Page 12 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI





               tutela somministra – il ruolo di primattore nell’opera di rifondazione del diritto
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               civile.  Uno  sviluppo,  questo,  non  da  tutti  benaccolto ,  una  novella
               Interessenjurisprudenz che getta luce su un dato “di sistema” fondativo di una nuova
               logica che, d’acchito, viene di definire “rimediale” . Uno scenario caratterizzato
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               da  una  sorta  di  polimorfismo  rimediale  e  da  una  polifonia  dei  rimedi,  dove  –
               rilevava  Vincenzo  Scalisi  –  la  nullità  da  singolare  si  fa  plurale,  passando  da
               categoria «a priori a giudizio valutativo invece conseguibile soltanto a posteriori» ,
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               dove la nullità è sempre più funzionalizzata e dove, correlativamente, si riposiziona
               anche la tutela manutentiva, in genere, e quella di risarcimento, in particolare, che,
               non più votata in via esclusiva a restaurare la sfera patrimoniale del soggetto, ben
               può assolvere – sia pure a certe condizioni – compiti di deterrenza e sanzionatori .
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                  Vengono,  allora,  alla  luce  «in  realtà  tanti  rimedi  quante  sono  le  varianti  fattuali
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               registrabili» ,  in  un  moto  continuo  e  vorticoso  che  sarà  problematico  fermare.  La
               mobilità  del  confine  operativo  tra  quelli  “demolitori”  e  quelli  “manutentivi”  va
               inquadrata in questa luce, ne è – potremmo dire – la più evidente manifestazione. La
               tutela da applicare diventa oggetto di scelta: una scelta non libera, dovendosi approdare
               all’individuazione del rimedio più appropriato, ma pur sempre una scelta svincolata dalle
               ipoteche categoriali di riferimento. Invalidità, inefficacia, risarcimento, autonomamente
               considerati o tra loro combinati, entrano in questo circuito e, non solo disattivano il
               contatto con i presupposti formali di applicazione del rimedio, ma vedono in qualche
               misura modificati i loro caratteri essenziali. E questa luce pure illumina le «nuove nullità»
               cui fa riferimento Pagliantini quando, constatato il declino inesorabile della vecchia cara
               nullità “cannibalizzante” ancorata alla logica della fattispecie, e rilevato come la nullità
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               totale possa talora «tratteggiare la sagoma di un ‘‘terribile diritto’’» , riprende ed affina la
               riflessione di Scalisi e fa i conti con i sommovimenti che hanno squassato questo fronte –
               curvatura funzionalistica, scopo escludente e quant’altro – e con l’emersione di nullità
               che «non nullificano in quanto piuttosto rimodellano il contratto che ne sia afflitto» . Siamo,
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               poi, certi, che si tratti di un’assoluta novità? Non è, forse, anche la nullità parziale una
               nullità non nullificante e sostanzialmente conformativa?



               e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero, a cura di LO GIUDICE, Roma, 2023, 94 considerato
               «un testo emblematico, per mostrare la transizione a un diritto post-categoriale»).
                  32  Non si può non segnalare il contributo di CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, cit.
                  33  Opera – per dirla con CAMARDI, Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, Torino,
               2017, 118 – la tendenza, egemone, a piegare «i principi e gli strumenti del diritto privato interno ad
               una logica rimediale svincolata dai presupposti formali di applicazione del rimedio».
                  34  SCALISI, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. civ., 2005, 460.
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                    Si veda la nota Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, in Giur. it., 2017, 1787, con nota di DI
               MAJO, Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva.
                  36  PAGLIANTINI, Un giro d’orizzonte sulle nullità del terzo millennio, in Pers. e merc., 2021, 1, 36.
                  37  PAGLIANTINI, IRS e nullità: divagazioni su di un diritto “terribile” da trasformare in “mite”, in Nuova
               giur. civ. comm., 2022, II, 485.
                  38  PAGLIANTINI, Un giro d’orizzonte sulle nullità del terzo millennio, cit., 32. La «loro messa a regime
               – aggiunge l’A. – passa per dispositivi riportanti in auge uno statuto che, come ormai è invalso
               chiamarlo, è (in senso proprio) di gestione conservativa del regolamento contrattuale».


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