Page 20 - Marzia Gaia Marzano - Intelligenza artificiale e decisione penale: quali gli scenari possibili? - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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MARZIA GAIA MARZANO
processo decisionale umano, il sistema automatico tende, nel tempo, a catturare
la decisione stessa» sia perché «solleva il decisore dal burden of motivation, dal peso
dell’esame e della motivazione» sia perché «gli consente di “qualificare” la propria
decisione con il crisma di scientificità (…) che oggi circonda la valutazione
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algoritmica» .
Non può cioè escludersi che sia proprio la responsabilità del decidere a
garantire la bontà del sistema e che la tenuta della giustizia penale sia da attribuire
– almeno parzialmente – alla consapevolezza propria di ciascun “giudice uomo”
di essere chiamato ad esercitare un compito idoneo a produrre conseguenze
spesso irreversibili per la vita dei suoi simili. Da questo punto di vista,
l’introduzione delle macchine, essendo idonea a causare una parziale
deresponsabilizzazione del decidente, potrebbe inconsapevolmente rendere il
giudice meno sensibile al peso delle conseguenze che la sua attività comporta sulle
vite altrui e, quindi, più facilmente incline ad adottare soluzioni rigorose anche in
presenza di casi “dubbi”.
In altri termini, quantomeno con riferimento al momento decisorio in senso
stretto (i.e. quello che attiene alla fase di accertamento della responsabilità penale,
della sussistenza di eventuali circostanze, ecc.), è proprio l’accentuato rischio di
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un “effetto gregge” a rendere tendenzialmente inaccettabile l’integrazione tra
decisione umana e digitale.
Per non parlare del rischio di privare – attraverso il ricorso all’IA - il sistema
giustizia di quel «senso del giusto» che «affonda nel moral sense» che è «l’esatto
contrario della computazione per regole» e che, forse nemmeno troppo alla
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lunga, finirebbe con il negargli anche quel residuo consenso sociale di cui ad oggi
gode, producendo un effetto non giustificabile in nome di una (pur importante ma
forse irrealizzabile) prevedibilità ed omogeneità dell’esito giudiziario né
tantomeno per il perseguimento di esigenze deflattive.
Un discorso parzialmente diverso può essere condotto con riferimento agli
accertamenti che implicano una valutazione prognostica di carattere
probabilistico avente ad oggetto la pericolosità sociale di un soggetto. È quanto
normalmente accade in sede di applicazione di misure di sicurezza, di
prevenzione, di applicazione delle misure cautelari (con riferimento alla
valutazione relativa all’esigenza di evitare una recidiva ex art. 274 lett. c) c.p.p.),
di concessione della sospensione condizionale della pena ovvero di misure
alternative alla detenzione.
In tutti questi casi assume rilievo un giudizio caratterizzato da un elevato
grado di predittività rispetto al quale l’assenza di una metodologia univoca e di
criteri sufficientemente definiti a livello legislativo per condurre l’accertamento
63 Si veda: SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale, cit., p. 81.
64 V. Infra par. 4.
65 Così DI GIOVINE, Dilemmi morali e diritto penale, Bologna, 2022, p. 187.
È sostanzialmente dello stesso avviso anche GARAPON, LASSÈGUE, Justice digitale, cit., p. 278.
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