Page 4 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
Alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di prededucibilità, ex art. 111, c.
2, l. fall., del credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale, l’ambito
applicativo dell’esenzione di cui all’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., non può essere esteso
fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione
di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in
tal caso, alcuna funzionalità dell’attività prestata rispetto alle finalità della procedura,
in quanto tale attività non solo non contribuisce con inerenza necessaria, secondo un
giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa,
ma determina anzi il procrastinarsi dello stato d’insolvenza.
Sommario:
1. Le vicende litigiose
2. Procedure concorsuali e “statuto” del credito professionale: cenni preliminari al quadro
sistematico entro cui le due decisioni s’iscrivono
3. I presupposti di operatività dell’esenzione dalla revocatoria ex art. 67, c. 3, lett. g), l. fall.: in
particolare, la condizione del pagamento eseguito “alla scadenza”
3.1. (Segue). Il requisito della “strumentalità all’accesso” alla procedura e il problema del
controllo sull’“utilità” della prestazione (e sull’“equità” del compenso) professionale
4. I percorsi della giurisprudenza e l’espansiva vis (d’una certa concezione) del criterio di
“funzionalità”
4.1. (Segue). I principali orientamenti delle corti, anche alla luce dell’asserita simmetria della
disciplina in tema di prededuzione “funzionale” ex art. 111, c. 2, l. fall.
4.2. (Segue). La riemersione del criterio della “utilità in concreto” e del giudice censore, col
proprio vaglio in sede d’ammissione, della prededuzione per “funzionalità”
4.3. (Segue). Il perdurare dei contrasti e la rimessione della questione alle sez. un.
5. La concezione delle sez. un. tra causa concordati, valore relazionale della “funzionalità” e consecutio
procedurarum
5.1. (Segue). I riflessi di tale impostazione sull’interpretazione della previsione in tema
d’esenzione da revocatoria
5.2. (Segue). Loro conseguenze pratiche: in particolare, l’apparente non proteggibilità degli
acconti sul compenso
5.3. (Segue). Ulteriori spunti ricavabili dalla giurisprudenza successiva
6. Il lascito delle sez. un. e la sistematica del nuovo codice della crisi d’impresa: critica
dell’impostazione concettuale e necessità di un’autonoma declinazione relazionale del requisito
della “strumentalità all’accesso”
6.1. (Segue). Rilevanza di alcune innovazioni entro lo jus positum (in particolare, negli artt. 6 e
166, c. 3, lett. g, c.c.i.i.)
6.2. Critica delle conseguenze pratiche
6.3. (Segue). Ancora in tema di acconti
6.4. Sintesi delle posizioni della giurisprudenza e delle ragioni di loro criticabilità
7. Per un ritorno dalla causa concordati alla causa contractus, nel prisma della funzione di “regolazione
della crisi”
7.1. (Segue). Il compenso del professionista e la portata dell’esenzione dalla revocatoria alla luce
degli individuati principi
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