Page 8 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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GIUSEPPE GRISI





                  Ma la vicenda legata alla modulistica ABI che ha dato adito al Provvedimento
               della Banca d’Italia cui prima si è accennato, induce a spostare l’attenzione sulla
               sorte  dei  contratti  a  valle  dell’intesa  anticoncorrenziale  a  monte,  ovvero  delle
               fideiussioni riproduttive di detta modulistica. La nullità si riverbera su di esse? Si
               determina, per derivazione o propagazione, la nullità anche dei contratti “a valle”?
                  Premesso che le norme antitrust sono dettate a tutela di tutti i soggetti del mercato,
               consumatori compresi , diverse risposte sono state avanzate , non tutte aventi lo
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               stesso  appeal .  Guardando  alle  più  gettonate  e  alle  motivazioni  addotte  a  loro
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               sostegno, il ricorso alla metafora del supermarket non si rivela, poi, inappropriato.
                  La nullità totale si è accreditata in forza della necessità di evitare l’elusione
               delle  norme  antitrust,  che  altrimenti  risulterebbe  legittimata.  L’invalidazione  è
               palesemente giustificata là dove «i contratti “a valle” (…) abbiano essi stessi causa
               od oggetto anticoncorrenziali, in quanto costituiscono strumenti per propagare
               nei mercati “a valle” gli effetti dell’intesa anticoncorrenziale principale» .
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                  Diversamente, valorizzando non solo il generale favor dell’ordinamento per la


                  12  Lo ha stabilito – val bene rammentarlo – la celebre Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005 n. 2207,
               in Eur. dir. priv., 2005, 435 con commento di CASTRONOVO, Sezioni più unite che antitrust.
                  13  Le troviamo illustrate nella più recente sentenza – che sia l’ultima non possiamo dirlo – che si è
               occupata di definire la sorte delle fideiussioni di cui trattasi, vale a dire Cass., Sez. Un., 30 dicembre
               2021, n. 41994, in Foro it., 2022, I, 499, con note di PALMIERI - PARDOLESI, Le sezioni unite e la sorte dei
               contratti  attuativi  di  intesa  restrittiva  della  concorrenza:  schegge  di  diritto  disorientato,  di  PAGLIANTINI,
               Fideiussioni «omnibus» attuative di un'intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale ed il «filo» di
               Musil, di MONTANARI, Nullità dei contratti attuativi dell'intesa illecita e «prova privilegiata»: qualche appunto
               alle  sezioni  unite  41994/21  e  di  ROMANO,  Quale  destino  per  le  fideiussioni  «omnibus»  a  valle  di  intese
               anticoncorrenziali?; vedasi anche VIOLANTE, Nullità parziale delle fideiussioni omnibus a valle di un 'intesa
               illecita:  le  Sezioni  unite  alla  ricerca  del  minor  male,  in  Nuovo  dir.  civ.,  2022,  51  ss.  e,  nell’ambito  del
               commento a detta sentenza, MAISANO, La sofferta dialettica tra contratto e diritto antitrust nella prospettiva
               del c.d. private enforcement, in Nuova giur. civ. comm., 2022, I, 317 ss. Per ragguagli sull’evoluzione
               giurisprudenziale che ha portato alla sentenza, v. VIZZONI, La Cassazione alle prese con le fideiussioni
               omnibus redatte sui moduli ABI, in Annuario del contratto 2019, cit., 382 ss.; sintetici, riassuntivi rilievi
               anche in GRISI, voce Principio di relatività degli effetti contrattuali, in Enciclopedia del diritto. I tematici, vol.
               I, Contratto, cit., 918 ss. e, amplius, in RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 298 ss.
                  14  Quando non trascurato, sembra con sufficienza liquidato il richiamo alla nullità relativa. Idem
               dicasi per la rescissione per lesione, alla quale, tuttavia, viene quasi naturalmente di pensare se si
               pone mente all’asimmetria di forza contrattuale tra la parte che predispone il testo del contratto in
               modo standardizzato e i soggetti che con essa negoziano. Sconta la difficolta dell’accertamento della
               volontà ipotetica delle parti la costruzione proposta da MANELLI, Le Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla
               nullità parziale delle fideiussioni omnibus e la conversione del contratto ex art. 1424 c.c., in Contr., 2022,
               462, il quale – nel rassegnare alcune conclusioni dopo l’esame della sentenza citata nella nota che
               precede – giudica ipotizzabile il ricorso alla conversione del contratto nullo, dacché, a fronte della
               perdita della garanzia, le parti «avrebbero voluto una fideiussione con una garanzia media, cioè
               minore della fideiussione omnibus, ma più forte della fideiussione omnibus epurata dall’art. 1419,
               comma 1, c.c. delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI».
                  15  LIBERTINI, Gli effetti delle intese restrittive della concorrenza sui c.d. contratti “a valle”. Un commento
               sullo stato della giurisprudenza in Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 390. L’A. richiama, ad
               esempio,  i  patti  di  boicottaggio  a  catena  e  quelli  di  rafforzamento  delle  esclusive,  pertanto,
               indiscutibilmente affetti da nullità.


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