Page 13 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               3. Una plausibile chiave di lettura: garanzia standardizzata e autonomia d’impresa

                  Faccio  notare  che  le  sentenze  Rordorf,  che  pure  riaffermano  il  legame  tra
               violazione delle norme di comportamento e responsabilità e l’inidoneità della
               prima ad ingenerare nullità, si chiedono «se una regola diversa non viga proprio
               nello  specifico  settore  del  diritto  dei  mercati  finanziari»:  esse,  quindi,  non
               rifiutano l’idea che l’inquadramento in uno specifico settore di mercato, ovverosia
               il contesto situazionale nel quale la violazione è calata, possa, in qualche modo,
               condizionare la disciplina applicabile ed i rimedi da adottare.
                  Quest’idea assume un peso significativo proprio nella riflessione che il tema
               della mia relazione suggerisce di svolgere.
                  L’astratta unità del contratto e del contraente sono alle spalle: ne avevamo contezza
               già da tempo e ora lo percepiamo ancor più chiaramente. Oggi dobbiamo prendere atto,
               osservando  lo  svolgersi  nella  realtà  concreta  dei  rapporti  d’impresa,  che  alcuni  dati
               assumono pregnante significato legittimando ricostruzioni in termini nuovi di schemi e
               discipline. Mi invita a farlo un recente studio, frutto di un’elaborazione che – come
               l’abbondanza  delle  citazioni  testimonia  –  reca  in  sé  più  di  un  elemento  utile
               all’inquadramento dell’oggetto della mia relazione entro coordinate dopotutto affidabili.
                  L’elemento che, più di altri, attrae l’attenzione è l’emergere, quale categoria del
               mercato, dell’autonomia d’impresa, da apprezzare «in chiara discontinuità rispetto ai
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               canoni  dell’autonomia  privata  classica  dell’individuo  proprietario» .  Ne  sono
               espressione i contratti d’impresa che, così inquadrati, non sono tali per la presenza,
               necessaria, di un imprenditore quale parte, ma perché in essi si rispecchia l’attività
               economica professionalmente esercitata, costituendo essi stessi parte integrante i fattori
               che l’imprenditore organizza al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
                  Se il contratto è apprezzato quale momento di un’attività  che deve esplicarsi secondo
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               le logiche del mercato di riferimento e nel rispetto del diritto della concorrenza , che vada
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               oggettivizzandosi, che si spersonalizzi, è fatale; ciò, da un lato, muta i parametri e le linee
               di  svolgimento  del  giudizio  circa  la  sua  validità  ed  efficacia,  dall’altro,  alimenta  la
               creazione di nuovi schemi contrattuali e, dall’altro ancora, dà ulteriore impulso alla
               standardizzazione, che è prassi comune dell’agire imprenditoriale e che in misura ancor
               maggiore si impone in settori strategicamente determinanti dell’attività di impresa, primo
               fra tutti quello della prestazione di garanzia nei rapporti d’impresa, imprimendo una
               particolare colorazione alla garanzia del credito e alla fideiussione.
                  Le  garanzie  standardizzate,  dunque,  sono  manifestazione  contrattuale
               dell’attività d’impresa e sono parte di operazioni economiche più complesse: questa

                  39  RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 11.
                  40  RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 117 raccomanda di non «dimenticare che
               il dato dell’attività ha trovato un rafforzamento del grado di salienza con la codificazione del 1942»,
               tale da inaugurare un approccio che «inverte il paradigma incentrato sull’atto, conferendo centralità
               alla dimensione dell’attività».
                  41  La cui «attitudine regolatoria» – sottolinea RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 47
               – «invita (…) a esaminare i rapporti contrattuali considerando il mercato quale contesto condizionante,
               potendosi così superare uno scrutinio basato sul momento statico dell’accordo tra le parti».


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