Page 13 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
3. Una plausibile chiave di lettura: garanzia standardizzata e autonomia d’impresa
Faccio notare che le sentenze Rordorf, che pure riaffermano il legame tra
violazione delle norme di comportamento e responsabilità e l’inidoneità della
prima ad ingenerare nullità, si chiedono «se una regola diversa non viga proprio
nello specifico settore del diritto dei mercati finanziari»: esse, quindi, non
rifiutano l’idea che l’inquadramento in uno specifico settore di mercato, ovverosia
il contesto situazionale nel quale la violazione è calata, possa, in qualche modo,
condizionare la disciplina applicabile ed i rimedi da adottare.
Quest’idea assume un peso significativo proprio nella riflessione che il tema
della mia relazione suggerisce di svolgere.
L’astratta unità del contratto e del contraente sono alle spalle: ne avevamo contezza
già da tempo e ora lo percepiamo ancor più chiaramente. Oggi dobbiamo prendere atto,
osservando lo svolgersi nella realtà concreta dei rapporti d’impresa, che alcuni dati
assumono pregnante significato legittimando ricostruzioni in termini nuovi di schemi e
discipline. Mi invita a farlo un recente studio, frutto di un’elaborazione che – come
l’abbondanza delle citazioni testimonia – reca in sé più di un elemento utile
all’inquadramento dell’oggetto della mia relazione entro coordinate dopotutto affidabili.
L’elemento che, più di altri, attrae l’attenzione è l’emergere, quale categoria del
mercato, dell’autonomia d’impresa, da apprezzare «in chiara discontinuità rispetto ai
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canoni dell’autonomia privata classica dell’individuo proprietario» . Ne sono
espressione i contratti d’impresa che, così inquadrati, non sono tali per la presenza,
necessaria, di un imprenditore quale parte, ma perché in essi si rispecchia l’attività
economica professionalmente esercitata, costituendo essi stessi parte integrante i fattori
che l’imprenditore organizza al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Se il contratto è apprezzato quale momento di un’attività che deve esplicarsi secondo
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le logiche del mercato di riferimento e nel rispetto del diritto della concorrenza , che vada
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oggettivizzandosi, che si spersonalizzi, è fatale; ciò, da un lato, muta i parametri e le linee
di svolgimento del giudizio circa la sua validità ed efficacia, dall’altro, alimenta la
creazione di nuovi schemi contrattuali e, dall’altro ancora, dà ulteriore impulso alla
standardizzazione, che è prassi comune dell’agire imprenditoriale e che in misura ancor
maggiore si impone in settori strategicamente determinanti dell’attività di impresa, primo
fra tutti quello della prestazione di garanzia nei rapporti d’impresa, imprimendo una
particolare colorazione alla garanzia del credito e alla fideiussione.
Le garanzie standardizzate, dunque, sono manifestazione contrattuale
dell’attività d’impresa e sono parte di operazioni economiche più complesse: questa
39 RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 11.
40 RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 117 raccomanda di non «dimenticare che
il dato dell’attività ha trovato un rafforzamento del grado di salienza con la codificazione del 1942»,
tale da inaugurare un approccio che «inverte il paradigma incentrato sull’atto, conferendo centralità
alla dimensione dell’attività».
41 La cui «attitudine regolatoria» – sottolinea RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 47
– «invita (…) a esaminare i rapporti contrattuali considerando il mercato quale contesto condizionante,
potendosi così superare uno scrutinio basato sul momento statico dell’accordo tra le parti».
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