Page 5 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               1. Le vicende litigiose

                  Nei due provvedimenti richiamati in epigrafe, la Cass. civ. e l’App. Milano si
               sono pronunciate, giusta l’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., in tema di esenzione da
               revocatoria fallimentare di pagamenti ricevuti da professionisti per la prestazione
               di attività e servizi strumentali all’accesso al concordato preventivo. Nel primo
               caso,  l’azione  revocatoria  aveva  riguardato  il  pagamento  del  corrispettivo
               ricevuto dalla ricorrente per l’attività consulenziale prestata ai fini del deposito
               della domanda di concordato da parte della società debitrice; domanda cui poi
               avevano fatto seguito l’apertura della procedura e la successiva revoca giudiziale
               dell’ammissione, con conseguente dichiarazione di fallimento dell’assistita. Nel
               secondo caso, la curatela aveva agito per il recupero del pagamento ricevuto dal
               professionista in  relazione  all’ausilio  tecnico  da  questi  offerto ai  fini  della
               predisposizione e dell’assistenza al deposito di ricorso “in bianco”, senza che a
               ciò avesse fatto seguito la pronunzia del decreto di ammissione al concordato da
               parte del Tribunale.
                  Quanto alle questioni di diritto, nella prima vicenda, oggetto di censura è stata
               l’interpretazione  resa  dal  giudice  dell’appello,  secondo  cui,  configurando
               un’eccezione  al  sistema  revocatorio  concorsuale,  la  richiamata  norma
               d’esenzione dovrebbe interpretarsi restrittivamente nella parte in cui precisa che
               il pagamento debba esser stato eseguito “alla scadenza”, riferendosi così solo ai
               pagamenti connotati da regolarità nell’adempimento, di guisa che rimarrebbero
               revocabili non solo i pagamenti anticipati, ma pure quelli posticipati, come in
               concreto avvenuto nel caso di specie. Ritiene ora di converso la Corte cass. che
               detta locuzione, espressione d’un limite al favor concordati, sia da intendersi alla
               stregua di un rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito,
               come tale volto ad escludere dalla protezione i soli pagamenti anticipati rispetto
               al compimento delle prestazioni professionali, in quanto diretti in qualche modo
               a  sottrarre il  professionista dai  possibili rischi  di  insuccesso dell’iniziativa di
               regolazione della crisi. Nella controversia decisa dalla corte meneghina, invece,
               di  fronte all’avversa  iniziativa  revocatoria,  il  professionista agiva  in  appello
               invocando la sussistenza, secondo la littera della norma protettiva, del requisito
               della  “strumentalità”  dell’erogata  prestazione  all’accesso  alla  procedura
               concordataria; argomento che la corte ha tuttavia disconosciuto, ritenendo che
               l’esenzione non possa giungere a ricomprendere i pagamenti relativi ad attività
               finalizzate  alla  presentazione  di  una  domanda  concordataria  poi  dichiarata
               inammissibile.
                  Nel  sostenere  le  rispettive  tesi,  i  due  provvedimenti saldano  il  proprio
               argomentare con quanto deciso, alcuni mesi prima, dalle sez. un.  in tema di
               prededucibilità “funzionale” del credito professionale . Ciò, specificamente, nella
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                  * Il presente contributo,  benché frutto di riflessioni  comuni,  vede Giovanni Romano autore
               dei parr.  2,  3.1,  4-4.2,  5-5.2,  6-6.3,  7-7.1  e Gianni  Capobianco  autore dei parr.  1, 3,  4.3  e 5.3.

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