Page 18 - Marzia Gaia Marzano - Intelligenza artificiale e decisione penale: quali gli scenari possibili? - IANUS: Diritto e Finanza - Quaderni 2023
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MARZIA GAIA MARZANO





               ribadire  la  necessità  di  un  controllo  umano  significativo  dei  sistemi  ad  alto
               rischio,  prescrive  esplicitamente  la  necessità  che  si  assicuri  non  solo  la
               trasparenza sull’operato di sistemi di IA ma anche la possibilità per gli utenti
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               di poter interpretare gli output del sistema in modo adeguato .
                  Si  tratta  di  una  previsione  importante,  atteso  che  la  sua  declinazione  in
               chiave processuale dovrebbe limitare il rischio che si realizzi quello squilibrio
               conoscitivo tra le parti che – come è stato evidenziato nel paragrafo precedente
               – andrebbe a violare il principio di parità delle armi e dell’effettività del diritto
               di difesa.
                  È bene aggiungere, per completezza, che un parziale ridimensionamento dei
               rischi  connessi  all’utilizzo  dei  sistemi  di  IA  in  ambito  giudiziario  non  deriva
               esclusivamente dall’analisi della normativa e delle politiche adottate in ambito
               comunitario. Invero, alcuni spunti di riflessione potrebbero essere tratti anche
               dall’analisi del diritto interno – sia vigente che vivente – dal quale si desumono
               principi e garanzie che portano ad escludere o comunque a limitare l’utilizzo di
               tali  strumenti  nel  caso  in  cui  questi  non  dovessero  essere  in  grado  di
               conformarvisi.
                  A tal proposito, una parte della dottrina ha osservato che «in un sistema come
               il nostro, dominato dal principio di sottoposizione del giudice solo alla legge (art.
               101 comma 2 Cost.), né gli strumenti predittivi a fini decisori, né gli strumenti di
               predizione decisoria sembrano poter determinare effetti vincolanti» . Sulla stessa
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               scia,  i  giudici  del  Consiglio  di  Stato  –  che  per  primi  sono  stati  chiamati  a
               confrontarsi con una decisione emessa sulla base delle risultanze fornite da un
               algoritmo (nella specie un provvedimento amministrativo) – hanno affermato che
               «l’utilizzo  di  procedure  robotizzate  non  può  essere  motivo  di  elusione  dei  principi  che
               conformano il nostro ordinamento» , sicché deve essere contemplata la possibilità
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               che il giudice possa svolgere sul piano umano valutazioni e accertamenti fatti
               direttamente in via automatica.
                  Pertanto,  affinché  tali  sistemi  possano  trovare  ingresso  nel  nostro
               ordinamento,  non  basta  che  sia  garantita  la  conoscibilità  del  codice  sorgente,
               essendo,  per  contro,  necessario  che  «la  “formula  tecnica” che di  fatto rappresenta
               l’algoritmo sia corredata da spiegazioni che la traducono nella regola giuridica ad essa
               sottesa e che la rendono leggibile e comprensibile sia per i cittadini che per il giudice» .
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                  D’altro  canto,  il  mancato  rispetto  dei  suddetti  principi,  specialmente  con
               riguardo all’applicazione del diritto penale, che è per natura destinato a limitare


                  56  Ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. 4) della proposta di Regolamento si considera “utente” «qualsiasi
               persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di
               IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività
               personale non professionale».
                  57  Cfr. Considerando 47) e 48) della proposta.
                  58  Così KOSTORIS, Predizione decisoria e diversion processuale, cit., p. 96.
                  59  Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 par. 8.2).
                  60  Ibidem, par. 8.3).


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