Page 6 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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GIOVANNI ROMANO, GIANNI CAPOBIANCO




               parte in cui tale ultima decisione ha rilevato, precisandone senso e misura, l’eadem
               ratio tra la disposizione di cui all’art. 111, c. 2, e quella per l’appunto contenuta
               nell’art. 67, c. 3, lett. g), l. fall., in quanto norme entrambe dirette ad agevolare, a
               certe condizioni, il ricorso alle procedure concorsuali di risanamento, con un
               conseguente (parziale)  parallelismo  pure  in  punto  d’interpretazione  dei  due
               requisiti  rispettivamente  dati  dalla  “funzionalità”  (del  credito)  e  dalla
               “strumentalità” (del  servizio/opera  donde  il  credito  origina)  rispetto  a  tali
               procedure.  Operazione  ermeneutica  che  le  sez.  un.  hanno  compiuto
               individuando, per entrambi i casi, nella pronuncia del decreto d’ammissione al

               concordato preventivo il prerequisito procedimentale minimo indispensabile per
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               l’operare delle regole di favore in discorso .
                  Procedendo sulla scorta di tale insegnamento, ritiene adesso la Corte cass. di
               poter sostenere l’ulteriore conclusione secondo cui  l’apertura  del  concordato
               preventivo metterebbe al riparo dalla scure della revocatoria anche i pagamenti di
               crediti professionali (liquidi ed esigibili), seppur effettuati dopo la scadenza. Da
               canto suo, e in forza del riferimento al medesimo insegnamento nomofilattico,
               l’App. Milano ha negato l’invocata protezione dicendo l’attività professionale
               svolta mancante d’ogni  rilevante profilo di “funzionalità” rispetto alle finalità
               della ricercata, ma finalmente non acceduta, procedura concorsuale.


               2. Procedure concorsuali e “statuto” del credito professionale: cenni preliminari
                  al quadro sistematico entro cui le due decisioni s’iscrivono

                  Le due pronunce appaiono di sicuro interesse, annoverandosi tra le prime ad
               intervenire sul tema dell’esenzione dalla revocatoria alla luce del nesso dalle sez.
               un. stabilito con l’area della prededucibilità “funzionale” dei crediti professionali,
               e così iscrivendosi a pieno titolo in una complessa saga giurisprudenziale (e poi
               anche  legislativa ) che  trova  spiegazione  nella  delicatezza  del  tema che  ne
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               costituisce  l’oggetto  principale:  quello  della  controllabilità  giudiziale  delle
               prestazioni (e dei compensi) dei professionisti che, variamente, abbiano assistito
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               il debitore in crisi in vista dell’accesso alla procedura concordataria . Tema al di
               sotto del quale sono venuti fatalmente a scontrarsi atteggiamenti (ma vorremmo

               Il par. 6.4 è da attribuirsi ad entrambi. Una prima, più concisa, versione dello scritto è apparsa, sotto
               diverso titolo, in Banca borsa tit. cred.,  2024, n. 4, II.  Il contributo è aggiornato al diritto vigente al
               maggio 2024.
                  1  Si tratta del noto arresto di Cass., sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093, in Banca borsa tit. cred.,
               2023, II, 368, con nota di PASSARETTA, La “prededuzione condizionata” dei crediti del professionista: vecchi
               principi o solo una frettolosa applicazione del nuovo codice della crisi?; altri riff. infra, nt. 83.
                  2  Cfr. infra, 5.
                  3  Cfr. infra, 5, 6, 6.1.
                  4  MEO, I crediti  professionali nel concordato preventivo  tra “prededuzione” e adempimento  contrattuale,
               in Riv. ODC, 2016, n. 2, 3 ss.; GALLETTI, Il contratto di advisoring e la rilevanza “civilistica” della causa
               di regolazione della crisi, in Dir. fall., 2022, I, 890 ss.

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