Page 50 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
P. 50
FRANCESCA DEGL’INNOCENTI
Del resto, lo stesso concetto di partner commerciale esula dalla stretta
riconduzione del rapporto ad una dinamica negoziale, come dimostra la
circostanza che gli obblighi di diligenza si applichino tanto ai partner commerciali
diretti quanto a quelli indiretti, definiti dall’art. 3 lett. f), rispettivamente, come: i)
soggetti con cui “la società ha concluso un accordo commerciale connesso alle
attività, ai prodotti o ai servizi della società” o ai quali “la società fornisce servizi
a norma della lettera g)”, e cioè in quanto partecipi della catena di attività; ii)
soggetti che non si indentificano in partner commerciali diretti, ma che svolgono
“attività commerciali connesse alle attività, ai prodotti o ai servizi della società”.
Chiaramente rispetto ai partner commerciali indiretti, i doveri dell’impresa si
affievoliscono, in quanto la valutazione dell’adeguatezza delle misure da adottare
per prevenire, mitigare o arrestare gli impatti negativi, prima, e della
responsabilità della società, poi, sono calibrati sul “grado di influenza o di effetto
leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la
cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un’altra
società che è partner commerciale diretto del partner commerciale associato
all'impatto negativo” (considerando n. 45); poteri di influenza che evidentemente
sono minori rispetto al partner con il quale sussista un rapporto (indiretto
21
appunto) non formalizzato contrattualmente .
È più che plausibile che una siffatta cornice normativa, che introduce garanzie
e obblighi “a cascata” che si estendono a tutta la catena di attività, senza
tecnicismi giuridici che traccino confini certi e puntuali delle attività verso le quali
le grandi imprese assumono specifici doveri di monitoraggio e di
“conformazione”, offra appigli per soluzioni interpretative difformi anche in fase
di recepimento, né sono esclusi potenziali risvolti critici derivanti dalla
configurabilità di una data attività (tanto più se riferibile ad un partner
commerciale solo indiretto) quale segmento di più catene del valore, in assenza
22
di una situazione di stretta mono-committenza .
Per quanto concerne la mancata identificazione tipologica e la vocazione della
disciplina per così dire “allargata”, si tratta di un’opzione legislativa per certi versi
non dissimile a quella operata nella l. n. 192/1998. Diversamente dalla direttiva
CSDDD, la disciplina normativa sulla sub-fornitura ha principalmente una
funzione di contrasto rispetto a comportamenti abusivi perpetrati in un contesto
di mercato economicamente asimmetrico in cui l’impresa sub-contraente esercita
la propria attività a vantaggio dell’impresa committente, sottostando a specifiche
direttive tecniche di esecuzione, ma – al netto delle diverse ricostruzioni
interpretative avanzate in relazione alle fattispecie contrattuali che ricadono nella
21 In effetti, gli artt. 10, 4 c., e 11, 5 c., prevedono che la società possa chiedere garanzie
contrattuali ai partner commerciali indiretti, mentre le speculari previsioni riguardanti i partner
commerciali diretti parrebbero assumere maggiore carattere imperativo.
22 Un problema di non poco momento a cui la disciplina in commento espone, con i rischi che
ne discendono in termini tanto di potenziale sovrapposizione degli standard di sostenibilità che le
attività sono chiamate a rispettare, quanto di riparto delle responsabilità delle società “di vertice”.
48