Page 7 - Giuseppe Grisi - Garanzie standardizzate e obbligazioni risarcitorie
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto" con l'art. 2, c. 2, lettera a), l.
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               287/1990  che  vieta  intese  restrittive  della  concorrenza ;  contrasto,  che  anche
               l’elevato numero di banche associate all’ABI contribuisce ad accreditare.
                  In astratto – rileva il Provvedimento in esame – la standardizzazione, ovvero
               «un’attività associativa che produca l’uniformità degli schemi contrattuali adottati
               dalle imprese associate può incentivare la concorrenza. Essa favorisce la domanda in
               quanto, aumentando la comparabilità dei prodotti, ne riduce i costi di selezione;
               anche l’offerta ne trae beneficio, poiché viene meno la necessità di una diffusa e
               continua negoziazione di clausole e viene data alle banche di dimensioni ridotte
               l’opportunità di operare nell’ambito di un quadro negoziale non dissimile da quello
               fornito dalle maggiori banche, in grado di elaborare autonomamente i propri schemi
               contrattuali». Ma, in concreto, «gli schemi contrattuali atti a: – fissare condizioni
               aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando
               potenzialmente  funzionali  a  un  assetto  significativamente  non  equilibrato  degli
               interessi  delle  parti  contraenti;  –  precludere  o  limitare  in  modo  significativo  la
               possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull’insieme degli elementi
               contrattuali, il prodotto offerto», possono determinare una «situazione di uniformità
               idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza».
                  Dunque,  la  verifica  di  compatibilità  va  operata,  non  in  astratto,  ma  in
               concreto.  Nessun  problema  emergerebbe  se  i  criteri  suindicati  sempre
               consentissero  un  apprezzamento  chiaro  e  certo  della  reale  consistenza  delle
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               situazioni considerate; ma siccome così non è , alto è il rischio che l’esito del
               giudizio non sia corretto e che non sia assicurata un’uniformità di trattamento a
               situazioni  indegne  di  un  trattamento  differenziato.  Questa  è  una  prima
               complicazione  e  non  è  l’unica.  Una  volta  registrata  la  presenza  dell’illecito
               antitrust, infatti, occorre chiedersi quale tutela apprestare.

                  2.1. La varia tutela

                  L’intesa anticoncorrenziale è giudicata «ad ogni effetto» nulla dall’art. 2, c. 3,
               l. 287/1990 e ciò pare non lasciare margini per l’applicazione di una tutela non
               demolitoria o demolitoria “di protezione”.


                  "il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
               incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
               inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2);
                  - "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito
               verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato
               o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6);
                  - "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo
               del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
                  10   Anche  il  parere  n.  14251  del  22  agosto  2003  dell’Autorità  garante  della  concorrenza  e  del
               mercato aveva ritenuto lo schema negoziale tipo elaborato da ABI idoneo a restringere la concorrenza.
                  11   Né  potrebbe  essere  altrimenti,  dovendosi  –  ad  esempio  –  valutare  la  diretta  o  indiretta
               «incidenza  economica»,  lo  squilibrio  se  significativo  dell’assetto  o  il  livello  della  limitazione
               cagionata alla differenziazione.


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