’elaborazione, prima dottrinale
               e poi giurisprudenziale, francese dei c.d. «gruppi» di contratti (cfr. PH. LÉGEAIS, Le Groupe de contrats
               en  droit  français,  in  WEYERS,  Die  Verflechtung  von  Vertragen,  Baden-Baden,  1991,  p.  29  ss.),  hanno
               viceversa consentito  l’affermazione della soluzione esclusivamente contrattuale in tali fattispecie;  per
               un’ampia e puntuale analisi di questa evoluzione, cfr. recentemente L. COSTANTINO, Profili privatistici
               del project financing e gruppi di contratti, in Contr. e impr., n. 1/2003, spec. p. 408 ss. Nell’esperienza
               francese, occorre peraltro precisare che la soluzione contrattuale è stata limitata dal c.d. arrêt Besse
               (Cass., Ad. plén., 12 luglio 1991, in Rec. Dalloz, 1991, jur., p. 549, con ampio commento di J. GHESTIN.
                  56  Opportuni gli approfondimenti svolti da V. CORRIERO, Garanzie reali e personali in funzione di
               tutela  ambientale,  in  Rass.  dir.  civ.,  2012,  p.  43  ss.  Non  a  caso,  in  ottemperanza  al  «principio  di
               precauzione» sancito dall’art. 174, § 2, Tratt. CE, l’art. 301, comma 5, c.a. prevede ora il ricorso a
               sistemi di «certificazione ambientale» (riconducibili alle previsioni aggiornate: v., supra, nota 38),
               direttamente interfacciabili con quanto dianzi riferito in tema di responsabilità etico-sociale (anche)
               delle imprese promotrici di operazioni di project finance, (auspicabile) oggetto di verifica asseverativa.
                  57  In questo senso, v. P.G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., pp. 167 e 176.
                  58  Sui profili di responsabilità bancaria sottesi alla c.d. «variabile ambientale», v. specificamente
               J.D.  LIPTON,  Project  Financing  and  the  Environment:  Lender  Liability  for  Environmental  Damage  in
               Australia, in J. Int. Bank. L., 1996, p. 7 ss.; nonché G. TUCCI, Tutela dell’ambiente e diritto alla salute
               nella prospettiva del diritto uniforme europeo, in S. PATTI (a cura di), Studi in onore di C.M. Bianca, IV,

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