Page 10 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI
diversa raggiungibile se, accreditata la non interferenza tra regole di
comportamento e regole di validità degli atti, si registra presente una norma di
condotta nella disposizione che vieta le intese .
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Il quadro riportato opera una panoramica sulla varia tutela, molto tralascia e non
entra nel dettaglio delle singole tesi prospettate, ma tanto basta a far comprendere
quanto complicata possa essere l’individuazione della soluzione da adottare. A
nessuna può attribuirsi valenza generale e pensare «che la nullità parziale delle
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fideiussioni omnibus stilizzi la sorte dei contratti a valle è, a tutto concedere, una
sineddoche» . Si ha netta l’impressione che dall’opinabile sia impossibile evadere.
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La ponderazione degli interessi in gioco – come detto – va operata in concreto,
in relazione ai singoli casi, apprezzati nella loro specificità, sicché domina la
relatività e nessun giudizio può essere formulato a priori.
Alcuni esempi. Chi perora la causa della nullità parziale fa conto sull’interesse che
gli istituti di credito avrebbero a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, pur se
depurata delle clausole anticoncorrenziali, e può ben darsi che sia così; ma è anche
ipotizzabile che l’espulsione delle note clausole depotenzi a tal punto la garanzia da
rendere non più conveniente la prestazione del finanziamento, nel qual caso diventa
confacente la nullità totale. E, ancora. La declaratoria di nullità, totale o parziale, è
nell’interesse dei fideiussori, che, considerati alla stregua di soggetti che versano in
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una condizione di debolezza, meritano una tutela rafforzata ; ma la loro condizione
può, nella realtà pratica, palesarsi diversa, quando, ad esempio – caso non raro a
verificarsi – il fideiussore sia cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del
debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, abbia
un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.
non avrebbe altra scelta, essendo la fideiussione perfettamente valida, che quella di proporre
l’azione per il risarcimento dei danni. Il modello di tutela sarebbe, pertanto, quello del dolo
incidente ex art. 1440 cod. civ., che consente di reagire a comportamenti di mala fede del contraente
forte, che abusi della propria posizione in presenza di un’anomalia di mercato, nel quale la relazione
contrattuale di garanzia matura, e che egli stesso ha concorso a ingenerare e perpetuare».
22 Su questo argomento – che, come si evince da LIBERTINI, Gli effetti delle intese restrittive della
concorrenza sui c.d. contratti “a valle”. Un commento sullo stato della giurisprudenza in Italia, cit., 384 s.,
trova spazio in alcune sentenze del Tribunale di Treviso (ma v. anche Trib. Sondrio, 10 dicembre
2019, n. 498 in www.iusletter.com e Trib. Busto Arsizio, 26 maggio 2020, n. 513 in www.il caso.it;
Trib. Rimini, 4 giugno 2021, n. 544, in www.dirittodelrisparmio.it) – riflette FAILLACE, L’incerto vaglio
delle Sezioni Unite sulla sorte della fideiussione omnibus frutto di intese vietate dalla normativa antitrust, in
Contr. impr., 2022, 487 ss.
23 Neanche a quella accolta da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit., che – come nota,
commentandola, D’AMICO, Modelli contrattuali dell’Abi e nullità dei contratti c.d. a valle, in Foro it., 2022, I, 1310
– «è strettamente collegata (e fortemente condizionata) dalla particolarità dell'ipotesi che veniva in rilievo».
24 PAGLIANTINI, Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la
nullità parziale ed il «filo» di Musil, cit., 528.
25 Questa l’ottica accolta dal citato Provvedimento della Banca d’Italia, ove lo schema Abi è
giudicato non coerente rispetto alla logica che ha ispirato le modifiche agli artt. 1938 e 1956 c.c. ad
opera della legge n. 154 del 1992 che è quella – per l’appunto – di «rafforzare la tutela della posizione
contrattuale del garante»: le note clausole, in definitiva, sono colpite perché penalizzano in modo
eccessivo il fideiussore.
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