Page 5 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
1. Le vicende litigiose
Nei due provvedimenti richiamati in epigrafe, la Cass. civ. e l’App. Milano si
sono pronunciate, giusta l’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., in tema di esenzione da
revocatoria fallimentare di pagamenti ricevuti da professionisti per la prestazione
di attività e servizi strumentali all’accesso al concordato preventivo. Nel primo
caso, l’azione revocatoria aveva riguardato il pagamento del corrispettivo
ricevuto dalla ricorrente per l’attività consulenziale prestata ai fini del deposito
della domanda di concordato da parte della società debitrice; domanda cui poi
avevano fatto seguito l’apertura della procedura e la successiva revoca giudiziale
dell’ammissione, con conseguente dichiarazione di fallimento dell’assistita. Nel
secondo caso, la curatela aveva agito per il recupero del pagamento ricevuto dal
professionista in relazione all’ausilio tecnico da questi offerto ai fini della
predisposizione e dell’assistenza al deposito di ricorso “in bianco”, senza che a
ciò avesse fatto seguito la pronunzia del decreto di ammissione al concordato da
parte del Tribunale.
Quanto alle questioni di diritto, nella prima vicenda, oggetto di censura è stata
l’interpretazione resa dal giudice dell’appello, secondo cui, configurando
un’eccezione al sistema revocatorio concorsuale, la richiamata norma
d’esenzione dovrebbe interpretarsi restrittivamente nella parte in cui precisa che
il pagamento debba esser stato eseguito “alla scadenza”, riferendosi così solo ai
pagamenti connotati da regolarità nell’adempimento, di guisa che rimarrebbero
revocabili non solo i pagamenti anticipati, ma pure quelli posticipati, come in
concreto avvenuto nel caso di specie. Ritiene ora di converso la Corte cass. che
detta locuzione, espressione d’un limite al favor concordati, sia da intendersi alla
stregua di un rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito,
come tale volto ad escludere dalla protezione i soli pagamenti anticipati rispetto
al compimento delle prestazioni professionali, in quanto diretti in qualche modo
a sottrarre il professionista dai possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di
regolazione della crisi. Nella controversia decisa dalla corte meneghina, invece,
di fronte all’avversa iniziativa revocatoria, il professionista agiva in appello
invocando la sussistenza, secondo la littera della norma protettiva, del requisito
della “strumentalità” dell’erogata prestazione all’accesso alla procedura
concordataria; argomento che la corte ha tuttavia disconosciuto, ritenendo che
l’esenzione non possa giungere a ricomprendere i pagamenti relativi ad attività
finalizzate alla presentazione di una domanda concordataria poi dichiarata
inammissibile.
Nel sostenere le rispettive tesi, i due provvedimenti saldano il proprio
argomentare con quanto deciso, alcuni mesi prima, dalle sez. un. in tema di
prededucibilità “funzionale” del credito professionale . Ciò, specificamente, nella
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* Il presente contributo, benché frutto di riflessioni comuni, vede Giovanni Romano autore
dei parr. 2, 3.1, 4-4.2, 5-5.2, 6-6.3, 7-7.1 e Gianni Capobianco autore dei parr. 1, 3, 4.3 e 5.3.
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