Page 4 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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MARIA ELENA SALERNO





               1. Premessa

                  L’integrazione, ad opera del Regolamento delegato (UE) 2021/1253 , dei
                                                                                     1
               fattori ,  dei  rischi   e  delle  preferenze  di  sostenibilità   nella  normativa  di
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               derivazione MiFID II - segnatamente nella disciplina concernente i requisiti
               organizzativi e le regole di condotta delle imprese di investimento di cui al
               Regolamento delegato (UE) 2017/565 – genera una serie di interrogativi e di
               problemi interpretativi  soprattutto con riguardo alle modalità di applicazione
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                  1  Il Regolamento nasce dalla proposta della Commissione C/2021/2616 ed è pubblicato in GU
               L  277  del  2  agosto  2021  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%
               3A32021R1253&qid=1642427741599). L’attuale versione del Regolamento delegato è la quarta di
               una serie di progetti pubblicati dalla Commissione tra il 2018 e il 2021. Per un esame dell’evoluzione
               del contenuto di tali progetti e delle relative implicazioni v.:  MEZZANOTTE, Accountability in EU
               Sustainable Finance: Linking the Client’s Sustainability Preferences and the MiFID II Suitability Obligation
               (August   6,   2021),   in   Capital   Markets   Law   Journal,   v.   16(4),   482   ss.
               https://ssrn.com/abstract=3822367; ID., The EU Policy on Sustainable Finance: A Discussion on the
               Design of ESG-Fit Suitability Requirements (November 30, 2020), in Rev. Banking & Fin. L., 2020, n.
               40,  249  ss.  (https://ssrn.com/abstract=3769009);  SIRI,  ZHU,  L’integrazione  della  sostenibilità  nel
               sistema europeo di protezione degli investitori, in Banca impr. soc., 2020, 3 ss..; ID., Will the EU Commission
               Successfully Integrate Sustainability Risks and Factors in the Investor Protection Regime? A Research Agenda
               (November 8, 2019), in Sustainability, 2019, n. 11, 6292 ss. (https://ssrn.com/abstract=3497402). Il
               Regolamento delegato 2021/1253 della Commissione Europea del 21 aprile 2021 costituisce una
               misura di attuazione dell’Azione 4 del Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (Action Plan)
               della Commissione Europea del 2018 (COM/2018/097 final, in https://tinyurl.com/5cknnwmr).
               Sul contenuto del piano di azione v.: LOVISOLO, L’Action Plan della Commissione Europea sulla finanza
               sostenibile: quale teoria del cambiamento?, in  Bancaria, 2020, 1,  2 ss.;  SIRI, ZHU, L’integrazione  della
               sostenibilità nel sistema europeo di protezione degli investitori, cit., 6 s. Per una ricognizione critica delle
               misure legislative e non legislative adottate in attuazione dell’Action plan del 2018, v. BROZZETTI, La
               transizione verde e lo sviluppo sostenibile: rinnovate coordinate di fondo per sistema finanziario e imprese, in
               Dir. banc. merc. fin., 2022, I, 411 ss.
                  2   Secondo  la  nozione  di  cui  all’art.  2(24)  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  (SFDR)
               espressamente richiamata nel provvedimento di revisione del 21 aprile 2021 (art. 1(1)) e inserita
               nell’art. 2 del Regolamento del 2017 dedicato alle definizioni, per «fattori di sostenibilità» si intendono
               «le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative
               alla lotta alla corruzione attiva e passiva».
                  3   Secondo  la  nozione  di  cui  all’art.  2(22)  del  Regolamento  (UE)  2019/2088  (SFDR)
               espressamente richiamata nel provvedimento di revisione del 21 aprile 2021 (art. 1(1)) e inserita
               nell’art. 2 del Regolamento del 2017 dedicato alle definizioni, per «rischio di sostenibilità» si intende
               «un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare
               un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento».
                  4  V. infra nel testo.
                  5  Per tali questioni mi si consenta di rinviare, anche per la dottrina ivi riportata, a: SALERNO,
               Adding Sustainability Risks and Factors to the MiFID II Suitability and Product Governance Requirements,
               in The Italian Law Journal, I, 2022, n. 8, 803 ss., in part. 810 ss..; Id., L’integrazione dei fattori di
               sostenibilità nelle regole di comportamento dell’intermediario finanziario: un ritorno al modello di distribuzione
               “orientato al prodotto”, in Dir. banc., I, 2022, 1, 53 ss., in part. 83 ss.; Id., Integrating Sustainability in
               the MiFID II Package-Based Regulation: Effects on Financial Intermediaries’ Accountability and Potential
               Conflict Between Regulatory Objectives, in Ramos Muñoz, Smoleńska (a cura di), Greening the Bond

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