Page 9 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





                   gli elementi qualitativi (tipologia: ESG) o quantitativi (grado) comprovanti
                   tale ‘presa in considerazione’.
                  Da tale definizione si ricavano tre elementi rilevanti per la nostra indagine.
               Innanzitutto, il legislatore europeo individua tre categorie generali di strumenti
               finanziari ammissibili in caso di preferenze di sostenibilità del cliente: quelli che
               perseguono,  pienamente  o  parzialmente,  investimenti  sostenibili  in  attività
               economiche  considerate  ecosostenibili  ai  sensi  del  Regolamento  Tassonomia,
               quelli che perseguono investimenti sostenibili ai sensi del SFDR, e quelli che
               considerano  i  principali  effetti  negativi  sui  fattori  di  sostenibilità.  In  secondo
               luogo, la norma rimette al cliente la decisione in ordine alle proprie preferenze di
               sostenibilità,  ossia  la  determinazione  qualitativa,  inerente  cioè  al  tipo,  e
               quantitativa, concernente cioè il grado, di sostenibilità degli strumenti finanziari
               ammissibili  ai  fini  della  raccomandazione  o  dell’offerta  da  parte
               dell’intermediario  nei  suoi  confronti.  Infine,  l’incentivo  del  legislatore  per
               investimenti in strumenti che finanziano attività economiche ecosostenibili o che
               perseguono  investimenti  sostenibili  o  che  prendono  in  considerazione  le
               esternalità  negative  rilevanti  non  si  traduce  nell’imposizione  di  un  obbligo  a
               carico dei clienti o potenziali clienti di fornire informazioni sui propri interessi
               per  i  temi  della  sostenibilità,  a  differenza  di  quanto  previsto  per  le  altre
               informazioni di tipo personale e finanziario.
                  Data la libertà di scelta degli investitori o potenziali investitori relativamente
               ad  investimenti  con  caratteristiche  di  sostenibilità,  le  linee  guida  dell’ESMA
               offrono chiarimenti e direttive sugli aspetti applicativi legati all’inserimento delle
               preferenze di sostenibilità nell’ambito delle informazioni da acquisire dal cliente
               in  ottemperanza  alla  know  your  costumer  rule.  Infatti,  l’applicazione  della
               disposizione in esame richiederà l’introduzione nel questionario di profilatura di
               nuove domande volte ad ottenere dagli investitori notizie sulle proprie preferenze
               in tema sostenibilità, con sufficiente granularità , di cui l’intermediario dovrà
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               tener  conto  nella  composizione  della  lista  dei  prodotti  raccomandabili.  Tali
               indicazioni dovranno essere date dai clienti in modo consapevole per cui, nel
               gruppo di disposizioni inerenti alle informazioni da somministrare a questi ultimi
               sullo  scopo  della  valutazione  di  adeguatezza,  l’ESMA  inserisce  un  nuovo
               Orientamento  che incide sulla capacità degli intermediari di aiutare i clienti a
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               comprendere il concetto di preferenze di sostenibilità e a prendere le decisioni di
               investimento in tale contesto . A tal fine, si richiede che le imprese spieghino in
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                  14  Cfr. SIRI, ZHU, L’integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di protezione degli investitori, cit.,
               27, che ritengono il riferimento al requisito della granularità di cui al Regolamento del 2021, quanto
               meno in una prima fase, sproporzionato e difficilmente implementabile.
                  15  V. Orientamento 16 di supporto all’Orientamento generale 1.
                  16   Merita  ricordare  che,  nell’ambito  delle  consultazioni  che  hanno  preceduto  l’emanazione
               dell’atto  delegato  oggetto  della  nostra  attenzione  (C/2021/2616),  nel  marzo  del  2018  la
               Commissione  ha  inviato  agli  intermediari  un  questionario  mirato  sull’integrazione  delle
               considerazioni  ambientali,  sociali  e  di  governance  nella  valutazione  dell’adeguatezza.  La

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