Page 51 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
P. 51
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
nozione di sub-fornitura – pur sempre “l’interprete trova nella definizione legale
i criteri per (ri)conoscere un fatto economico come corrispondente al tipo
normativo scelto dal legislatore, non la definizione dello statuto ontico del tipo
23
normativo” .
Una qualche affinità si ravvede anche rispetto alla definizione legislativa di
contratto di rete (d.l. n. 5/2009, come convertito dalla l. n. 33/2009), la quale
sfugge ad una tipizzazione sociale ben precisa, esprimendo piuttosto una
categoria economico-aziendale concernente il fenomeno economico
dell’aggregazione di imprese in funzione della predisposizione di processi
organizzativi per creare valore, sul piano della capacità innovativa o competitiva,
24
a livello individuale e collettivo .
Lo schema di aggregazione che caratterizza il contratto di rete è modulato sulle
specifiche esigenze delle imprese aderenti e del programma di collaborazione che
se ne pone alla base e può anche dar luogo alla creazione di un operatore
economico distinto dai singoli partecipi, dotato di una soggettività giuridica
propria. Sotto questo profilo, si coglie una sostanziale divergenza rispetto al
fenomeno della chain of activities preso in considerazione, il quale prescinde dalla
(necessaria) formalizzazione dell’impegno di due diligence, nell’ambito dei
rapporti commerciali, in un vero e proprio contratto con comunione di scopo
(eventualmente combinato con la causa di scambio) e si orienta, in prima battuta,
a precipue finalità di deterrenza fissate dal legislatore. Nondimeno, e come si è
visto, il coordinamento e la pianificazione della gestione delle esternalità
mediante strumenti di controllo negoziali (o societari) rimane un aspetto tutt’altro
che estraneo anche al disegno normativo europeo sulla sostenibilità, il quale,
nell’attribuire un “potere di regolazione” alla grande impresa in funzione
dell’implementazione e del monitoraggio degli obblighi di due diligence,
inevitabilmente impatta sulle regole di autogoverno delle relazioni di
23 Così BARBA, Attualità della legge sulla subfornitura industriale nelle attività produttive (18 giugno
1998, n. 192), in CUFFARO (a cura di), Obsolescenza e caducità delle leggi civili, Roma, 2019, 13,
ragionando sull’elasticità della definizione contenuta nell’art. 1 l. n. 192/1998. Propendono per la
transtipicità della disciplina di cui alla l. n. 192/1998, fra gli altri, CORRIAS, Il contratto di subfornitura:
alcune questioni, in Vita notarile, 2016, 535 ss., DE NOVA, Sub art. 1. Definizione, in A.A.V.V., La
subfornitura, Ipsoa, 1998, 8; sulla necessità di ricorrere alla teoria economica del diritto per tentare
di dare identità al fenomeno della sub-fornitura, cfr. CASO-PARDOLESI, op cit., 712 ss.; per una
recente ricostruzione dei diversi orientamenti maturati sull’ambito applicativo della legge,
MAUGERI, op. cit, cit., 7 ss. È solo il caso di osservare come il trasferimento del know-how, che
rappresenta un aspetto decisivo ai fini della qualificazione del fenomeno economico in termini di
sub-fornitura, è concepito dalla direttiva sulla due diligence quale misura (facoltativa o tutt’al più
raccomandata) di sostegno dell’impresa per agevolare l’adozione di condotte e azioni sostenibili da
parte dei propri partner commerciali (vd. retro, nt. 16).
24 Così CAFAGGI, voce Contratto di rete, in Enc. dir., Annali, IX, Milano, 2016, 207 ss.; in tema,
ex multis, cfr. anche CUFFARO (a cura di), Contratto di rete di imprese, Milano, Giuffrè, 2016, e, con
specifico riferimento alla questione della tipicità o transtipicità, D’AURIA, La causa e il ruolo
dell’autonomia contrattuale, ivi, 104 ss.; CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di), Il contratto di rete per la
crescita delle imprese, Milano, Giuffrè, 2012.
49