Page 14 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI





               loro dimensione – si fa notare – «giustifica – e impone – una rimodulazione e una
               distinta interpretazione delle regole sulla causa e sull’oggetto del contratto, nonché la
               disapplicazione  delle  norme  originariamente  previste  dal  legislatore  per  il  tipo
               fideiussorio, ogni qualvolta queste risultino incompatibili con l’assetto di interessi
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               espresso  dalle  parti» .  L’accessorietà  sembra  (continuare  ad)  afferire  a  rapporti
               episodici a stento riconducibili tra le operazioni commerciali, mentre si distacca dalla
               garanzia  immersa  nelle  dinamiche  professionali  e  nell’attività  d’impresa,  le  cui
               logiche mal si conciliano con l’imposizione di un trattamento disciplinare coincidente
               con quello delle garanzie non funzionali all’impresa, non compatibile con gli interessi
               economici e professionali implicati. Così, le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 del
               modello ABI giudicate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali, pur
               indubitabilmente  incoerenti  rispetto  al  dato  normativo  codicistico  in  materia  di
               fideiussione, sono tuttavia necessarie per modellare l’obbligazione fideiussoria «in
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               modo tale da risultare servente alla logica degli affari»  e pienamente compatibili con
               le logiche proprie di un sistema di garanzie personali d’impresa .
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                  Sgravato dall’ipoteca “tipologica” ed ancorato il regolamento contrattuale alla
               razionalità efficiente del mercato concorrenziale, il piano della tutela riacquista
               rigidità. Questa è indotta dall’osservazione degli effetti prodotti dalla nullità –
               totale o parziale che sia – sul mercato, giudicati non compatibili con le logiche
               proprie dell’attività d’impresa poiché incidenti in modo sfavorevole sulla tenuta
                                                                       45
               complessiva del sistema delle garanzie del credito d’impresa .
                  Mi suona paradossale che per soddisfare un’esigenza di flessibilità della garanzia si
               acceda alla standardizzazione sul piano rimediale, ma sembra andare in questa direzione
               il discorso così impostato. Si aprono, allora, nuovi scenari per la tutela risarcitoria, che
               potrebbe veder più chiaramente definiti i termini del rapporto con la tutela invalidatoria
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               e veder partecipi nel discorso le azioni collettive, ma è con un interrogativo non retorico
               e solo volto a suscitare una riflessione, che voglio concludere, un po’ provocatoriamente,
               questo mio ragionamento: superata la concezione monofunzionale della responsabilità
               civile, non c’è forse spazio per giungere a configurare, proprio su questo terreno, quale
               misura  efficace  di  contrasto,  quell’istituto  «sconosciuto,  ma  in  via  generale  non
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               incompatibile con il sistema»  che prende il nome di risarcimento punitivo?

                  42  Così RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 11.
                  43  RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 291.
                  44  Atteso che, «attraverso le clausole suesposte, ad esempio, l’istituto di credito può proteggersi
               meglio  dai  rischi  di  insolvenza  e  di  eccezioni  paralizzanti,  non  patire  più  i  condizionamenti
               temporali  per  agire  e  dar  seguito  alle  proprie  istanze,  così  come  previsti  dall’art.  1957  c.c.,  e
               concedere  più  agilmente  credito  al  debitore  proprio  grazie  al  peculiare  impegno  di  garanzia
               sottoscritto» (RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 292).
                  45  Si veda, al riguardo, RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 312 ss.
                  46  Fugando, forse, le ragioni di perplessità manifestate da D’AMICO, Modelli contrattuali dell’Abi
               e nullità dei contratti c.d. a valle, cit., 1316 verso l’idea – accolta nella pluricitata Cass., Sez. Un., 30
               dicembre  2021,  n.  41994  –  «secondo  la  quale  i  rimedi  in  questione  non  sarebbero  tra  loro
               «alternativi», ma si integrerebbero l'uno con l'altro».
                  47  Cass., Sez. Un, 5 luglio 2017, n. 16601, cit.


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