Page 9 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
P. 9
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
16
prededuzione funzionale . Ciò sino a quando, a fronte dei contrasti così
prodottisi, è parso necessario invocare l’intervento delle sez. un., ponendo in cima
alla lista dei quesiti ad esse rivolti proprio quello relativo al «se la disciplina della
revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della “prestazione di servizi
strumentali all’accesso alle procedure concorsuali” condivid[a] la medesima ratio che è
posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano
17
prestato la propria opera in vista dell’accesso alla procedura concordataria» .
Come dimostrano i pronunciamenti qui in commento, le soluzioni alfine
18
affermate dalle sez. un. parrebbero aver subito attecchito , assumendo particolare
rilevanza anche in quanto capaci di conservare valore ermeneutico pure con
riguardo alla sistematica del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
19
(c.c.i.i.) . In considerazione di ciò, il presente studio intende riconsiderare il
complesso percorso che ha generato l’anticipato approdo ermeneutico al fine di
addivenire, anche alla luce dell’attuale dato positivo, ad una verifica critica di
posizioni che parrebbero appunto in via di consolidamento quale ius receptum.
3. I presupposti di operatività dell’esenzione dalla revocatoria ex art. 67, c. 3, lett.
g), l. fall.: in particolare, la condizione del pagamento eseguito “alla scadenza”
Muovendo dalla più ovvia delle constatazioni, che quella di cui all’art. 67, c.
3, lett. g), l. fall. sia, nella sua genesi storico-legislativa, disposizione espressiva di
un deciso favor verso l’acquisizione dei servizi professionali utili all’accesso alle
procedure di ristrutturazione, e segnatamente a quella di concordato preventivo,
non è dubbio; la delineata fattispecie di esenzione, infatti, mira a scongiurare il
timore che, nell’ipotesi di un successivo fallimento, la revocatoria possa colpire i
frutti dell’opera professionale strumentale al tentativo di salvataggio dell’impresa
in crisi, scoraggiandone – a monte – la prestazione .
20
16 Cfr. infra, 4 ss. In tema di prededuzione, peraltro, è stato lo stesso legislatore ad intervenire
più volte in maniera estemporanea, generando notevole incertezza interpretativa (cfr. l’art. 11, c. 3-
quater, d.l. n. 145/2013, poi abrogato dal d.l. n. 91/2014; nonché l’art. 182-quater, c. 4, l. fall.,
introdotto dal d.l. n. 78/2010 e poi abrogato dal d.l. n. 83/2012). Cfr., inter alia, FABIANI, Il delicato
ruolo, cit., 735, testo e nt. 56, 738; P. VELLA, L’interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, l.fall. e i nuovi
orizzonti della prededuzione pre-concordataria, in IlCaso.it, 18 marzo 2014.
17 Cfr. l’ordinanza di rimessione di Cass., I sez. civ., 23 aprile 2021, n. 10885, in Dir. fall., 2021,
II, 754, con nota di CARRATTA, Sui limiti della prededucibilità dei crediti professionali, in attesa
dell’intervento delle Sezioni Unite.
18 Quanto ai presupposti della prededuzione, cfr. l’ulteriore giurisprudenza cit. infra, nt. 83.
19 Cfr. ZANICHELLI, Note minime in tema di prededuzione dei compensi dei professionisti della crisi anche
alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite, in Dirittodellacrisi.it, 10 luglio 2023, spec. 8 s.; e cfr. poi infra,
6 ss.
20 Cfr., ex pluribus, BONFATTI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Le azioni
revocatorie, in Trattato Jorio-Sassani, vol. II, Milano, 2014, 323 ss. L’esenzione guarda,
essenzialmente, al professionista attestatore, nonché agli advisor legali, contabili e finanziari, che
abbiano assistito il debitore con prestazioni (p. es., assistenza nelle trattative coi creditori,
169