Page 20 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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MARIANO ROBLES





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               ambientale») , alla cui implementazione ricondurre la recentissima risoluzione
               legislativa, approvata in prima lettura dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2024,
               sulla Proposta di Regolamento in tema di rating di «sostenibilità» [COM (2023)
               314 fin.] del 13 giugno 2023 operante per le «imprese finanziarie regolamentate»,
               a completamento e premessa applicativa della segnalata CSDDD.
                  Il  sistema  si  porrebbe,  cosí,  come  “cabina  di  regia”  per  uno  sviluppo  eco-
               compatibile dei bacini territoriali di riferimento, attraverso l’assistenza finanziaria
               di piani d’investimento «responsabilmente» valutati, in sede di “asseverazione”
               (o  valutazione  di  fattibilità  economico-finanziaria),  prescritta  dagli  artt.  193,
               commi  1  e  5,  c.c.p.,  e  96,  d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  (reg.  att.  al  d.lg.  n.
               163/2006, vigente in parte qua in regime intertemporale ex art. 225, comma 13,
               c.c.p.), nel rispetto della descritta logica premiale .
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                  Nella  medesima  linea  assiologica  ed  interpretativa,  non  sembra  azzardato
               reputare che il raggio della verifica asseverativa possa ulteriormente ampliarsi,
               sino  a  ricomprendere  i  profili  di  “adeguatezza”  (anche  ambientale)  del  piano
               presentato, richiesti dall’art. 26, comma 6, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo
               Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro, in forza del quale: «Nella predisposizione
               delle  gare  di  appalto  e  nella  valutazione  dell’anomalia  delle  offerte  nelle
               procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli
               enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
               sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale
               deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
               caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
               Invero, la coerenza degli elementi espressi nel piano economico-finanziario, a
               corredo  delle  proposte  di  interventi  in  regime  di  «finanza  di  progetto»,  dovrà
               giocoforza  essere  valutata,  in  sede  di  asseverazione,  anche  alla  stregua  dei
               sopravvenuti parametri normativi di «eco-sostenibilità» dianzi evocati .
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                  50  Su cui, v. amplius L. MICHELINI, Comunicare la responsabilità sociale di impresa online: un’indagine
               esplorativa nel settore delle public utilities, in Econ. dir. terziario, 2006, spec. p. 217, con riferimenti
               bibliografici. Sui nuovi scenari italo-europei, che ne sposterebbero l’impegno, su base volontaria,
               verso  l’osservanza  di  specifiche  prescrizioni,  attuative  della  dir.  2014/95/UE,  si  sofferma  E.R.
               DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, Torino, 2018, spec. pp. 203-210.
                  51  In tema, R. SAPIENZA, La «Cabina di regia nazionale» come strumento di coordinamento delle politiche
               di attuazione degli interventi strutturali comunitari, in Riv. giur. Mezzogiorno, 1, 1996, p. 9 ss.; nonché
               A.B.I., Il finanziamento delle opere pubbliche in Italia. Profili problematici e proposte per lo sviluppo del
               project financing, Roma, 2006, spec. § 4.3.
                  52  Senza dire delle ripercussioni, di rilevanza penale, in riferimento a fattispecie delittuose ambientali
               (cfr. D. SORIA, L’applicazione del  d.lgs. 231 ai reati ambientali, intervento al Convegno  «Responsabilità
               amministrativa degli Enti: relazione con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e con il Testo Unico
               ambientale» – Roma, 16 febbraio 2012, reperibile al sito odcec.roma.it), tanto piú rinvigorite a seguito delle
               recenti riforme in materia di eco-reati: su cui, v. FISE-ASSOAMBIENTE, Modelli organizzativi e sistemi di
               gestione  ambientale  alla  luce  dell’estensione  del  D.lgs.  231/2001  ai  reati  contro  l’ambiente,  reperibile  al  sito
               assoambiente.org, dal febbraio 2016; S. PETELLA, Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive, in
               Dir. pen. contemp., 1, 2018, p. 320 ss. (reperibile al sito dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu); P.
               SEVERINO, Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori, ivi, p. 190 ss.

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