Page 5 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               rivincita dell’individualismo muta anche l’apprezzamento della standardizzazione
               che,  in  molti  contesti,  assume  una  venatura  di  negatività,  è  sintomatica  di  un
               uguagliamento al ribasso. Può emblematicamente richiamarsi, ancora una volta, il
               terreno del turismo, dove i praticanti sono aumentati, ma la fuga dall’uniformità e
               la  perdita  di  attrattiva  delle  logiche  di  standardizzazione  sono  particolarmente
               avvertite. Può ben dirsi, oggi, che il turismo di massa, legato a prodotti “seriali”, è
               un lontano ricordo: si va, invece, alla ricerca dell’esclusività, dell’esperienza unica
               e  irripetibile  che,  oramai,  grazie  alla  tecnologia,  un  buon  internauta  può
               organizzarsi da sé, anche senza doversi economicamente svenare.
                  Intanto, la struttura dei mercati va sempre più segmentandosi e ciò determina la
               necessità  di  creare  paradigmi  differenziati  legati  alla  specificità  del  bene  o  del
               servizio  prestato.  Il  contratto  è  la  categoria  portante  il  sistema  civilistico
               maggiormente influenzata da questi sviluppi: si assiste, infatti, alla frammentazione
               dello  statuto  contrattuale  in  sottosistemi  dotati  di  regole  proprie  e  insofferenti
               all’applicazione  di  quelle  comuni,  a  ragione  o  a  torto  giudicate  inadeguate  a
               disciplinare fenomeni sfuggenti alla logica del rapporto individuale tra uguali che
               ha  ispirato  la  costruzione  del  paradigma  unitario  del  contratto .  La  spinta  alla
                                                                           3
               frammentazione,  alla  segmentazione,  alla  personalizzazione  investe  anche  la
               responsabilità civile e finanche l’obbligazione al punto da legittimare il sospetto che
               sia ormai minata, alle fondamenta, la tenuta dell’edificio del diritto civile.
                  Aleggia  lo  «spirito  antisistematico  del  post-moderno» ,  ma  la  standardizzazione
                                                                  4
               conserva centralità nello svolgimento dei processi produttivi e, con l’impiego a regime
               delle nuove tecnologie, in tutte le loro potenzialità, muta faccia e riprende vigore. La
               società  degli  algoritmi,  dell’intelligenza  artificiale  sembra  riportare  in  auge  la
               standardizzazione. Sollecitato dalla lettura di un aureo libricino recentemente pubblicato,
               riflettevo qualche giorno fa sull’avvento, che si preannuncia prossimo, delle driverless cars
               (veicoli  senza  pilota  capaci  di  svolgere  autonomamente  le  operazioni  di  guida
               tradizionali) che – nel libro si sottolinea – altro non sono che «una componente di un
               complesso sistema che presuppone il coordinamento tra veicoli capaci di comunicare tra



                  3  “Il contratto. Un futuro incerto tra unità e frammentazione” è il titolo dato al 2° Seminario in
               onore di Enzo Roppo, svoltosi a Genova il 24 maggio 2019, gli atti del quale – raccolti in Annuario del
               contratto 2019, diretto da D’ANGELO - ROPPO, Torino, 2020, 3 ss. – restituiscono chiara l’immagine di
               un contratto che sembra subire un’autentica metamorfosi. Indicativo è anche il titolo del seminario
               promosso dall’Accademia Nazionale dei Lincei e della Scuola Superiore della Magistratura e svoltosi
               alla fine di novembre 2021 – Il contratto o i contratti? – che, con altre parole, riprende quello del
               convegno genovese, confermando centrale la riflessione sul futuro del contratto (gli atti sono raccolti
               in Contratto, contratti e mercati, Quaderno 24 della SSM, curato da MAUGERI - GRASSO, Roma, 2022);
               riflessione, non relegata in second’ordine nemmeno dall’irruzione del Covid-19 e dalla pandemia che,
               peraltro, hanno prodotto effetti significativi in quest’ambito, ridestando tra l’altro l’attenzione verso la
               distinzione tra due modelli di contratto – quello “aristotelico” e quello “groziano” – quest’ultimo, al
               contrario del primo (come nota SALVI, Il contratto ingiusto, in Foro it., 2022, V, 39, si trova in Aristotele,
               «per la prima volta, il nesso tra contratto giusto e libero mercato»), svincolato da un parametro di
               giustizia e consistente nel “pure bargain”.
                  4  L’espressione è fedelmente tratta da CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 28.


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