Page 6 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI





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               di loro, di essere messi in connessione anche con le infrastrutture» ; e in questo complesso
               sistema, il libro bene pone in luce come «il rapporto che legherà ciascun singolo veicolo
               agli  altri  veicoli,  ai  pedoni  e  alle  infrastrutture  postulerà  inevitabilmente  una
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               standardizzazione dei protocolli di funzionamento e comunicazione» .
                  Mi  è  venuto  spontaneo  accostare  questo  scenario,  con  la  standardizzazione
               “tecnica” che ne condiziona l’avveramento, proprio alle garanzie nella realtà dei
               rapporti  d’impresa.  Non  solo  perché  anch’esse  sono  standardizzate,  sono  cioè
               emesse in numero elevato e sulla base di condizioni identiche che rendono possibile
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               la  stima  del  numero  di  inadempienze  in  un  insieme  di  prestiti  simili ;  se
               l’accostamento non mi è parso azzardato è anche perché in entrambi gli ambiti – a
               ben vedere – la standardizzazione si mostra funzionale all’esigenza di attenuare
               l’incidenza di esternalità negative, certamente diverse nell’una e nell’altra sfera, ma
               da considerarsi strutturali sia al fenomeno della circolazione automobilistica, sia
               alla prestazione di garanzie che, nell’attività di impresa, non è certo un optional.


               2. Standardizzazione e concorrenza

                  Standardizzazione  e  concorrenza  sono  concetti  che,  d’acchito,  sembrano
               rimandare a logiche distinte e non facilmente armonizzabili. Illusorio pensare che
               possano convivere senza che emergano ragioni di conflitto, ma la realtà ci dice che
               le convivenze problematiche non di necessità sfociano in divorzi e rotture insanabili
               e che, tra due parti in contrasto, spesso un accomodamento, anche non provvisorio,
               si trova. Lo si è ricercato anche sul terreno delle garanzie personali standardizzate,
               essendo stata sottoposta a verifica la loro compatibilità con la normativa antitrust.
                  «La  standardizzazione  contrattuale  non  produce  necessariamente  effetti
               anticoncorrenziali»: questo, esplicitamente, afferma il Provvedimento n. 55 del 2
               maggio 2005, col quale Banca d'Italia – all’epoca in veste di Autorità garante della
               concorrenza tra istituti creditizi – censura, tuttavia, la modulistica ABI, elaborata
                                                                                         8
               nel 2003 e relativa ai contratti di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie ,
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               contenente previsioni – in particolare, gli articoli 2, 6 e 8  – che "nella misura in cui



                  5  CALABRESI - AL MUREDEN, Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità, Bologna, 2021, 95.
                  6  CALABRESI - AL MUREDEN, Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità, cit., 96.
                  7  Ciò agevola non poco la gestione delle sofferenze che, inevitabilmente, chi esercita attività di
               finanziamento deve mettere in conto di dover sopportare. Va, altresì, considerato che le garanzie in
               questione sono rilevate sin dalla loro concessione anche nell’indebitamento netto e non solo nel
               saldo netto da finanziare.
                  8  Il provvedimento assimila i concetti di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e
               fideiussione omnibus: si tratta della «prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore)
               a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca».
                  9  Cui fanno riscontro la clausola contrattuale contemplante la rinuncia ai termini di cui all’art.
               1957 c.c. e quelle convenzionalmente definite di reviviscenza e di sopravvivenza della garanzia. Per
               convenienza, riportiamo il testo dei tre articoli:


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