Page 75 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
si accennava, in aggiunta alle più recenti discipline unionali di riferimento. E così,
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ove si volesse valorizzare la portata euristica dell’iniziale termine “crisi” , esso
appare declinabile non soltanto nell’accezione, meramente «ricognitiva», di
patologia riferibile ad un fenomeno (giuridico) nella sua fase di estinzione; quanto
piuttosto, ed in forma prospettica, di «attitudine a discernere» (dall’originario
etimo κρίσις) la compromissione di assetti congegnati secondo dinamiche
incompatibili con lo stesso perdurare del sistema, di cui risultano parte integrante.
2. (Segue): paradigmi a confronto
Orbene, l’evocata chiave di (ri)lettura, individuabile nella sostenibilità, finisce
inevitabilmente per arricchire la dimensione normativa del «prevedere»: sol che si
consideri, restando al piano codicistico, ed a titolo puramente esemplificativo,
sebbene estremamente significativo, il disposto dell’art. 2740 c.c. che, nel rendere
«responsabile» il debitore con «tutti i suoi beni presenti e futuri», ne segna, in
punto di «effettività», la misura e, per ciò stesso, il limite della relativa capacità ad
«auto-vincolarsi» in forma pattizia; implicandone, per giunta, una valutazione
(intertemporale) circa l’«idoneità» a fare fronte agli impegni contratti, vale a dire,
la sostenibilità del (proprio) «debito» .
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Questa direttiva imporrebbe, allora, di interrogarsi se, più in generale, l’intera
area delle obbligazioni tenda a darsi un autonomo nucleo unificante, che sia
congruo con i limiti di «apertura» e «atipicità» insiti nell’art. 1173, ult. inciso, c.c.,
in forza del quale la «conformità all’ordinamento giuridico» di «ogni atto o fatto»
derivi non già da un’effettività informe, quanto piuttosto da una ricostruzione di
sistema incline ad assegnarvi «legittimazione», nella (sola) misura in cui
6 In direzione complementare al meritevole approccio di A. IULIANI, Il diritto privato tra crisi
economica ed «economia del debito»: dinamiche della giustizia e autonomia privata, in Riv. crit. dir. priv.,
2017, p. 341 ss.
7 Come oltretutto acutamente rimarcato in diverso, ma collaterale, contesto: «occorre, dunque,
tenere rigorosamente distinti gli atti che incidono direttamente sulla responsabilità, causandone una
limitazione, dagli atti che incidono direttamente sul patrimonio e che perciò solo indirettamente
hanno influenza sulla responsabilità. […] Solo alla prima ipotesi si applica l’art. 2740 c.c., con la
conseguenza della nullità per illiceità degli atti che comportano direttamente una limitazione della
responsabilità del soggetto. Per gli atti che incidono direttamente sul patrimonio trova, invece,
applicazione soltanto l’azione revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni» [A.
FALZEA, Introduzione e considerazioni generali, in M. BIANCA, A. DE DONATO, cur., Dal trust all’atto di
destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea, in Quad. fond. it. not., Milano, 2/2013, p. 23].
Donde si evince a contrario che tanto la «dolosa preordinazione all’incapienza» (all’origine della c.d.
«revocatoria risarcitoria» ex artt. 2043 e 2901, n. 2, c.c.; su cui, da ultimo, v. Cass., 19 marzo 2018,
n. 6702, in expartecreditoris.it, con commento di M. FILESI), quanto lo speculare «procurato
indebitamento eccessivo» (all’origine dell’«abusiva concessione bancaria di credito» ex art. 1956 c.c.;
su cui v., amplius, G. MINNITI, La concessione abusiva del credito: un’introduzione, in dirittodellacrisi.it,
15 febbraio 2024) rispondono a una medesima valutazione di «immeritevolezza» del debito
contratto per violazione del parametro (intertemporale) di sostenibilità.
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