Page 5 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
P. 5
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
delle regole in materia di valutazione dell’adeguatezza e connessi obblighi
informativi. Da tali questioni, se lasciate irrisolte, può scaturire un conflitto
tra due obiettivi regolatori di valore, quello della tutela del cliente, proprio
della normativa ex MiFID II, e quello della sostenibilità a cui è finalizzato il
6
recente intervento della Commissione Europea ; conflitto derivante nello
specifico dall’adozione da parte del regolatore europeo del 2021 di un regime
di favore per la distribuzione di strumenti finanziari sostenibili, imperniato
sostanzialmente sull’adozione di un modello ‘orientato al prodotto’, cioè di
adeguamento delle caratteristiche del cliente a quelle dello strumento
finanziario sostenibile.
Il presente contributo si propone di esaminare se i rinnovati Orientamenti
dell’ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II del 3 aprile
2023 siano idonei a chiarire ed interpretare alcuni profili ‘azzardati’ della
7
nuova disciplina in modo consono a bilanciare adeguatamente i suddetti
obiettivi regolatori, impedendo che il perseguimento dell’uno si traduca in una
minaccia per l’altro, vel rectius che la sostenibilità diventi un espediente che
consenta agli intermediari, in modo formalmente legittimo, di danneggiare gli
investitori in strumenti finanziari non ottemperando all’obbligo, sancito dalla
MiFID II e dai regolamenti a questa collegati, di agire nel miglior interesse
(economico/finanziario) del cliente.
Market. A European Perspective, EBI STUDIES IN BANKING AND CAPITAL MARKETS LAW,
Cham:Palgrave Macmillan - Springer Nature, 175 ss., in part. 189 ss.
6 Secondo una dottrina (PERRONE, CARDANI, Investment Services and the Risks of Sustainable
Finance, in AA.VV., Atti del Convegno nazionale ODC “IMPRESE, MERCATI E SOSTENIBILITÀ:
NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO COMMERCIALE”, Roma, 26-27 maggio 2023, passim,
https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/atti-dellanno-2023), la soluzione a tale conflitto
potrebbe essere fornita dalla considerazione dei rischi specifici degli investimenti sostenibili e del
loro impatto sul rendimento finanziario dei medesimi sia nella fase di selezione degli strumenti
finanziari sostenibili da raccomandare o offrire sia in sede di identificazione del target di mercato
dei medesimi da parte dei produttori e dei distributori. Sui rischi specifici degli investimenti
sostenibili v. anche ARRIGONI, Finanza sostenibile, servizi di investimento e tutela dell’investitore, in Rivista
di diritto bancario, I, 2023, fasc. II, 261 ss., spec. 268 ss.
7 V. ESMA35-43-3172, in https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-04/ESMA35-43-
3172_Guidelines_on_certain_aspects_of_the_MiFID_II_suitability_requirements_IT.pdf. Essi
sostituiscono i precedenti Orientamenti in materia del 6/11/2018, ESMA35-43-1163, in
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-387_it.pdf. Per una prima
analisi delle Linee guida dell’ESMA e dei problemi che, non ostante tale intervento, rimangono irrisolti
v.: RISPOLI FARINA, La sostenibilità nei servizi di investimento, in AA.VV., Atti del Convegno nazionale
ODC “IMPRESE, MERCATI E SOSTENIBILITÀ: NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO COMMERCIALE”,
Roma, 26-27 maggio 2023, passim (https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/wp-
content/uploads/2023/05/Rispoli-Farina_Orizzonti-2023.pdf).
55