Page 10 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE
rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso
l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE. In riferimento al software, dunque, si
potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla
data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento
un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei
requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene
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tra le opere dell’ingegno».
Sembrerebbe quindi che alle imprese non siano concessi metodi alternativi alla
registrazione presso la SIAE per provare all’Agenzia delle Entrate l’esistenza e la
titolarità di un determinato software nel periodo di imposta rilevante ai fini
dell’applicazione del regime Patent Box.
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Vero è che lo stesso paragrafo 4.3 parrebbe aprire la strada anche per
l’ammissibilità di strumenti probatori alternativi, affermando che «Resta ferma la
possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta
registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti
equivalenti a quella effettuata presso la SIAE». Tuttavia, a ben vedere, non esistono
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attualmente in Italia enti o organismi pubblici presso cui un’impresa possa
registrare un software in modo da ottenere effetti equivalenti alla registrazione
presso la SIAE.
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Da un’interpretazione strettamente letterale della previsione di cui al paragrafo
4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023 si
potrebbe quindi ritenere che un’impresa, nonostante abbia sostenuto dei costi di
ricerca e sviluppo associati alla creazione di un software originale protetto dal
diritto d’autore, non possa poi in concreto accedere all’agevolazione Patent Box
senza il deposito di tale software presso la SIAE.
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per semplicità, il “Decreto MISE”); (2) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto MISE; (3) le attività classificabili come design e ideazione estetica
ai sensi dell’articolo 4 del Decreto MISE; (4) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali
(cfr. par. 4.2 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023), nonché le
attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright (cfr. par. 4.3 della Circolare
dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023).
25 Par. 4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.
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Per un approfondimento in merito al software come oggetto di prova cfr. CASSANO -
FRANCESCHELLI - TASSONE, Prova e tutele nel diritto d'autore e nel diritto Industriale, Milano, 2023, 145-160.
27 Par. 4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.
28 A tal proposito, merita un riferimento la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1580 del
15 febbraio 2023, con cui il supremo giudice amministrativo ha confermato l’esistenza di un abuso
di posizione dominante perpetrato dalla SIAE, riconducibile ad una strategia di esclusione dei
concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d‘autore e del servizio di
tutela dal plagio. Aggiunge poi il Consiglio di Stato che gli effetti negativi sul piano concorrenziale,
prodotti da tali condotte, non risultano essere stati controbilanciati da vantaggi in termini di
efficienza a beneficio degli utenti.
29 Questa ricostruzione viene accettato anche da parte della dottrina, la quale non ha tuttavia
mancato di evidenziare alcune complessità derivanti da tale approccio: AVOLIO, Il nuovo Patent Box
trova le istruzioni definitive dell’Agenzia delle entrate, cit., 1012; AVOLIO - PISANO, Patent Box in cerca di
certezze con la bozza di circolare in consultazione, in Il fisco, 2023, 826. In termini più critici si è invece