Page 9 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
«conservazione» degli atti di autonomia negoziale che l’art. 1419 c.c. varrebbe a
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consacrare , si è giudicato pertinente far capo alla nullità parziale, limitata, cioè,
alle clausole restrittive della concorrenza, ritenuta il rimedio più adeguato.
Necessita, ovviamente, una valutazione particolarmente attenta della concreta
portata degli interessi in gioco, ma, superate le difficoltà e aggirati i rischi che essa
comporta, è questa la sola via che consente di apprestare una tutela congrua, che
ripudi la “serialità”: sicché, la nullità parziale va dichiarata e mantenuto in vita il
contratto che, depurato di quelle clausole, i contraenti avrebbero stipulato, «salvo
che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti» . La via risarcitoria potrebbe risultare praticabile da parte dei singoli
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soggetti danneggiati dall’intesa, affiancando l’azione di nullità .
Altro indirizzo evidenzia che dalla nullità di una intesa anticoncorrenziale
«non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle
imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar
luogo solo ad azioni di risarcimento del danno», a meno che non siano in sé affetti
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da vizi rilevanti ex art. 1418 s. c.c. tali da legittimare la declaratoria di nullità .
La sola tutela risarcitoria, con esclusione della tutela reale, ben potrebbe
ammettersi nella fattispecie in esame. Si osserva, infatti, che i contratti a valle
conclusi con i terzi che dell’intesa non sono partecipi, qualora non siano essi stessi
attuativi di un’intesa secondaria anch’essa vietata, non evidenziano né illiceità
della causa, né presentano un oggetto illecito , sicché il solo rimedio disponibile
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a tutela del soggetto, suo malgrado coinvolto nell’attuazione dell’intesa
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anticoncorrenziale, è quello risarcitorio . Questo approdo, peraltro, è per una via
16 Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit., precisa, riferendosi alla nullità totale del
contratto a valle, che è «proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla legge n.
287 del 1990 e dall’art. 101 del Trattato … ad escludere l’adeguatezza del rimedio in questione».
17 L’inciso riportato tra virgolette è ancora tratto dal principio di diritto affermato in Cass., Sez.
Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit. Quella qui configurata, dunque – nota BASTIANON, Fideiussioni
Abi e sezioni unite 41994/21: «the dark side of the moon», in Foro it., 2022, I, 1319 – è una «nullità
parziale, salvo prova contraria».
18 SCOGNAMIGLIO, I contratti di fideiussione a valle di intese in violazione della disciplina antitrust: il
problema dei rimedi, in Nuova giur. civ. comm., 2022, II, 700 vede, perciò, ridimensionata «la portata
operativa del rimedio risarcitorio, … una sorta di mero completamento di quello della nullità parziale».
19 Linea, questa, che trova riscontro in Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044, in Banca borsa tit.
cred., 2020, II, 82, con nota di MORESCO, Fideiussioni omnibus su moduli standard Abi: condizioni generali di
contratto anticoncorrenziali e nullità parziale. Dalla sentenza prende le mosse l’approfondita analisi di
LIBERTINI, Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. contratti “a valle”. Un commento sullo stato
della giurisprudenza in Italia, cit., 378 ss., attenta anche alle indicazioni provenienti dal diritto europeo.
20 È quanto sostiene LIBERTINI, Ancora sui rimedi civili conseguenti a violazioni di norme antitrust (II),
in Danno resp., 2005, 246.
21 Così Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit. compendia le ragioni alla base di questo,
che viene definito «terzo filone interpretativo»: «Si osserva, al riguardo, che ciò che emergerebbe,
nel rapporto tra intesa a monte e fideiussione a valle, sarebbe la mancanza di una vera libertà di
determinazione e scelta da parte del contraente-cliente della banca, il quale – a fronte della
predisposizione di un modello contrattuale che non gli consente possibilità alternative, neppure
rivolgendosi ad altri imprenditori bancari, stante il generalizzato recepimento dello schema ABI –
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