Page 74 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIANO ROBLES
1. Diritto della «crisi» e «sostenibilità»
Per inveterata consuetudine la parola “crisi” è stata associata, nel lessico
giuridico, a ben specifiche aree disciplinari, al fine di far emergere gli effetti
negativi riflessi “al di là” della (più o meno ristretta) cerchia dei diretti interessati,
cui assegnare un apposito regime di tutela: basti pensare, per limitarsi all’invalso
distinguo tra diritto privato «patrimoniale» e «non patrimoniale», alla “crisi”
dell’impresa , nel primo caso; ovvero dei rapporti familiari , nel secondo caso.
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L’uso attuale del vocabolo sembra, al contrario, consegnare all’interprete
perlomeno un duplice (e interferente) livello di significato: ad una crisi del (o nel)
diritto – denotante le tendenze «centrifughe» (rectius, a-sistemiche) approfondite in
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recenti contributi di vasto pensiero – consegue (logicamente) un diritto della crisi,
a sua volta referente di quella accentuata fioritura di «modelli» a base negoziale,
non di rado trapiantati da esperienze giuridiche affini, all’esito di paralleli
indirizzi della giurisprudenza (teorica e pratica) che accompagnano (alla ricerca
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di governare) i radicali mutamenti socio-economici dell’epoca contemporanea .
In quest’ottica, riemerge pressante l’autorevole interrogativo, acutamente
riproposto all’attenzione, in merito al quando e in che misura possa dirsi
‘generale’ una norma(-tiva) di diritto privato introdotta per fare fronte a specifiche
esigenze del tipo di quelle appena delineate; e, soprattutto, quale relazione
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intercorra tra più regole che ne risultano derogatorie .
A tal fine, un apporto di sicura novità e destinato a svolgere un ruolo di
indubbia pregnanza, nel suo proporsi all’interprete, consisterebbe in un’inedita
chiave di (ri)lettura in grado di ‘unire i punti’ delle fioriture negoziali, cui poc’anzi
1 La cui disciplina è approntata dal d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo «Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza» (in attuazione della legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155), che
entrerà in vigore il 15 agosto 2020 (ma v. l’art. 389 per le disposizioni che entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. in data 14 febbraio 2019).
2 Per utili spunti, cfr. F. DANOVI, La crisi della famiglia, IV, Il processo di separazione e divorzio, in
Tratt. dir. civ. comm. Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2015, p. 663
ss.
3 In particolare, U. BRECCIA, Le fonti delle obbligazioni nel diritto privato in trasformazione, in A.
LUMINOSO (cur.), Diritto e crisi, Milano, 2016, spec. pp. 110-115; ripreso da ID., Aperture e atipicità
delle fonti dei rapporti obbligatori, in M. TRIMARCHI et al. (cur.), Complessità e integrazione delle fonti nel
diritto privato in trasformazione, Milano, 2017, p. 185 ss. Sulla «crisi della legge» quale strumento di
diritto regolativo, v. anche F. CRISCUOLO, L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti,
Napoli, 2000, p. 7 ss.; e sul ruolo del notaio nella crisi della legge e nella costruzione del diritto
vivente, v. diffusamente G. CONTE, M. PALAZZO (cur.), Crisi della legge e produzione privata del diritto,
in Bibl. fond. it. not., 2, 2018.
4 Per un ampio inquadramento, v. ora G. ALPA e E. NAVARRETTA (cur.), Crisi finanziaria e
categorie civilistiche, Milano, 2015; nonché C. CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato
contemporaneo, Torino, 2017, spec. pp. 78-86; C. CACCAVALE, Per un diritto sostenibile, in G. CONTE
e M. PALAZZO (a cura di), o.c., p. 241 ss.
5 Cfr. A. ZOPPINI, Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai ‘codici di settore’, ora anche in
AA.VV., Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro, II, Milano, 2017, p. 1335.
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