Page 7 - Michele Lobuono - Efficienza della tutela e protezione del mercato
P. 7
IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
la rilevanza che assume il collegamento fra atto e attività implica che il mercato
rappresenta il paradigma di riferimento per la valutazione dei meccanismi di
enforcement utilizzabili dai privati . In questo scenario, dunque, dovrebbe essere
3
inquadrato l’intervento del giudice sui contratti di fideiussione a valle recanti le
clausole conformi alle condizioni generali di contratto ABI sanzionate dal
provvedimento della Banca d’Italia.
In questi contratti di garanzia il controllo sul contenuto del contratto dovrebbe
avere come punto di riferimento l’esercizio dell’attività economica e, quindi, nella
valutazione del meccanismo di tutela astrattamente applicabile non si dovrebbe
trascurare la considerazione dei diversi interessi superindividuali tutelati dalla
disciplina della concorrenza e del mercato.
Ciò implica che nel valutare la portata del rimedio, nel formulare il giudizio
che possa determinare l’invalidità (totale o parziale) del contratto non si dovrebbe
prescindere dalla efficacia (o se si vuole dall’efficienza) del rimedio nella dinamica
del mercato e della sua disciplina, che tutela sia la concorrenza, sia come si è visto
in principio l’iniziativa economica.
In concreto, significa considerare non solo i riflessi della valutazione operata in
sede antitrust da Bankitalia rispetto alla fattispecie formale dei singoli contratti, ma
anche gli effetti che deriverebbero dal ricorso ai suddetti mezzi di tutela nel segmento
economico di riferimento e, quindi, nello svolgimento dell’attività di finanziamento.
3. I rimedi applicabili ai contratti stipulati a valle: la nullità totale
A questo punto, appare opportuno evocare i mezzi di tutela che dottrina e
giurisprudenza hanno ritenuto applicabili ai contratti di fideiussione omnibus
recanti clausole conformi ai modelli ABI. Come è noto, il tema ha dato origine a
un vasto dibattito nel quale sono state prospettate in particolare la nullità
dell’intero contratto, la nullità parziale del contratto nella parte che contiene le
clausole ritenute contrastanti con le norme antitrust, il risarcimento del danno
subito dal fideiussore che ha stipulato il contratto a valle recante le clausole frutto
dell’accordo a monte.
Naturalmente in questa sede non è possibile approfondire nel dettaglio gli
argomenti posti a fondamento dei diversi rimedi. Nel rinviare alla vasta
bibliografia che ormai caratterizza questa materia , mi sembra opportuno un
4
breve riferimento ai percorsi giurisprudenziali per poi procedere a valutare la
portata delle diverse soluzioni nella prospettiva della protezione del mercato, in
particolare avendo riguardo alla protezione della concorrenza e dell’iniziativa
economica.
3 Sul punto mi permetto di rinviare a LOBUONO, Contratto e attività economica nelle garanzie
personali, Napoli, 2002, 7 ss.
4 Per una ricostruzione delle diverse soluzioni elaborate sul punto, fra gli altri cfr. LONGOBUCCO,
Contratti bancari e normativa antitrust, in CAPOBIANCO (a cura di), Contratti bancari, Milano, 2021, 467 ss.
57