Page 6 - Michele Lobuono - Efficienza della tutela e protezione del mercato
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MICHELE LOBUONO





                  Le  autorità  antitrust  del  settore  bancario,  la  Banca  d’Italia  e  successivamente
               l’Autorità garante della concorrenza, sono state chiamate a garantire la salvaguardia
               del  mercato,  avendo  riguardo  all’interesse  generale  al  suo  buon  funzionamento,
               interesse che trascende (sebbene comprenda) quello dei singoli operatori.
                  La Banca d’Italia, pur consapevole della rilevanza economica dell’attività di
               erogazione del credito, ha ritenuto comunque che le note clausole previste dalle
               NUB – sulle quali avremo modo di ritornare – fossero lesive della concorrenza.
               Ora in questa sede non è in discussione la decisione di Bankitalia, se cioè risponda
               in modo effettivo alla protezione del mercato; piuttosto si tratta di indagare il
               rapporto fra questa protezione, fra gli interessi e i valori sottesi alla disciplina della
               concorrenza e i meccanismi di tutela relativi ai singoli contratti a valle. E a questo
               riguardo  ovviamente  la  citata  pronuncia  delle  sezioni  unite,  sulla  quale
               ritorneremo, rappresenta un punto di riferimento ben più significativo.


               2. Fideiussioni omnibus e attività d’impresa

                  Prima  di  un  rapido  esame  delle  singole  tecniche  di  tutela,  appare  necessario
               tracciare le coordinate di riferimento delle fideiussioni omnibus per meglio inquadrare
               l’enforcement privato nel contesto in esame. Nella maggior parte dei casi la fideiussione
               omnibus  è  prestata  da  una  persona  che  ha  un  interesse  diretto  all’erogazione  del
               finanziamento e, pertanto, non richiede un corrispettivo economico al debitore della
               banca. Di norma, si tratta di un congiunto dell’imprenditore che presta la garanzia a
               favore dell’impresa familiare gestita da quest’ultimo.
                  Il garante può tuttavia essere estraneo all’attività dell’impresa e in ogni caso il
               suo  patrimonio  rimane  distinto  da  quello  del  garantito;  non  può  affermarsi,
               quindi,  che  l’eventuale  onere  sostenuto  dal  fideiussore  ricada  sul  debitore
               incidendo in senso stretto sul costo complessivo del finanziamento. Nelle ipotesi
               –  meno  frequenti  –  di  fideiussioni  omnibus  non  rilasciate  da  persone  fisiche,
               vengono in considerazione le garanzie prestate da imprese non bancarie, fra cui
               rientrano quelle concesse da imprese capogruppo a favore di società controllate.
                  Il ricorso prevalente, se non esclusivo, alle fideiussioni omnibus nell’esercizio
               delle attività d’impresa e al fine di garantirne lo svolgimento, rende opportuno, se
               non addirittura necessario, sviluppare l’analisi sui mezzi di tutela avendo riguardo,
               per un verso, al rapporto fra contratto e attività economica, la cui rilevanza appare
               ormai acquisita nella riflessione giuridica, per altro verso, al profilo dell’effettività
               dell’iniziativa imprenditoriale piuttosto che della fattispecie produttiva di effetti.
                  In sostanza emerge l’esigenza di un approccio metodologico che, per un verso,
               colga  gli  elementi  ulteriori,  in  particolare  la  rilevanza  dell’attività  economica,
               idonei a procedere a una più adeguata comprensione del fenomeno negoziale di
               riferimento;  per  altro  verso,  non  trascuri  l’esigenza  di  distinguere  il  modo  di
               manifestarsi  dell’autonomia  privata  nell’esercizio  dell’attività  d’impresa
               dall’autonomia privata disegnata dalla disciplina generale del codice.
                  Come ho avuto modo di rilevare in alcuni scritti relativi al tema delle garanzie,


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