Page 6 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI
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di loro, di essere messi in connessione anche con le infrastrutture» ; e in questo complesso
sistema, il libro bene pone in luce come «il rapporto che legherà ciascun singolo veicolo
agli altri veicoli, ai pedoni e alle infrastrutture postulerà inevitabilmente una
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standardizzazione dei protocolli di funzionamento e comunicazione» .
Mi è venuto spontaneo accostare questo scenario, con la standardizzazione
“tecnica” che ne condiziona l’avveramento, proprio alle garanzie nella realtà dei
rapporti d’impresa. Non solo perché anch’esse sono standardizzate, sono cioè
emesse in numero elevato e sulla base di condizioni identiche che rendono possibile
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la stima del numero di inadempienze in un insieme di prestiti simili ; se
l’accostamento non mi è parso azzardato è anche perché in entrambi gli ambiti – a
ben vedere – la standardizzazione si mostra funzionale all’esigenza di attenuare
l’incidenza di esternalità negative, certamente diverse nell’una e nell’altra sfera, ma
da considerarsi strutturali sia al fenomeno della circolazione automobilistica, sia
alla prestazione di garanzie che, nell’attività di impresa, non è certo un optional.
2. Standardizzazione e concorrenza
Standardizzazione e concorrenza sono concetti che, d’acchito, sembrano
rimandare a logiche distinte e non facilmente armonizzabili. Illusorio pensare che
possano convivere senza che emergano ragioni di conflitto, ma la realtà ci dice che
le convivenze problematiche non di necessità sfociano in divorzi e rotture insanabili
e che, tra due parti in contrasto, spesso un accomodamento, anche non provvisorio,
si trova. Lo si è ricercato anche sul terreno delle garanzie personali standardizzate,
essendo stata sottoposta a verifica la loro compatibilità con la normativa antitrust.
«La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti
anticoncorrenziali»: questo, esplicitamente, afferma il Provvedimento n. 55 del 2
maggio 2005, col quale Banca d'Italia – all’epoca in veste di Autorità garante della
concorrenza tra istituti creditizi – censura, tuttavia, la modulistica ABI, elaborata
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nel 2003 e relativa ai contratti di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie ,
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contenente previsioni – in particolare, gli articoli 2, 6 e 8 – che "nella misura in cui
5 CALABRESI - AL MUREDEN, Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità, Bologna, 2021, 95.
6 CALABRESI - AL MUREDEN, Driverless cars. Intelligenza artificiale e futuro della mobilità, cit., 96.
7 Ciò agevola non poco la gestione delle sofferenze che, inevitabilmente, chi esercita attività di
finanziamento deve mettere in conto di dover sopportare. Va, altresì, considerato che le garanzie in
questione sono rilevate sin dalla loro concessione anche nell’indebitamento netto e non solo nel
saldo netto da finanziare.
8 Il provvedimento assimila i concetti di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e
fideiussione omnibus: si tratta della «prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore)
a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca».
9 Cui fanno riscontro la clausola contrattuale contemplante la rinuncia ai termini di cui all’art.
1957 c.c. e quelle convenzionalmente definite di reviviscenza e di sopravvivenza della garanzia. Per
convenienza, riportiamo il testo dei tre articoli:
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