Page 8 - Michele Lobuono - Efficienza della tutela e protezione del mercato
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MICHELE LOBUONO





                  La giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017 afferma la nullità totale,
               assoluta e insanabile dei contratti di fideiussione recanti le clausole conformi al
               modello  ABI .  Il  ricorso  alla  nullità  integrale  del  contratto  troverebbe  la  sua
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               principale  giustificazione  nella  circostanza  che  i  contratti  a  valle  sono  da
               intendersi alla stregua di una parte integrante dell’intesa anticoncorrenziale. Ed
               effettivamente  non  sembra  dubitabile  che  nella  prospettiva  della  banca  la
               conclusione del contratto finisca per dare attuazione a quanto convenuto in sede
               ABI.
                  In questa prospettiva si è affermato, p.es., che il primo comma dell’art. 1418
               c.c. potrebbe rappresentare lo strumento in grado di rendere effettiva la tutela
               degli interessi protetti nei confronti delle banche. La citata disposizione è stata
               intesa alla stregua di una clausola generale invalidante che il giudice potrebbe
               applicare all’esito di una valutazione degli interessi in campo e al fine di dare
               applicazione quanto meno al principio di effettività. Il rimedio della nullità totale
               consentirebbe in sostanza di rendere effettiva la tutela apprestata dalla normativa
               antitrust,  che  finirebbe  per  essere  elusa  ove  il  contratto  a  valle  continuasse  a
               produrre i suoi effetti nonostante la nullità dell’intesa a monte.
                  Sul piano generale non si può ragionevolmente mettere in discussione che ai
               contratti a valle o a singole clausole degli stessi possa essere applicata la nullità
               quando  anch’essi  presentino  causa  oppure  oggetto  anticoncorrenziali.  Il
               problema si pone piuttosto – come nei casi che ci occupano – laddove i contratti
               a valle abbiano una causa lecita e un oggetto altresì lecito e il vizio, la criticità,
               attiene  piuttosto  alla  predisposizione  del  contenuto  a  monte  nell’ambito
               dell’intesa o del cartello.
                  E, infatti, fra gli argomenti che consentono di escludere la nullità dei contratti
               a valle, occorre considerare in primo luogo che i contratti a valle hanno – come
               spesso si è rilevato – oggetto e causa autonomi, distinti dalle condizioni generali
               di contratto elaborate a monte dall’ABI. In altri termini le fideiussioni in esame,
               sul piano civilistico, sono contratti completi in relazione ai suddetti elementi del
               contratto, segnalandosi solo per la presenza di clausole conformi a condizioni
               generali di contratto predisposte a monte dall’ABI che spesso non sono neanche
               rilevanti nel giudizio fra banca e garante.
                  Ma nella prospettiva che stiamo cercando di delineare, quella cioè che mira a
               ricostruire  il  rapporto  fra  tutela  individuale  e  protezione  del  mercato,  c’è  da
               chiedersi se la nullità dell’intero contratto possa ritenersi un rimedio efficiente,
               cioè  garantisca  la  rispondenza  ai  fini  perseguiti  dall’ordinamento.  Sul  punto,
               occorre ricordare che sono in discussione singole clausole delle NUB che non
               attengono a condizioni di carattere economico ma al modo di operare, sul piano
               del rapporto, della fase di escussione della garanzia.
                  Come  è  noto,  si  tratta  di  previsioni  negoziali  che  hanno  la  funzione  di
               rafforzare la garanzia e che, dunque, considerate nella prospettiva del mercato di


                  5  In tal senso, Cass., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810; Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846.

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