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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
3. Ancora sulla scelta regolatoria: “sistema a cascata” degli obblighi,
disciplina trasversale e non tipologica
Fermo quanto sopra precisato circa i criteri selettivi dei destinatari della
direttiva e degli emendamenti che nel corso del procedimento normativo sono
stati introdotti, rimane comunque invariato, rispetto alla proposta originaria della
Commissione europea, l’identificazione della portata dell’efficacia “riflessa” degli
obblighi di diligenza a partire da un fatto essenzialmente economico, cui tanto la
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value chain, quanto la chain of activities rimandano .
I concetti in parola, infatti, sono suscettibili di ricomprendere diverse modalità
e forme di realizzazione del decentramento produttivo accomunate (tutte) dal
nesso di strumentalità delle attività, formalmente autonome, rispetto al
raggiungimento di un risultato economico sostanzialmente unitario, grazie al
coordinamento (gerarchico o meno) contrattuale o tramite lo strumento societario
partecipativo.
Per entrambe le definizioni proposte dal legislatore comunitario sembrerebbe
confermata la volontà di slegare la portata attuativa delle prescrizioni normative
(nei c.d. rapporti a cascata) al ricorrere di fattispecie tipologiche contrattuali
specifiche; del pari assente è l’identificazione di caratteristiche normative
(diversamente da quanto si verifica per altre fattispecie legali, come la sub-
fornitura disciplinata dalla l. n. 192/1998) che accomunano una varietà di tipi
contrattuali o di contratti di scambio non aventi una disciplina particolare,
fungendo piuttosto da comune denominatore, delle attività coinvolte, la
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partecipazione ad un medesimo ciclo produttivo .
Menschenrechtsbindung nach Maßgabe des Lieferkettenge-gesetzes, in JZ, 2022, 859 ss. Ai sensi della
normativa tedesca, i rapporti che rimangono coinvolti dagli obblighi di diligenza riguardano sia i
fornitori diretti, ovverosia i contraenti la cui fornitura di materiali o di servizi è necessaria per la
realizzazione del prodotto o per la prestazione e uso del servizio offerto dall’impresa (§ 2, par. 7),
sia quelli indiretti, che si identificano, invece, con gli operatori che, nonostante l’assenza di relazioni
contrattuali dirette, forniscono materiali o prestazioni comunque necessari per la produzione o per
la prestazione e uso del servizio (§ 2, par. 8).
19 Sul modello operativo delle global value chains, GEREFFI-HUMPHREY-STURGEON, The
Governance of Global Value Chains, in Review of International Political Economy, 2005, 78 ss.
20 Nella legge sulla sub-fornitura la definizione normativa di cui all’art. 1 individua due elementi
caratterizzanti il fenomeno: la prestazione caratteristica del sub-fornitore e la sua subalternità
progettuale-tecnologica rispetto al committente; sul punto, cfr. CASO- PARDOLESI, La nuova disciplina
del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv.
dir. priv., 1998, 4, 725; NATOLI, Contratti di subfornitura, in ROPPO-BENEDETTI, Trattato dei contratti.
Mercati regolati, V, Milano, Giuffrè, 2014, 349 ss.; PADOVINI, La nuova disciplina della subfornitura nelle
attività produttive, in Studium Iuris, 1999, 2 ss.; più di recente, v. MAUGERI, Subfornitura e abuso di
dipendenza economica. Fra diritto civile e diritto della concorrenza, Torino, Giappichelli, 2022, specie 3
ss., la quale propende per l’orientamento, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., 25 agosto 2014, n. 18186, in CED Cassazione, 2014), secondo il quale il presupposto della
conformità alle direttive tecniche di esecuzione deve intendersi riferito sia alla subfornitura di
lavorazione, sia a quella di prodotti e servizi; di diverso avviso MUSSO, La subfornitura, in Comm. al
cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, Zanichelli, 2003, 44.
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