Page 6 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO
parte in cui tale ultima decisione ha rilevato, precisandone senso e misura, l’eadem
ratio tra la disposizione di cui all’art. 111, c. 2, e quella per l’appunto contenuta
nell’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., in quanto norme entrambe dirette ad agevolare, a
certe condizioni, il ricorso alle procedure concorsuali di risanamento, con un
conseguente (parziale) parallelismo pure in punto d’interpretazione dei due
requisiti rispettivamente dati dalla “funzionalità” (del credito) e dalla
“strumentalità” (del servizio/opera donde il credito origina) rispetto a tali
procedure. Operazione ermeneutica che le sez. un. hanno compiuto
individuando, per entrambi i casi, nella pronuncia del decreto d’ammissione al
concordato preventivo il prerequisito procedimentale minimo indispensabile per
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l’operare delle regole di favore in discorso .
Procedendo sulla scorta di tale insegnamento, ritiene adesso la Corte cass. di
poter sostenere l’ulteriore conclusione secondo cui l’apertura del concordato
preventivo metterebbe al riparo dalla scure della revocatoria anche i pagamenti di
crediti professionali (liquidi ed esigibili), seppur effettuati dopo la scadenza. Da
canto suo, e in forza del riferimento al medesimo insegnamento nomofilattico,
l’App. Milano ha negato l’invocata protezione dicendo l’attività professionale
svolta mancante d’ogni rilevante profilo di “funzionalità” rispetto alle finalità
della ricercata, ma finalmente non acceduta, procedura concorsuale.
2. Procedure concorsuali e “statuto” del credito professionale: cenni preliminari
al quadro sistematico entro cui le due decisioni s’iscrivono
Le due pronunce appaiono di sicuro interesse, annoverandosi tra le prime ad
intervenire sul tema dell’esenzione dalla revocatoria alla luce del nesso dalle sez.
un. stabilito con l’area della prededucibilità “funzionale” dei crediti professionali,
e così iscrivendosi a pieno titolo in una complessa saga giurisprudenziale (e poi
anche legislativa ) che trova spiegazione nella delicatezza del tema che ne
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costituisce l’oggetto principale: quello della controllabilità giudiziale delle
prestazioni (e dei compensi) dei professionisti che, variamente, abbiano assistito
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il debitore in crisi in vista dell’accesso alla procedura concordataria . Tema al di
sotto del quale sono venuti fatalmente a scontrarsi atteggiamenti (ma vorremmo
Il par. 6.4 è da attribuirsi ad entrambi. Una prima, più concisa, versione dello scritto è apparsa, sotto
diverso titolo, in Banca borsa tit. cred., 2024, n. 4, II. Il contributo è aggiornato al diritto vigente al
maggio 2024.
1 Si tratta del noto arresto di Cass., sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093, in Banca borsa tit. cred.,
2023, II, 368, con nota di PASSARETTA, La “prededuzione condizionata” dei crediti del professionista: vecchi
principi o solo una frettolosa applicazione del nuovo codice della crisi?; altri riff. infra, nt. 83.
2 Cfr. infra, 5.
3 Cfr. infra, 5, 6, 6.1.
4 MEO, I crediti professionali nel concordato preventivo tra “prededuzione” e adempimento contrattuale,
in Riv. ODC, 2016, n. 2, 3 ss.; GALLETTI, Il contratto di advisoring e la rilevanza “civilistica” della causa
di regolazione della crisi, in Dir. fall., 2022, I, 890 ss.
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