Page 9 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               «conservazione» degli atti di autonomia negoziale che l’art. 1419 c.c. varrebbe a
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               consacrare , si è giudicato pertinente far capo alla nullità parziale, limitata, cioè,
               alle  clausole  restrittive  della  concorrenza,  ritenuta  il  rimedio  più  adeguato.
               Necessita, ovviamente, una valutazione particolarmente attenta della concreta
               portata degli interessi in gioco, ma, superate le difficoltà e aggirati i rischi che essa
               comporta, è questa la sola via che consente di apprestare una tutela congrua, che
               ripudi la “serialità”: sicché, la nullità parziale va dichiarata e mantenuto in vita il
               contratto che, depurato di quelle clausole, i contraenti avrebbero stipulato, «salvo
               che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
               delle parti» . La via risarcitoria potrebbe risultare praticabile da parte dei singoli
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               soggetti danneggiati dall’intesa, affiancando l’azione di nullità .
                  Altro indirizzo evidenzia che dalla nullità di una intesa anticoncorrenziale
               «non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle
               imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar
               luogo solo ad azioni di risarcimento del danno», a meno che non siano in sé affetti
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               da vizi rilevanti ex art. 1418 s. c.c. tali da legittimare la declaratoria di nullità .
               La  sola  tutela  risarcitoria,  con  esclusione  della  tutela  reale,  ben  potrebbe
               ammettersi nella fattispecie in esame. Si osserva, infatti, che i contratti a valle
               conclusi con i terzi che dell’intesa non sono partecipi, qualora non siano essi stessi
               attuativi di un’intesa secondaria anch’essa vietata, non evidenziano né illiceità
               della causa, né presentano un oggetto illecito , sicché il solo rimedio disponibile
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               a  tutela  del  soggetto,  suo  malgrado  coinvolto  nell’attuazione  dell’intesa
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               anticoncorrenziale, è quello risarcitorio . Questo approdo, peraltro, è per una via

                  16  Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit., precisa, riferendosi alla nullità totale del
               contratto a valle, che è «proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla legge n.
               287 del 1990 e dall’art. 101 del Trattato … ad escludere l’adeguatezza del rimedio in questione».
                  17  L’inciso riportato tra virgolette è ancora tratto dal principio di diritto affermato in Cass., Sez.
               Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit. Quella qui configurata, dunque – nota BASTIANON, Fideiussioni
               Abi e sezioni unite 41994/21: «the dark side of the moon», in Foro it., 2022, I, 1319 – è una «nullità
               parziale, salvo prova contraria».
                  18   SCOGNAMIGLIO, I contratti di fideiussione a valle di intese in violazione della disciplina antitrust: il
               problema dei rimedi, in Nuova giur. civ. comm., 2022, II, 700 vede, perciò, ridimensionata «la portata
               operativa del rimedio risarcitorio, … una sorta di mero completamento di quello della nullità parziale».
                  19  Linea, questa, che trova riscontro in Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044, in Banca borsa tit.
               cred., 2020, II, 82, con nota di MORESCO, Fideiussioni omnibus su moduli standard Abi: condizioni generali di
               contratto  anticoncorrenziali  e  nullità  parziale.  Dalla  sentenza  prende  le  mosse  l’approfondita  analisi  di
               LIBERTINI, Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. contratti “a valle”. Un commento sullo stato
               della giurisprudenza in Italia, cit., 378 ss., attenta anche alle indicazioni provenienti dal diritto europeo.
                  20  È quanto sostiene LIBERTINI, Ancora sui rimedi civili conseguenti a violazioni di norme antitrust (II),
               in Danno resp., 2005, 246.
                  21  Così Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit. compendia le ragioni alla base di questo,
               che viene definito «terzo filone interpretativo»: «Si osserva, al riguardo, che ciò che emergerebbe,
               nel rapporto tra intesa a monte e fideiussione a valle, sarebbe la mancanza di una vera libertà di
               determinazione  e  scelta  da  parte  del  contraente-cliente  della  banca,  il  quale  –  a  fronte  della
               predisposizione di un modello contrattuale che non gli consente possibilità alternative, neppure
               rivolgendosi ad altri imprenditori bancari, stante il generalizzato recepimento dello schema ABI –


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