Page 7 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto" con l'art. 2, c. 2, lettera a), l.
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287/1990 che vieta intese restrittive della concorrenza ; contrasto, che anche
l’elevato numero di banche associate all’ABI contribuisce ad accreditare.
In astratto – rileva il Provvedimento in esame – la standardizzazione, ovvero
«un’attività associativa che produca l’uniformità degli schemi contrattuali adottati
dalle imprese associate può incentivare la concorrenza. Essa favorisce la domanda in
quanto, aumentando la comparabilità dei prodotti, ne riduce i costi di selezione;
anche l’offerta ne trae beneficio, poiché viene meno la necessità di una diffusa e
continua negoziazione di clausole e viene data alle banche di dimensioni ridotte
l’opportunità di operare nell’ambito di un quadro negoziale non dissimile da quello
fornito dalle maggiori banche, in grado di elaborare autonomamente i propri schemi
contrattuali». Ma, in concreto, «gli schemi contrattuali atti a: – fissare condizioni
aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando
potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli
interessi delle parti contraenti; – precludere o limitare in modo significativo la
possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull’insieme degli elementi
contrattuali, il prodotto offerto», possono determinare una «situazione di uniformità
idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza».
Dunque, la verifica di compatibilità va operata, non in astratto, ma in
concreto. Nessun problema emergerebbe se i criteri suindicati sempre
consentissero un apprezzamento chiaro e certo della reale consistenza delle
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situazioni considerate; ma siccome così non è , alto è il rischio che l’esito del
giudizio non sia corretto e che non sia assicurata un’uniformità di trattamento a
situazioni indegne di un trattamento differenziato. Questa è una prima
complicazione e non è l’unica. Una volta registrata la presenza dell’illecito
antitrust, infatti, occorre chiedersi quale tutela apprestare.
2.1. La varia tutela
L’intesa anticoncorrenziale è giudicata «ad ogni effetto» nulla dall’art. 2, c. 3,
l. 287/1990 e ciò pare non lasciare margini per l’applicazione di una tutela non
demolitoria o demolitoria “di protezione”.
"il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2);
- "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito
verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6);
- "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo
del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
10 Anche il parere n. 14251 del 22 agosto 2003 dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato aveva ritenuto lo schema negoziale tipo elaborato da ABI idoneo a restringere la concorrenza.
11 Né potrebbe essere altrimenti, dovendosi – ad esempio – valutare la diretta o indiretta
«incidenza economica», lo squilibrio se significativo dell’assetto o il livello della limitazione
cagionata alla differenziazione.
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