Page 21 - Marzia Gaia Marzano - Intelligenza artificiale e decisione penale: quali gli scenari possibili? - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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IANUS - Quaderni 2023                                        ISSN 1974-9805




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               rischia di far prevalere il metodo intuitivo .
                  Peraltro, questa incertezza metodologica che induce all’intuizionismo fa sì che
               la  giurisprudenza  tenda  a  prediligere  la  misura  –  tra  quelle  applicabili  –
               maggiormente afflittiva: in caso di errore, infatti, si tratterà di un falso positivo
               difficilmente verificabile poiché non sarà mai dato sapere se il soggetto, lasciato
               in libertà, si sarebbe o meno astenuto dal commettere altri reati.
                  In questo contesto viene quindi spontaneo chiedersi se il ricorso alle tecniche
               di giustizia predittiva – una volta superati i problemi tecnici attualmente esistenti
               e di cui si è ampiamente trattato nei paragrafi precedenti – possa giocare un ruolo
               in questo ambito.
                  Il  problema  più  importante,  ancora  una  volta,  attiene  alla  necessità  di
               scongiurare i rischi connessi all’utilizzo di logiche ciecamente “statistiche” che
               non tengono conto delle peculiarità della singola persona.
                  A tal fine vi è chi in dottrina ha prospettato la possibilità di un utilizzo degli
               algoritmi  esclusivamente  in  bonam  partem  e  la  cui  operatività  andrebbe  calata
               all’interno  di un  giudizio  di  tipo  bifasico.  In  tal modo  il  giudizio  algoritmico
               consentirebbe, infatti, di mitigare gli effetti della decisione in presenza di una
               limitata capacità a delinquere, favorendo altresì l’identificazione del trattamento
               più adatto (tra quelli meno afflittivi) alle caratteristiche del soggetto. Al contempo,
               però, la previsione di un giudizio bifasico consentirebbe in ogni caso di rispettare
               il diritto ad una decisione individualizzata .
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                  Inteso in questi termini, l’apporto dell’IA in fase decisoria potrebbe prestarsi –
               sia pur con estrema cautela – a produrre effetti benefici in quanto idoneo a rendere
               maggiormente oggettivo un giudizio che, allo stato, è privo parametri certi e,
               parallelamente, ad incentivare la giurisprudenza a superare i biases di cui spesso
               cade vittima in questi settori e che la inducono ad assumere un atteggiamento
               particolarmente rigoroso anche a causa del peso collegato alla responsabilità di
               dover emettere delle decisioni che (a differenza di quanto accade con riferimento
               all’accertamento  della  responsabilità)  sono  per  natura  destinate  a  guardare  al
               futuro.
                  Peraltro,  se  è  vero  che  la  decisione  algoritmica  è  dotata  di  una  forza
               persuasiva tale da catturare il decisore umano, l’utilizzo di un sistema in grado
               di  restituire  un  esito  consistente  nella  misura  meno  afflittiva  tra  quelle
               applicabili,  unitamente  alla  previsione  che  il  decisore  umano  conservi  la
               possibilità  di  discostarsi  dall’output  emesso  sulla  scorta  di  una  valutazione
               individualizzante e previa motivazione, si presterebbe a rendere il trattamento
               sanzionatorio lato sensu inteso maggiormente aderente alle finalità rieducative

                  66  In questo senso: MAUGERI, L’uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida
               tra evidence based pratices e tutela dei diritti fondamentali, in Arch. Pen., 1, 2021, p. 7. Si veda anche
               p. 9 ove l’Autrice sottolinea che gli algoritmi «progettano una procedura normativa che si sposta da
               un insieme di dati verso un output desiderato, escludendo le intuizioni soggettive e l’arbitrarietà del
               processo».
                  67  L’ipotesi di studio è formulata da MAUGERI, op. cit., pp. 29 e ss.


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