Page 7 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
P. 7

IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               l’implementazione  del  quadro  aggiornato  delle  regole.  I  costi  potenziali  e
               incrementali  che  le  imprese  dovranno  affrontare  nell’attuazione  del  regime
               generale di idoneità potrebbero essere sia di natura una tantum che continuativa.
               Trattasi di: costi connessi all’aggiornamento/revisione degli assetti procedurali ed
               organizzativi  esistenti  ai  nuovi  requisiti  di  sostenibilità  nonché  al  processo  di
               raccolta  delle  preferenze  di  sostenibilità  dei  clienti;  costi  informatici  iniziali  e
               correnti; costi organizzativi e delle risorse umane; costi relativi al reperimento dei
               dati  ESG  e  alla  concessione  di  licenze  di  dati  ESG  da  parte  dei  fornitori dei
               medesimi.
                  In conclusione, l'ESMA ritiene che i costi complessivi (di conformità) associati
               all’implementazione  del  nuovo  regime  sulla  valutazione  di  adeguatezza
               (comprensivo delle regole MiFID II e dei nuovi Orientamenti) saranno pienamente
               compensati dai benefici derivanti dalla maggiore efficacia di tale valutazione.
                  Fatta questa necessaria premessa, nell’ambito dei nuovi Orientamenti ESMA,
               ci concentreremo su quelli concernenti gli elementi di sostenibilità introdotti dalla
               normativa di secondo livello di cui al Regolamento 2021/1253 nella disciplina in
               materia  di  valutazione  di  adeguatezza  delineata  dall’art.  54  del  Regolamento
                              9
               (UE) 2017/565 . Le linee guida intervengono su tutti i profili della verifica: dai
               parametri  di  valutazione,  rappresentati  dalle  caratteristiche  del  cliente  e  del
               prodotto, alle modalità di valutazione dell’idoneità, agli obblighi informativi a
               questa correlati .
                             10

                  2.2. Direttive per l’applicazione della know your customer rule

                  Con  riferimento  alla  profilatura  di  rischio  dell’investitore  o  potenziale
               investitore, la versione aggiornata del Regolamento 2017/565 (art. 54, par. 5)
               impone  all’intermediario  l’acquisizione  dal  cliente  di  informazioni  anche  a
               carattere  “non  finanziario”,  includendo  queste  ultime  nel  gruppo  di  dati  da
               raccogliere in merito agli obiettivi di investimento del cliente. Questa categoria di
               informazioni,  quindi,  oltre  all’orizzonte  temporale  di  conservazione
               dell’investimento,  alle  preferenze  in  materia  di  assunzione  del  rischio,  alla
               tolleranza  al  rischio,  alla  finalità  dell’investimento,  comprende  oggi  altresì  le
               preferenze di sostenibilità.
                  Queste ultime secondo la definizione contenuta nella versione aggiornata del
               Regolamento  del  2017 ,  sono  intese  come  la  scelta,  da  parte  di  un  cliente  o
                                     11

                  9   L’art.  54  del  Regolamento  565/2017  reca  il  titolo  “Valutazione  dell’idoneità  e  relazioni
               sull’idoneità”  e  trova  applicazione  alla  prestazione  sia  del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
               investimenti sia del servizio di gestione di portafogli.
                  10  Per i dettagli sulla disciplina in materia di adeguatezza contenuta nella MiFID II si rinvia,
               anche per i riferimenti, a SALERNO, La disciplina in materia di tutela dell’investitore nella MiFID II: dalla
               disclosure alla cura del cliente, cit., 448 ss.
                  11   V.  art.  2,  punto  7.  Anche  con  riferimento  a  tale  definizione  la  dottrina  (MEZZANOTTE,
               Accountability in EU Sustainable Finance: Linking the Client’s Sustainability Preferences and the MiFID II

                                                    57
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12