Page 10 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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MARILENA RISPOLI FARINA





               creditizi  (meglio  nota  come  BRRD,  recepita  in  Italia  con  modifiche  al  TUB
               tramite il D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180). L’impatto delle nuove discipline
               europee di vigilanza e di soluzione delle crisi, che sono il tessuto della cd. Banking
               Union, ha comportato nel contesto italiano un notevole salto nelle modalità di
               gestione delle situazioni di difficoltà in cui possano trovarsi le banche italiane.
                  La previsione di una disciplina speciale della crisi delle banche è una costante
               dei principali ordinamenti giuridici, in considerazione del ruolo che le banche
               rivestono nei principali ordinamenti moderni, dei particolari interessi che esse
               coinvolgono, e per le conseguenze devastanti che una crisi bancaria può generare.
               In primo luogo, rileva la necessità di tutelare i risparmiatori, che affidano i loro
               risparmi alle banche, nonché di preservare la stabilità complessiva del sistema
               finanziario, che costituisce il principale canale di finanziamento dell’economia, e
               infine, last but non least, l’economia del territorio.
                  La legge bancaria del 1936, frutto dell’intuizione di un legislatore attento agli
               effetti delle crisi e quindi previdente, nasce a seguito alla grande crisi degli anni’30
               che investì anche l’Italia e le banche, e realizzò una profonda riforma del sistema
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               finanziario , sottoponendo a intensa regolamentazione gli intermediari finanziari, e


                  21  La riforma bancaria del ‘36 non fu solo una azione di risanamento, ma bensì una vera e propria
               ristrutturazione del sistema bancario dell’epoca. Per tutti PORZIO, Le imprese bancarie, cit., 20 ss.
                  La disciplina nazionale bancaria ha presentato notevoli peculiarità nella sua evoluzione storica.
               Fondamentale rilievo assumono le leggi bancarie del 1926 e del 1936, la prima varata per far fronte
               alla crisi del primo dopoguerra, e del modello della banca mista, la seconda a seguito della grande
               crisi del 1929, cui fece seguito la “Grande Depressione” mondiale. In entrambi i casi è la crisi
               dell’industria  a  trascinare  con  sé  le  istituzioni  creditizie,  coinvolte,  dapprima,  per  aver  erogato
               credito a imprese travolte dal processo di riconversione post-bellica e, più innanzi, per aver operato
               quali “banche miste”, e cioè intermediari che si caratterizzavano per la rilevante presenza di rapporti
               anche di proprietà, a monte e a valle, con imprese industriali, entrate in seguito in difficoltà. La
               legge del 1926 affida il controllo sulle banche alla vigilanza della Banca d’Italia e al Ministero delle
               Finanze, introducendo requisiti per il capitale e l’autorizzazione alla costituzione su aziende di
               credito che operano come banche miste. La legge del 1936 segna invece la separazione tra il credito
               a breve e quello a medio-lungo termine e soprattutto intende evitare le partecipazioni delle banche
               nell’industria, definendo allo stesso tempo l’attività bancaria, costituita dalla raccolta del risparmio
               e dall’esercizio del credito, come funzione di interesse pubblico, sottoposta ad intenso controllo
               pubblico in capo a Banca d’Italia, Comitato dei ministri e Ministro del Tesoro. L’esito di questo
               intervento  ad  ampio raggio  è  la  creazione  di  un  sistema  bancario  pluralistico  e  segmentato,  di
               proprietà essenzialmente pubblica e sottoposto a controllo pubblico. La legge disciplina l’ingresso
               nel settore, l’attività e la fase patologica delle aziende bancarie prevedendo due importanti istituti:
               l’amministrazione straordinaria, volta al risanamento patrimoniale e/o gestionale e la liquidazione
               coatta amministrativa, finalizzata a liquidare l’azienda in presenza di gravi e irreparabili deficit
               patrimoniali e/o gestionali, che è alternativa alla procedura fallimentare ordinaria.
                  La legge del ’36 per le sue caratteristiche di flessibilità si è rivelata particolarmente efficace e
               duratura nel tempo. L’ordinamento costituzionale, all’ 47 della Costituzione repubblicana (entrata
               in vigore, com’è noto, nel 1948), dopo un ampio dibattito in Assemblea Costituente, conferma e
               rafforza  la  “filosofia”  di  quella  legge.  La  normativa  di  settore  consente  al  sistema  bancario  di
               sostenere, nel secondo dopoguerra, il peso del finanziamento della ricostruzione senza soverchie
               ripercussioni sulla struttura e sulla funzione degli intermediari.
                  Sulla valenza dell’art. 47 che recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue

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