Page 78 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIANO ROBLES
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del progetto di generare «in prospettiva» flussi di cassa (c.d. self-liquidating) : ossia,
come accennato, la relativa sostenibilità.
Si alimenta, con questo schema, un circuito virtuoso caratterizzato: a) dal rilancio
delle infrastrutture pubbliche (con ricadute occupazionali) ; b) dalla modifica delle
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strategie del ceto bancario che, da mero erogatore di prestiti, si trasforma in
compartecipe (del rischio) dell’attività imprenditoriale; c) dalla tendenziale rimozione
del sistema assistenziale a carico dello Stato, che poneva gli imprenditori al riparo dai
rischi di mercato; d) dalla possibilità per la p.a. di programmare (e far realizzare) gli
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interventi senza la difficoltà di reperire risorse proprie .
4. (Segue): il (graduale) recepimento nell’ordinamento interno e la (nuova)
finanza “verde” (rinvio)
Ha cosí preso forma, anche nel nostro ordinamento, un’innovativa figura
negoziale, già nota da tempo all’esperienza anglo-americana in termini di
«partenariato pubblico-privato» (Public-Private Partnership), poc’anzi evocato,
inteso quale forma collaborativa tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
di impianti (il più delle volte strumentali alla fornitura di servizi) di utilità sociale
(public utilities) .
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Con la Carta di Nizza e la riforma del Tit. V della Costituzione (l. cost. n.
3/2001), il partenariato ha acquisito una crescente importanza, avendo trovato
un solido aggancio normativo nel principio di «sussidiarietà orizzontale»,
espressamente richiamato nel Preambolo della Carta e recepito nel novellato art.
118, comma 4, cost., che amplia lo spazio riservato ai privati nello svolgimento
«ausiliario/vicario» di prerogative pubbliche .
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13 Cfr. V. ROPPO, La responsabilità patrimoniale, in Tratt. dir. priv. Rescigno, XIX, 1, 2 ed., Torino,
a
1997, spec. p. 521.
14 Pone, in particolare, l’accento su tale profilo – riprendendo le riflessioni di A. FRANCHINI
STAPPO, Gli sviluppi della teoria dei lavori pubblici come mezzo per combattere la disoccupazione, in Riv. it.
sc. econ., 1950, p. 225 ss. – M. SARCINELLI, La funzione del project financing nella realizzazione dei
grandi sistemi infrastrutturali, in Riv. econ. Mezz., 1995, p. 67; v. ora il Dossier divulgato dal M.E.F.,
Partenariato Pubblico-Privato: una proposta per il rilancio, reperibile al sito istituzionale dal 21 settembre
2018. Il ricorso alla finanza di progetto per tali finalità era già presente nel noto «Accordo sulla
politica dei redditi e dell’occupazione», su cui restano imprescindibili le riflessioni del suo principale
artefice, C.A. CIAMPI, Un metodo per governare, Bologna, 1996, passim.
15 Cfr. L. MOLINARI, Recensione a AA.VV., Il rilancio degli investimenti pubblici attraverso l’utilizzo
dei capitali privati. Il project financing, in Econ. dir. terz., 2000, p. 1056.
16 Cfr. E. ADAMO, Il project financing tra giurisprudenza e dottrina per una gestione oculata dei possibili
rischi, in M. NICOLAI e W. TORTORELLA (a cura di), Partenariato Pubblico Privato e Project Finance,
2 ed., Rimini, 2016, p. 311 ss.
a
17 Oltre ai contributi di D. DE FELICE, Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale, Napoli,
2008; nonché M. OLIVI, Principio di sussidiarietà orizzontale e regole di diritto privato, in Ric. giur. Univ.
Ca’ Foscari, 2013, I, p. 479 ss., l’indagine piú ampia e documentata sul principio, già espresso – non
a caso – dall’art. 9, l. 8 giugno 1990, n. 142 (recante «Ordinamento delle autonomie locali»), si deve
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