Page 15 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
mercato. Ferma restando comunque la inevitabile perdita subita dai soci della banca
in crisi in base al rischio d’impresa, la cui tutela peraltro prescinde dai fini della
legislazione bancaria .
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4. Il cambio di passo. Gli orientamenti comunitari in tema di Fondi di garanzia
dei depositanti ed il problema degli aiuti di Stato
La crisi finanziaria della fine degli anni 2000, di portata devastante, ha indotto
l’Unione Europea a porre al centro una serie di interventi per regolamentare il
fenomeno delle crisi bancarie e finanziarie . I massicci interventi pubblici da parte
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dei vari stati dell’Unione per sostenere i sistemi bancari, ed in particolare per
sostenere le grandi banche in crisi (in forma più contenuta in Italia che altrove),
hanno posto il problema della ammissibilità degli aiuti di Stato e della loro
compatibilità con la disciplina comunitaria della concorrenza contenuta nel
Trattato. Nel 2013, facendo seguito ad una serie di precedenti comunicazioni, la
Commissione dell’UE, quale autorità della concorrenza, ha pubblicato la
Comunicazione 2013/C216/01, ove, pur riconoscendo l’importanza del sistema
bancario per il sistema economico e quindi l’ammissibilità di discipline speciali e di
deroghe in caso di crisi che possano danneggiare l’economia di uno Stato membro
(come ammesso dall’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE), ha precisato che gli aiuti di
Stato possono avere solo carattere residuale e limitato rispetto all’intervento dei soci
e dei creditori subordinati, che devono in primo luogo sopportare i danni della crisi,
ed essere inoltre condizionati ad un adeguato piano di ristrutturazione .
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Per quanto riguarda poi la posizione dei fondi di garanzia nazionali la
Comunicazione (par. 64) precisa che l’intervento dei fondi non costituisce aiuto di
Stato qualora sia rivolto al rimborso dei depositanti , mentre potrebbe esserlo se
rivolto ad operazioni di ristrutturazione che, in quanto tali, potrebbero condurre ad
una alterazione delle regole della concorrenza, e ciò anche qualora la provenienza
dei fondi sia privata, ma l’intervento derivi da una decisione pubblica o sia sotto il
32 Il settore bancario ha vissuto in quegli anni un periodo di relativa tranquillità. Vi era la
certezza che le Autorità avrebbero comunque realizzato misure idonee a tenere indenni i creditori
dalle conseguenze di un dissesto bancario, e l’attivazione di procedure di amministrazione
straordinaria non determinava effetti indesiderati sulla raccolta e sulla liquidità, poiché vi era la
consapevolezza che il regime di gestione straordinaria, affidata a commissari nominati dalla Banca
d’Italia, con la funzione di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere
la soluzione della crisi aziendale era posta nell’interesse dei depositanti .Una fase che PORZIO ha
definito “La tranquilla vita di un club di provincia”, in Le imprese bancarie, cit., 27.
33 Per un quadro del complesso normativo relativo alla Unione Bancaria, CHITI - SANTORO (a cura
di), L’Unione bancaria europea, cit.; BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia (2014 - 2020). Insegnamenti e
riflessioni per la regolamentazione, cit., 29 ss. Per il processo formativo sia consentito il rinvio a RISPOLI
FARINA, Verso la vigilanza unica europea. Stato dell’arte, in Innovazione e diritto, 2012, n.6, 1 ss Pdf.
34 Per un quadro della problematica sugli Aiuti di Stato nel settore bancario, SCIPIONE, Aiuti di stato
e crisi bancarie, Giappichelli, Torino, 2021; CAPOLINO, Risanamento e risoluzione delle banche: riparto delle
funzioni, compiti e responsabilità in AA. VV. (a cura di), Regole e mercato, I, Torino, 2016, 664 ss.
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