Page 77 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               3. Partenariato «sussidiario» per le public utilities: l’affermarsi della «finanza
                  di progetto»

                  Si allude al project finance che, nell’accezione di matrice anglosassone, esprime
               un’operazione di finanziamento di un’unità produttiva, della quale il finanziatore
               considera  soddisfacenti,  sin  dall’inizio,  il  flusso  di  cassa  e  gli  utili,  che
               consentiranno  il  rimborso  del  prestito  erogato,  mentre  le  attività  economiche
               strumentali dell’unità stessa fungono da garanzia collaterale del prestito .
                                                                                  11
                  Il finanziamento è diretto (non già all’impresa - corporate finance - bensí) alla
               realizzazione di un progetto (project finance), i cui utili (c.d. cash flow) derivano
               dalla sua gestione .
                                12
                  La  garanzia  del  finanziamento  è  rappresentata  dalla  validità,  affidabilità  e
               redditività  (non  tanto  del  «patrimonio»,  quanto  piuttosto)  della  «ide-a-zione»
               imprenditoriale (c.d. business idea). In altri termini, il finanziatore non ricorre al
               sistema tradizionale delle garanzie reali, in base alla «regola aurea» per la quale
               ogni  creditore  decide  di divenire  tale misurando  ex  art.  2740  c.c.  il rischio  di
               rientro sul (preesistente) patrimonio del debitore; ma valuta, viceversa, la capacità



                                                                      a
                  11  Secondo la classica definizione di P.K. NEVITT, Project Financing, 4  ed., Roma-Bari, 1987, p.
               13; poi ricalcata in massima da TAR Lombardia-Brescia, 18 gennaio 2007, n. 87, in Giurisd. amm.,
               2007,  II,  p.  39,  ampiamente  discussa  da  R.  ROLLI,  in  ID.,  U. COMITE,  Il  project  financing:  tra
               legislazione, dottrina e giurisprudenza amministrativa, Roma, 2008, p. 277 ss. Vi è quindi tornato, tra i
               massimi studiosi al mondo di project finance, l’economista di Harvard B.C. ESTY, Why Study Large
               Projects? An Introduction to Research on Project Finance, in (2004) Eur. Fin. Manag., vol. 10, n. 2, pp.
               213-224. Nella nostra letteratura, v. le ampie trattazioni curate da T.V. RUSSO, Il project financing,
               in Tratt. dir. civ. CNN, diretto da P. Perlingieri, IV, 41, Napoli, 2007; nonché S.M. SAMBRI, Project
               financing.  La  finanza  di  progetto  per la  realizzazione  di  opere  pubbliche, in Tratt.  dir.  econ. Picozza e
               Gabrielli, III, 2  ed., Padova, 2012. Per una panoramica comparatistica ad ampio raggio, cfr. i
                           a
               contributi a cura, rispettivamente, di G. MORBIDELLI (Il project financing: considerazioni introduttive),
               F. CASSELLA (Regno Unito), G. CERRINA FERONI (Italia), V. LOSCO (Stati Uniti), F. MATTASSOGLIO
               (Francia), N. PECCHIOLI (Svizzera), R. SCARCIGLIA (Spagna), J. MICHEL (Germania), in Dir. pubbl.
               comp. eur., 2005, pp. 1792-1898; nonché C. GIORGIANTONIO e V. GIOVANNIELLO, Infrastrutture e
               project financing in Italia: il ruolo (possibile) della regolamentazione, in Quest. econ. fin., 11 (2009) Papers
               Bankitalia, n. 56, pp. 12-21.
                  12  La fondamentale distinzione è contenuta in G. IMPERATORI, Il Project Financing: una tecnica,
               una cultura, una politica, Milano, 2003, pp. 25-27; successivamente ripresa da C. GORELLI, P.M.
               PIACENTINI e P. ROSTIROLLA (a cura di), Il Project Financing e il finanziamento delle opere pubbliche.
               La Pubblica Amministrazione, le banche e la partecipazione del capitale privato, Roma, 1995, p. 14, ove
               opportunamente  si  segnala,  evocando  un  saggio  di  John  Sellers,  il  pericolo  di  ogni  pretesa
               definizione esaustiva della finanza di progetto; e poi ampiamente sviluppata da M. LO CICERO,
               Impresa, incertezza e investimenti. Dal Corporate al Project Financing, Torino, 2003, spec. p. 44 ss.
               Analogamente,  per  A.  ZOPPINI,  Primi  appunti  sul  patrimonio  separato  della  società  per  azioni,  in  P.
               BENAZZO, S. PATRIARCA e G. PRESTI (a cura di), Il nuovo diritto societario tra società aperte e società
               private,  in  Quad.  giur.  comm.,  n.  246,  2003,  p.  103:  «punto  d’incidenza  giuridico-economica  del
               finanziamento  non  è  piú  l’impresa,  ma  la  singola  iniziativa  imprenditoriale,  di  cui  si  valuta
               l’intrinseco  equilibrio  economico-funzionale  e  rispetto  alla  quale  i  soggetti  interessati
               predeterminano convenzionalmente il regime di ripartizione dei rischi».

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