Page 10 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE





               rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso
               l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE. In riferimento al software, dunque, si
               potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla
               data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento
               un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei
               requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene
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               tra le opere dell’ingegno».
                  Sembrerebbe quindi che alle imprese non siano concessi metodi alternativi alla
               registrazione presso la SIAE per provare all’Agenzia delle Entrate l’esistenza e la
               titolarità  di  un  determinato  software  nel  periodo  di  imposta  rilevante  ai  fini
               dell’applicazione del regime Patent Box.
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                  Vero  è  che  lo  stesso  paragrafo  4.3  parrebbe  aprire  la  strada  anche  per
               l’ammissibilità di strumenti probatori alternativi, affermando che «Resta ferma la
               possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta
               registrazione  presso  altri  enti  o  organismi  pubblici,  purché  la  stessa  produca  effetti
               equivalenti a quella effettuata presso la SIAE».  Tuttavia, a ben vedere, non esistono
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               attualmente  in  Italia  enti  o  organismi  pubblici  presso  cui  un’impresa  possa
               registrare un software in modo da ottenere effetti equivalenti alla registrazione
               presso la SIAE.
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                  Da un’interpretazione strettamente letterale della previsione di cui al paragrafo
               4.3  della  Circolare  dell’Agenzia  delle  entrate  N.5/E  del  24  febbraio  2023  si
               potrebbe quindi ritenere che un’impresa, nonostante abbia sostenuto dei costi di
               ricerca e sviluppo associati alla creazione di un software originale protetto dal
               diritto d’autore, non possa poi in concreto accedere all’agevolazione Patent Box
               senza il deposito di tale software presso la SIAE.
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               per semplicità, il “Decreto MISE”); (2) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai
               sensi dell’articolo 3 del Decreto MISE; (3) le attività classificabili come design e ideazione estetica
               ai sensi dell’articolo 4 del Decreto MISE; (4) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali
               (cfr. par.  4.2  della  Circolare  dell’Agenzia  delle  entrate  N.5/E del  24  febbraio 2023), nonché  le
               attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright (cfr. par. 4.3 della Circolare
               dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023).
                  25  Par. 4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.
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                     Per  un  approfondimento  in  merito  al  software  come  oggetto  di  prova  cfr.  CASSANO  -
               FRANCESCHELLI - TASSONE, Prova e tutele nel diritto d'autore e nel diritto Industriale, Milano, 2023, 145-160.
                  27  Par. 4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.
                  28  A tal proposito, merita un riferimento la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1580 del
               15 febbraio 2023, con cui il supremo giudice amministrativo ha confermato l’esistenza di un abuso
               di  posizione  dominante  perpetrato  dalla  SIAE,  riconducibile  ad  una  strategia  di  esclusione  dei
               concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d‘autore e del servizio di
               tutela dal plagio. Aggiunge poi il Consiglio di Stato che gli effetti negativi sul piano concorrenziale,
               prodotti  da  tali  condotte,  non  risultano  essere  stati  controbilanciati  da  vantaggi  in  termini  di
               efficienza a beneficio degli utenti.
                  29  Questa ricostruzione viene accettato anche da parte della dottrina, la quale non ha tuttavia
               mancato di evidenziare alcune complessità derivanti da tale approccio: AVOLIO, Il nuovo Patent Box
               trova le istruzioni definitive dell’Agenzia delle entrate, cit., 1012; AVOLIO - PISANO, Patent Box in cerca di
               certezze con la bozza di circolare in consultazione, in Il fisco, 2023, 826. In termini più critici si è invece
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