Page 4 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI
1. Fenomenologia della standardizzazione
Al titolo della relazione assegnatami “Garanzie standardizzate e obbligazioni
risarcitorie”, potrei aggiungere “nel supermarket delle tutele”. Si capirà il perché
dal prosieguo. Intanto, sembra posto all’attenzione un tema tecnico e circoscritto,
ma – a ben riflettere – non è così, perché il rapporto tra quei due termini sollecita
riflessioni di ben più ampio respiro, apre all’osservazione di un vasto orizzonte e
presenta implicazioni in varie direzioni.
Ciò premesso, voglio iniziare l’analisi con qualche considerazione sul
fenomeno della standardizzazione. È opportuno procedere così, per meglio
ricostruire il contesto entro cui l’indagine sul rapporto tra garanzie standardizzate
e tutela risarcitoria si colloca e per poter già mettere in archivio dei dati che
lasciano intravedere a quali esiti l’indagine possa approdare.
La standardizzazione è fenomeno che accompagna – e, in qualche modo, segna
– l’evoluzione della società. Una cartina al tornasole, insomma: un elemento
indicativo per valutare fatti e situazioni, non solo significativi sotto il profilo giuridico,
ma ai nostri fini a questo riguardo rilevanti.
Mi limiterò a dare qualche flash, tanto per rendere l’idea e chiedo sin d’ora
scusa per le inevitabili approssimazioni.
Sembra – a prima vista – che la standardizzazione abbia un rilievo marginale
nella disciplina del contratto delineata nel c.c. del 1942: induce a crederlo il
constatare che in due sole disposizioni – gli artt. 1341 e 1342 – il fenomeno ha chiara
visibilità. Ma, come spesso accade, l’apparenza inganna. Non solo della
standardizzazione c’è traccia, magari nascosta, anche altrove, ma quei due articoli,
in realtà, la collocano tra i concetti meritevoli di un’alta considerazione nella teoria
del contratto: sono lì con altri, infatti, a testimoniare la commercializzazione del
diritto privato avutasi nel 1942 con l’unificazione dei due codici preesistenti e a
segnalare la penetrazione dell’impresa nel territorio del contratto e l’attitudine della
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prima a condizionare il modo d’essere della disciplina del secondo .
L’industrialismo ha trovato una potente leva di sviluppo nella standardizzazione. Il
boom economico nel nostro dopoguerra ha consentito, anche grazie alla
standardizzazione dei processi produttivi e dei prodotti, l’emancipazione dalla
condizione di povertà di larghe fasce di popolazione. Mi occupo da un po’ di diritto del
turismo e, in quest’ambito, proprio in quegli anni, si è inaugurata la stagione del turismo
di massa, così definito perché basato su un’offerta fortemente standardizzata, in tal modo
congegnata per essere alla portata di molti e, dunque, funzionale all’esigenza di espellere
il turismo dal novero – in cui prima era collocato – delle attività riservate a pochi eletti.
Nella fase successiva, quella della globalizzazione neoliberista , si cambia
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registro. La libertà, compressa negli anni ’70, si riespande e in questo clima di
1 Eloquentemente, in tal senso, RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, Pisa, 2021, 92 ss.
2 Così definita da SALVI, Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati
europei, Bologna, 2015, 13.
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