Page 21 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               10.  Nuovi  modelli  di  responsabilità  ambientale  da  «incauto  sostegno
               creditizio»?

                  Non  a  caso,  rispetto  alla  proposta  della  Commissione  e  del  Consiglio,  il
               Parlamento  ha  esteso  la  definizione  di  «imprese  finanziarie  regolamentate»,
               prevedendo che anche i relativi servizi siano sottoposti alle norme obbligatorie di
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               due  diligence .  La  definizione  di  ‘catena  del  valore’  e  l’ampiezza  del  concetto
               rappresenta  un  sensibilissimo  punto  controverso:  la  decisione  adottata  dal
               Parlamento Europeo, in direzione estensiva, include una parte del segmento ‘a
               valle’ delle catene del valore, in quanto una definizione più ristretta e limitata alla
               catena di approvvigionamento avrebbe escluso i servizi finanziari, i cui impatti
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               negativi sono perlopiù legati a tali ‘terminali’ di attività . Dunque, comprendendo
               anche i rischi presentati dalle supply chain in chiave di risk management, rileveranno
               la valutazione ed il controllo delle attività degli operatori economici ‘satellitari’, con
               ripercussioni non secondarie sull’apparato rimediale attivabile per operazioni di
               c.d. finanza «strutturata», soprattutto in regime di project finance.
                  In  punto  di  responsabilità  civile,  il  testo  finale  specifica  che  le  imprese
               potranno  essere  ritenute  responsabili  se  non  hanno  ottemperato  agli  obblighi
               previsti dalla CSDDD, in situazioni in cui tali mancanze causano danni ad una
               persona fisica o giuridica. Tale responsabilità può derivare dagli impatti avversi,
               riconducibili alle operazioni dell’impresa, delle sue controllate e/o dei suoi partner
               commerciali  (diretti  e  indiretti),  che  avrebbero  dovuto  essere  identificati,
               prevenuti,  mitigati  o  rimediati  attraverso  misure  appropriate.  Di  guisa  che,
               l’evocata  prospettiva  del  «collegamento»,  a  denotare  la  cornice  negoziale  del
               contratto di concessione di costruzione e gestione in regime di autofinanziamento
               (i.e.,  project  finance),  se  porterebbe  a  ritenere  contrattualmente  responsabile
               l’operatore  finanziario  preposto  al  rilascio  della  necessaria  dichiarazione  c.d.
               «asseverativa» per tali operazioni, anche nei riguardi dei terzi finanziatori, che
               sull’esito  inappuntabile  di  tale  valutazione,  confluita  nella  proposta  del
               promotore, hanno riposto naturale affidamento, non escluderebbe tuttavia che
               questi  ultimi,  per  intuibili  vantaggi  applicativi  di  disciplina,  potrebbero  farne
               valere, alternativamente ed in via aquiliana, le medesime pretese azionabili nella
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               prima alternativa .

                  53   Emergendo  in  prima  battuta  la  volontà  di  un  coinvolgimento  più  diretto  del  settore
               finanziario, lasciando eventualmente a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere, all’atto del
               recepimento, se includere o meno nell’ambito di applicazione della Direttiva la fornitura di servizi
               finanziari da parte delle imprese finanziarie regolamentate: ne riferisce CONFINDUSTRIA, CS3D
               Position Paper, maggio 2023, p. 16 s.
                  54   Vi  si  sofferma  puntualmente  C.G.  CORVESE,  La  proposta  di  direttiva  sulla  Corporate
               Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano (Rel. XIV Convegno
               annuale ODC sul tema “Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale” – Roma,
               26-27 maggio 2023, spec. p. 11 @dattiloscritto.
                  55   Diversamente  dalla  linea  evolutiva  che  sembra  essersi  imposta  a  livello  europeo,  ove  sia
               l’esperienza britannica del Contracts (Rights of Third Parties) Act, entrato in vigore nel maggio 2000 (per

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