Page 4 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO




                  Alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di prededucibilità, ex art. 111, c.
               2,  l. fall., del  credito  sorto  “in  funzione”  di  una  procedura  concorsuale,  l’ambito
               applicativo dell’esenzione di cui all’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., non può essere esteso
               fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione
               di una domanda  di concordato dichiarata  inammissibile, non essendo ravvisabile, in
               tal caso, alcuna funzionalità dell’attività prestata rispetto alle finalità della procedura,
               in quanto tale attività non solo non contribuisce con inerenza necessaria, secondo un
               giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa,
               ma determina anzi il procrastinarsi dello stato d’insolvenza.


               Sommario:

               1. Le vicende litigiose
               2.  Procedure  concorsuali  e  “statuto” del  credito  professionale:  cenni  preliminari  al  quadro
                  sistematico entro cui le due decisioni s’iscrivono
               3.  I  presupposti di operatività dell’esenzione dalla revocatoria  ex art.  67,  c.  3,  lett.  g),  l.  fall.:  in
                  particolare, la condizione del pagamento eseguito “alla scadenza”
                  3.1.  (Segue).  Il  requisito  della  “strumentalità  all’accesso”  alla  procedura  e  il  problema  del
                     controllo sull’“utilità” della prestazione (e sull’“equità” del compenso) professionale
               4.  I  percorsi  della  giurisprudenza  e  l’espansiva  vis  (d’una  certa  concezione)  del  criterio  di
                  “funzionalità”
                  4.1.  (Segue).  I  principali  orientamenti delle corti,  anche alla luce  dell’asserita simmetria  della
                     disciplina in tema di prededuzione “funzionale” ex art. 111, c. 2, l. fall.
                  4.2.  (Segue).  La  riemersione del criterio  della “utilità  in  concreto” e  del giudice censore, col
                     proprio vaglio in sede d’ammissione, della prededuzione per “funzionalità”
                  4.3. (Segue). Il perdurare dei contrasti e la rimessione della questione alle sez. un.
               5. La concezione delle sez. un. tra causa concordati, valore relazionale della “funzionalità” e consecutio
                  procedurarum
                  5.1.  (Segue).  I  riflessi  di  tale  impostazione  sull’interpretazione  della  previsione  in  tema
                     d’esenzione da revocatoria
                  5.2.  (Segue).  Loro  conseguenze pratiche:  in  particolare,  l’apparente  non  proteggibilità  degli
                     acconti sul compenso
                  5.3. (Segue). Ulteriori spunti ricavabili dalla giurisprudenza successiva
               6.  Il  lascito  delle  sez.  un.  e  la  sistematica  del  nuovo  codice  della  crisi  d’impresa:  critica
                  dell’impostazione concettuale e necessità di un’autonoma declinazione relazionale del requisito
                  della “strumentalità all’accesso”
                  6.1.  (Segue). Rilevanza di alcune innovazioni entro lo jus positum  (in particolare, negli artt. 6 e
                     166, c. 3, lett. g, c.c.i.i.)
                  6.2. Critica delle conseguenze pratiche
                  6.3. (Segue). Ancora in tema di acconti
                  6.4. Sintesi delle posizioni della giurisprudenza e delle ragioni di loro criticabilità
               7. Per un ritorno dalla causa concordati alla causa contractus, nel prisma della funzione di “regolazione
                  della crisi”
                  7.1. (Segue). Il compenso del professionista e la portata dell’esenzione dalla revocatoria alla luce
                     degli individuati principi










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