Page 7 - Michele Lobuono - Efficienza della tutela e protezione del mercato
P. 7

IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               la rilevanza che assume il collegamento fra atto e attività implica che il mercato
               rappresenta  il  paradigma  di  riferimento  per  la  valutazione  dei  meccanismi  di
               enforcement utilizzabili dai privati . In questo scenario, dunque, dovrebbe essere
                                              3
               inquadrato l’intervento del giudice sui contratti di fideiussione a valle recanti le
               clausole  conformi  alle  condizioni  generali  di  contratto  ABI  sanzionate  dal
               provvedimento della Banca d’Italia.
                  In questi contratti di garanzia il controllo sul contenuto del contratto dovrebbe
               avere come punto di riferimento l’esercizio dell’attività economica e, quindi, nella
               valutazione del meccanismo di tutela astrattamente applicabile non si dovrebbe
               trascurare la considerazione dei diversi interessi superindividuali tutelati dalla
               disciplina della concorrenza e del mercato.
                  Ciò implica che nel valutare la portata del rimedio, nel formulare il giudizio
               che possa determinare l’invalidità (totale o parziale) del contratto non si dovrebbe
               prescindere dalla efficacia (o se si vuole dall’efficienza) del rimedio nella dinamica
               del mercato e della sua disciplina, che tutela sia la concorrenza, sia come si è visto
               in principio l’iniziativa economica.
                  In concreto, significa considerare non solo i riflessi della valutazione operata in
               sede antitrust da Bankitalia rispetto alla fattispecie formale dei singoli contratti, ma
               anche gli effetti che deriverebbero dal ricorso ai suddetti mezzi di tutela nel segmento
               economico di riferimento e, quindi, nello svolgimento dell’attività di finanziamento.


               3. I rimedi applicabili ai contratti stipulati a valle: la nullità totale

                  A questo punto, appare opportuno evocare i mezzi di tutela che dottrina e
               giurisprudenza  hanno  ritenuto  applicabili  ai  contratti  di  fideiussione  omnibus
               recanti clausole conformi ai modelli ABI. Come è noto, il tema ha dato origine a
               un  vasto  dibattito  nel  quale  sono  state  prospettate  in  particolare  la  nullità
               dell’intero contratto, la nullità parziale del contratto nella parte che contiene le
               clausole ritenute contrastanti con le norme antitrust, il risarcimento del danno
               subito dal fideiussore che ha stipulato il contratto a valle recante le clausole frutto
               dell’accordo a monte.
                  Naturalmente  in  questa  sede  non  è  possibile  approfondire  nel  dettaglio  gli
               argomenti  posti  a  fondamento  dei  diversi  rimedi.  Nel  rinviare  alla  vasta
               bibliografia  che  ormai  caratterizza  questa  materia ,  mi  sembra  opportuno  un
                                                               4
               breve  riferimento  ai  percorsi  giurisprudenziali  per  poi  procedere  a  valutare  la
               portata delle diverse soluzioni nella prospettiva della protezione del mercato, in
               particolare  avendo  riguardo  alla  protezione  della  concorrenza  e  dell’iniziativa
               economica.


                  3   Sul  punto  mi  permetto  di  rinviare  a  LOBUONO,  Contratto  e  attività  economica  nelle  garanzie
               personali, Napoli, 2002, 7 ss.
                  4  Per una ricostruzione delle diverse soluzioni elaborate sul punto, fra gli altri cfr. LONGOBUCCO,
               Contratti bancari e normativa antitrust, in CAPOBIANCO (a cura di), Contratti bancari, Milano, 2021, 467 ss.

                                                    57
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12