Page 77 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
3. Partenariato «sussidiario» per le public utilities: l’affermarsi della «finanza
di progetto»
Si allude al project finance che, nell’accezione di matrice anglosassone, esprime
un’operazione di finanziamento di un’unità produttiva, della quale il finanziatore
considera soddisfacenti, sin dall’inizio, il flusso di cassa e gli utili, che
consentiranno il rimborso del prestito erogato, mentre le attività economiche
strumentali dell’unità stessa fungono da garanzia collaterale del prestito .
11
Il finanziamento è diretto (non già all’impresa - corporate finance - bensí) alla
realizzazione di un progetto (project finance), i cui utili (c.d. cash flow) derivano
dalla sua gestione .
12
La garanzia del finanziamento è rappresentata dalla validità, affidabilità e
redditività (non tanto del «patrimonio», quanto piuttosto) della «ide-a-zione»
imprenditoriale (c.d. business idea). In altri termini, il finanziatore non ricorre al
sistema tradizionale delle garanzie reali, in base alla «regola aurea» per la quale
ogni creditore decide di divenire tale misurando ex art. 2740 c.c. il rischio di
rientro sul (preesistente) patrimonio del debitore; ma valuta, viceversa, la capacità
a
11 Secondo la classica definizione di P.K. NEVITT, Project Financing, 4 ed., Roma-Bari, 1987, p.
13; poi ricalcata in massima da TAR Lombardia-Brescia, 18 gennaio 2007, n. 87, in Giurisd. amm.,
2007, II, p. 39, ampiamente discussa da R. ROLLI, in ID., U. COMITE, Il project financing: tra
legislazione, dottrina e giurisprudenza amministrativa, Roma, 2008, p. 277 ss. Vi è quindi tornato, tra i
massimi studiosi al mondo di project finance, l’economista di Harvard B.C. ESTY, Why Study Large
Projects? An Introduction to Research on Project Finance, in (2004) Eur. Fin. Manag., vol. 10, n. 2, pp.
213-224. Nella nostra letteratura, v. le ampie trattazioni curate da T.V. RUSSO, Il project financing,
in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, IV, 41, Napoli, 2007; nonché S.M. SAMBRI, Project
financing. La finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, in Tratt. dir. econ. Picozza e
Gabrielli, III, 2 ed., Padova, 2012. Per una panoramica comparatistica ad ampio raggio, cfr. i
a
contributi a cura, rispettivamente, di G. MORBIDELLI (Il project financing: considerazioni introduttive),
F. CASSELLA (Regno Unito), G. CERRINA FERONI (Italia), V. LOSCO (Stati Uniti), F. MATTASSOGLIO
(Francia), N. PECCHIOLI (Svizzera), R. SCARCIGLIA (Spagna), J. MICHEL (Germania), in Dir. pubbl.
comp. eur., 2005, pp. 1792-1898; nonché C. GIORGIANTONIO e V. GIOVANNIELLO, Infrastrutture e
project financing in Italia: il ruolo (possibile) della regolamentazione, in Quest. econ. fin., 11 (2009) Papers
Bankitalia, n. 56, pp. 12-21.
12 La fondamentale distinzione è contenuta in G. IMPERATORI, Il Project Financing: una tecnica,
una cultura, una politica, Milano, 2003, pp. 25-27; successivamente ripresa da C. GORELLI, P.M.
PIACENTINI e P. ROSTIROLLA (a cura di), Il Project Financing e il finanziamento delle opere pubbliche.
La Pubblica Amministrazione, le banche e la partecipazione del capitale privato, Roma, 1995, p. 14, ove
opportunamente si segnala, evocando un saggio di John Sellers, il pericolo di ogni pretesa
definizione esaustiva della finanza di progetto; e poi ampiamente sviluppata da M. LO CICERO,
Impresa, incertezza e investimenti. Dal Corporate al Project Financing, Torino, 2003, spec. p. 44 ss.
Analogamente, per A. ZOPPINI, Primi appunti sul patrimonio separato della società per azioni, in P.
BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI (a cura di), Il nuovo diritto societario tra società aperte e società
private, in Quad. giur. comm., n. 246, 2003, p. 103: «punto d’incidenza giuridico-economica del
finanziamento non è piú l’impresa, ma la singola iniziativa imprenditoriale, di cui si valuta
l’intrinseco equilibrio economico-funzionale e rispetto alla quale i soggetti interessati
predeterminano convenzionalmente il regime di ripartizione dei rischi».
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