Page 9 - Giovanni Romano, Gianni Capobianco - Crediti professionali e procedure concorsuali. Riflessioni in tema di autonomia negoziale e regolazione della crisi d’impresa
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





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               prededuzione  funzionale .  Ciò  sino  a  quando,  a  fronte  dei  contrasti  così
               prodottisi, è parso necessario invocare l’intervento delle sez. un., ponendo in cima
               alla lista dei quesiti ad esse rivolti proprio quello relativo al «se la disciplina della
               revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della “prestazione di servizi
               strumentali all’accesso alle procedure concorsuali” condivid[a] la medesima ratio che è
               posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano
                                                                                      17
               prestato la propria opera in vista dell’accesso alla procedura concordataria» .
                  Come dimostrano i  pronunciamenti qui  in  commento, le  soluzioni  alfine
                                                                   18
               affermate dalle sez. un. parrebbero aver subito attecchito , assumendo particolare
               rilevanza anche  in  quanto capaci di conservare valore ermeneutico pure con
               riguardo  alla  sistematica del  nuovo  Codice  della crisi  d’impresa  e  dell’insolvenza
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               (c.c.i.i.) . In considerazione di ciò, il  presente studio intende riconsiderare il
               complesso percorso che ha generato l’anticipato approdo ermeneutico al fine di
               addivenire, anche alla luce dell’attuale dato positivo, ad una verifica critica di
               posizioni che parrebbero appunto in via di consolidamento quale ius receptum.


               3. I presupposti di operatività dell’esenzione dalla revocatoria ex art. 67, c. 3, lett.
                  g), l. fall.: in particolare, la condizione del pagamento eseguito “alla scadenza”

                  Muovendo dalla più ovvia delle constatazioni, che quella di cui all’art. 67, c.
               3, lett. g), l. fall. sia, nella sua genesi storico-legislativa, disposizione espressiva di
               un deciso favor verso l’acquisizione dei servizi professionali utili all’accesso alle
               procedure di ristrutturazione, e segnatamente a quella di concordato preventivo,
               non è dubbio; la delineata fattispecie di esenzione, infatti, mira a scongiurare il
               timore che, nell’ipotesi di un successivo fallimento, la revocatoria possa colpire i
               frutti dell’opera professionale strumentale al tentativo di salvataggio dell’impresa
               in crisi, scoraggiandone – a monte – la prestazione .
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                  16  Cfr. infra, 4 ss. In tema di prededuzione, peraltro, è stato lo stesso legislatore ad intervenire
               più volte in maniera estemporanea, generando notevole incertezza interpretativa (cfr. l’art. 11, c. 3-
               quater,  d.l.  n.  145/2013,  poi  abrogato dal d.l.  n.  91/2014;  nonché l’art.  182-quater,  c.  4,  l.  fall.,
               introdotto dal d.l. n. 78/2010 e poi abrogato dal d.l. n. 83/2012). Cfr.,  inter alia, FABIANI,  Il delicato
               ruolo, cit., 735, testo e nt. 56, 738; P. VELLA, L’interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, l.fall. e i nuovi
               orizzonti della prededuzione pre-concordataria, in IlCaso.it, 18 marzo 2014.
                  17  Cfr. l’ordinanza di rimessione di Cass., I sez. civ., 23 aprile 2021, n. 10885, in Dir. fall., 2021,
               II,  754,  con  nota  di  CARRATTA,  Sui  limiti  della  prededucibilità  dei  crediti  professionali,  in  attesa
               dell’intervento  delle Sezioni Unite.
                  18  Quanto ai presupposti della prededuzione, cfr. l’ulteriore giurisprudenza cit. infra, nt. 83.
                  19  Cfr. ZANICHELLI,  Note minime in tema di prededuzione dei compensi dei professionisti della crisi anche
               alla luce dell’intervento  delle Sezioni Unite, in Dirittodellacrisi.it,  10 luglio 2023, spec. 8 s.; e cfr. poi infra,
               6 ss.
                  20  Cfr., ex pluribus,  BONFATTI,  Gli effetti  del fallimento  sugli atti  pregiudizievoli ai creditori.  Le  azioni
               revocatorie,  in  Trattato  Jorio-Sassani,  vol.  II,  Milano,  2014,  323  ss.  L’esenzione  guarda,
               essenzialmente, al professionista attestatore, nonché agli advisor legali, contabili  e finanziari,  che
               abbiano  assistito  il  debitore  con  prestazioni  (p.  es.,  assistenza nelle  trattative  coi  creditori,

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