Page 23 - Mariano Robles - Alla (ri)scoperta di un (inedito) evergreen: CSDDD, finanza strutturata "sostenibile" e diritti "secondi"
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





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               danno all’evidenza «plurioffensivo» , sanzionabile, in ragione delle peculiarità del
               danneggiante  (riconducibili  al  nuovo  art.  298-bis,  comma  1,  lett.  b,  c.a.),  per
               equivalente patrimoniale con destinazione nell’apposito fondo di garanzia (art. 317,
               comma 5, c.a.). L’adesione alla prospettata proposta interpretativa comporterebbe il
               ripensamento  delle  conseguenze,  dianzi  illustrate,  riguardo  all’inquadramento
               “aquiliano”, alternativamente compatibile secondo la prospettiva del «collegamento».
                  Infatti, trattandosi in via esclusiva di responsabilità «obbligatoria» ex art. 1218
               c.c., dovrà farsi coerente riferimento all’inadempimento di obbligazioni c.d. di
               diligenza «qualificata» ex art. 1176, cpv., c.c. Ne consegue, altresì, l’applicabilità
               dell’art. 1225 c.c., in ordine alla misura del danno risarcibile, da cui evincere, per
               riflesso, anche la diversa estensione della responsabilità bancaria in questa ipotesi.
                  A differenza dell’ipotesi del «collegamento», ove la responsabilità aquiliana
               della banca asseverante appare “disseminata” lungo l’intera “catena contrattuale”
               a garantire il ristoro delle diverse patologie in essa eventualmente propagatesi,
               nella  diversa  prospettiva  (procedimentale)  incastonabile  all’interno  del  c.d.
               negozio «configurativo»  sembra ragionevole esigersi da parte dell’asseveratore
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               l’adeguata verifica, in sede valutativa, in merito alla coerenza interna del piano
               degli investimenti presentato, di guisa che i dati inseritivi non appaiano ictu oculi
               inattendibili, soltanto a ciò ancorando la relativa responsabilità professionale.
                  Il che, consente di affermare che oggetto dell’asseverazione sarà, come visto,
               l’attendibilità  e  la  coerenza  interna  delle  poste  utilizzate  nell’elaborazione del
               piano  di  investimento  contenuto,  coincidente  con  la  verifica  della  gestione
               remunerativa,  sulla  base  di  quelle  poste  contabili,  dell’infrastruttura  per  la  cui
               realizzazione  la  proposta  è  stata  presenta;  in  definitiva,  una  verifica  attenta  e
               puntuale della «percorribilità dell’ipotesi di finanziamento» , che abbia riguardo,
                                                                      61
               però, al solo profilo della corretta identificabilità della fattispecie complessa. In suo


               Milano, 2006, p. 929, ed ivi anche nota 126; nonché ID., F.D. BUSNELLI, L’illecito civile nella stagione
               europea delle riforme del diritto delle obbligazioni, in IDD., Danno e responsabilità civile, 3  ed., Torino,
                                                                                a
               2013, spec. p. 193. Circa la perdurante importanza dei due distinti ambiti rimediali segnalati, v. A.
               DI MAJO, I rimedi e la responsabilità civile, in R. ALESSI, S. MAZZAMUTO e S. MAZZARESE (a cura di),
               Persona e diritto (Giornate di studio in onore di A. Galasso), Milano, 2013, p. 175 ss., spec. p. 181.
                  59  Utili spunti in tal senso sembrano ora provenire da UFF. MASS. CASS., Riferimenti normativi
               vecchi e nuovi nella delineazione delle responsabilità da illecito ambientale e profili soggettivi di risarcibilità a
               favore  del  soggetto  leso,  Rel.  n.  112/2010,  a  cura  di  P.  Fimiani,  spec.  p.  36  ss.  Sull’autonoma
               configurabilità del «diritto all’ambiente» quale «valore fondamentale» a tutela di plurimi interessi
               (individuali, collettivi e pubblici), cfr. E. LECCESE, Ambiente. Generalità, in P. CENDON (a cura di),
               Trattato dei nuovi danni, V, Padova, 2011, spec. p. 552 ss.; nonché E.F. SCHLITZER, C. IMPOSIMATO,
               L’ambiente e la sua tutela risarcitoria, in G. PERULLI (cur.), Il danno ambientale, Torino, 2012, p. 53 ss.
                  60  Nei termini limpidamente argomentati da A.M. BENEDETTI, Autonomia privata procedimentale.
               La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti, Torino, 2002, spec. p. 261, testo e note, onde
               avvalorare la (riconoscibile) spettanza in capo ai privati della facoltà di determinare il meccanismo di
               produzione  dell’effetto  negoziale,  per  via  del  compimento  di  negozi  diretti  a  plasmarne  l’efficacia,
               rendendolo idoneo a modulare il rapporto giuridico suo tramite precostituito.
                  61  Così, con incisiva concisione, INGEGNERI, La finanza di progetto in Italia, in Riv. ord. ing. -
               Napoli, n. 1/2002.

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