Page 11 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





                  2.2. Il cancan delle tutele quale dato “di sistema”

                  L’arresto  delle  Sezioni  Unite  non  entra  nel  merito  di  tutte  le  questioni
                                                                                 26
               implicate  nel  rapporto  tra  fideiussione  e  intese  anticoncorrenziali   e,  pur
               richiamando in applicazione il rimedio invalidatorio parziale, non altera il quadro
               della  tutela  emergente  dalle  considerazioni  svolte;  un  quadro  cangiante,  dove
               anche  il  rapporto  tra  tutela  demolitoria  e  risarcitoria  si  presenta  instabile,  tra
               interferenza, complementarietà e, direi, intercambiabilità.
                  Va  in  soffitta  la  distinzione  tra  regole  di  comportamento  e  regole  di  validità,
               peraltro solo in apparenza considerata intangibile dalle arcinote sentenze Rordorf
               delle SS.UU.  e prima e dopo di esse in più occasioni disattesa o posta in discussione.
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               Quelle pronunce, mosse da un intento normalizzatore , hanno certamente difeso la
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               distinzione riconoscendone la centralità, ma senza farne un mito da apprezzare quale
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               verità  universale,  immobile  e  indiscutibile .  D’altronde,  se  la  stella  polare  è  la
               congruità  della  tutela,  il  suo  essere  in  concreto  adeguata,  va  da  sé  l’abbandono
               dell’idea che detta distinzione sia da assumere in modo rigido e categorico ; uno
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               sviluppo, questo, che anche una certa lettura dell’art. 24 Cost., la considerazione degli
               sviluppi  sul  fronte  del  diritto  europeo,  il  valore  che  va  riconosciuto  ai  principi
               (effettività, in primis) correttamente impiegati, certamente incoraggiano.
                  Le interferenze non sono solo nel caso in osservazione registrabili e ciò aiuta ad
               apprezzarne la valenza esemplificativa di un trend che, con il declino delle categorie
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               e dei modelli classificatori tramandati dalla tradizione , assegna al giudice – che la

                  26   Tra  esse,  di  particolare  rilievo  pratico  quella  che  interessa  le  fideiussioni  sottoscritte
               anteriormente all’accertamento che ha portato all’emanazione del Provvedimento n. 55/2005 della
               Banca d’Italia, con riferimento alle quali, con decisione n. 16511 del 29 dicembre 2022, il Collegio
               di Coordinamento dell’ABF ha stabilito che il garante che intenda dedurne la nullità derivata non
               possa limitarsi ad esibire in giudizio il testo dello schema ABI e del Provvedimento succitato – non
               potendo quest’ultimo «considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni … sottoscritte a distanza di
               anni  dallo  stesso»  –  ma  abbia  l’onere  di  dimostrare  la  persistenza  della  intesa  antitrust  fino  al
               momento di rilascio della garanzia personale (in DB non solo diritto bancario, in www.dirittobancario.it,
               sia la decisione che un commento di ROMANELLI - NORO, Fideiussioni omnibus: nullità ed onere della
               prova secondo il Collegio di Coordinamento ABF).
                  27  Alludiamo a Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n.ri 26724 e 26725 (la prima in Foro it., 2008,
               I, 784, con nota di SCODITTI, la seconda in Contr., 2008, 221, con commento di SANGIOVANNI), così
               – per comodità – denominate riprendendo il cognome dell’illustre estensore.
                  28  Si era venuta a determinare una situazione di grande incertezza, eloquentemente testimoniata
               dal titolo del saggio di ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità, risoluzione e risarcimento (ovvero,
               l’ambaradan dei rimedi contrattuali), in Contr. impr., 2005, 896, nonché da quello di GRECO, Risparmio
               tradito e tutela: il “subbuglio” giurisprudenziale, in Danno e resp., 2007, 562 (in nota a tre decisioni di
               merito, tra cui App. Milano, 19 dicembre 2006, n. 3070).
                  29  Lo rilevavo in GRISI, Spigolando su causa, derivati, informazione e nullità, in Pers. e merc., 2015, 4, 151.
                  30   Anche  le  sentenze  Rordorf  –  val  bene  ricordarlo  –  non  hanno  potuto  fare  a  meno  di
               riconoscere che prestare ossequio alla distinzione non sempre consente l’approdo al rimedio, nel
               concreto delle situazioni considerate, più appropriato.
                  31  Si vedano molti dei saggi raccolti in LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013 (da
               MONTANARI, La figura del giurista al tempo del “post-pensiero”, in BARCELLONA - MONTANARI, Potere


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