Page 13 - Michele Lobuono - Efficienza della tutela e protezione del mercato
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               5. Il risarcimento del danno

                  Nel dibattito che ha caratterizzato questa materia le criticità in vario modo
               emerse con riferimento alla nullità hanno finito per orientare l’attenzione su altri
               rimedi, quali il controllo giudiziale sulla giustizia contrattuale con conseguente
               correzione equitativa del negozio e l’azione di risarcimento del danno . Tanto in
                                                                                11
               dottrina quanto in giurisprudenza non vi sono dubbi in merito alla circostanza
               che  il  risarcimento  del  danno,  ove  ne  sussistano  le  condizioni,  possa  essere
               riconosciuto  al  fideiussore  anche  nelle  ipotesi  di  nullità  totale  o  parziale  del
               contratto.
                  Per altro verso, in base ad altre ipotesi ricostruttive si ritiene che il risarcimento
               costituisca l’unico rimedio disponibile ove il contratto a valle fosse considerato
               valido,  non  essendovi  nullità  né  totale,  né  parziale  del  contratto.  In  tal  caso,
               verrebbe  in  considerazione  una  responsabilità  precontrattuale  della  banca  da
               contratto valido volta a risarcire il pregiudizio subito dal fideiussore per essere
               stato indotto a stipulare un contratto a condizioni diverse rispetto a quelle che lo
               avrebbero caratterizzato senza il contegno anticoncorrenziale della banca.
                  Questa ricostruzione, a sua volta, deve fare i conti con alcune criticità, già
               sottolineate dalla dottrina, relative all’individuazione del danno. In primo luogo,
               occorre  considerare  che  l’intesa  in  esame  non  riguarda  condizioni  di  natura
               economica (o prezzi) bensì condotte relative all’esecuzione del rapporto nascente
               dal contratto di fideiussione. In secondo luogo, per le ragioni evidenziate dalla
               stessa Banca d’Italia nel provvedimento del 2005, va sottolineato che maggiori
               tutele per la banca in sede di escussione della garanzia possono corrispondere a
               condizioni economiche più vantaggiose nell’erogazione del finanziamento.
                  Posto che le clausole sanzionate attengono essenzialmente al più ampio arco
               temporale nel quale il garante è tenuto a rispondere nei confronti della banca,
               l’eventuale pregiudizio economico potrebbe essere legato alla circostanza che il
               fideiussore abbia tenuto vincolate per un periodo più ampio le somme necessarie
               all’eventuale  pagamento.  Appare  evidente  quindi,  che  la  strada  più  agevole
               dovrebbe essere individuata nella liquidazione equitativa del danno .
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                  Muovendo anche in questo caso in una prospettiva che guardi agli effetti del
               rimedio, l’eventuale risarcimento del danno avrebbe la funzione di tenere indenne
               il fideiussore rispetto al pregiudizio economico subito ma non farebbe venir meno
               l’obbligo di garanzia nei confronti della banca. Un assetto rimediale di questo tipo
               è stato sottoposto a una serie di considerazioni critiche in particolare da chi ritiene
               che gli obiettivi perseguiti dalla disciplina antitrust trovino una tutela più efficace
               nella nullità. In tal senso, appare paradigmatica la posizione assunta dalla Corte
               di  cassazione  nella  citata  sentenza  del  2021,  dove  si  afferma  che  il  rimedio
               risarcitorio  tutelerebbe  solo  un  interesse  individuale,  mentre  quello  basato

                  11  RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, Pisa, 2021, 302.
                  12  Sul punto, cfr. le considerazioni di STELLA, Fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, in Jus
               Civile, 2020, 294 ss.

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