Page 10 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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MARILENA RISPOLI FARINA
creditizi (meglio nota come BRRD, recepita in Italia con modifiche al TUB
tramite il D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180). L’impatto delle nuove discipline
europee di vigilanza e di soluzione delle crisi, che sono il tessuto della cd. Banking
Union, ha comportato nel contesto italiano un notevole salto nelle modalità di
gestione delle situazioni di difficoltà in cui possano trovarsi le banche italiane.
La previsione di una disciplina speciale della crisi delle banche è una costante
dei principali ordinamenti giuridici, in considerazione del ruolo che le banche
rivestono nei principali ordinamenti moderni, dei particolari interessi che esse
coinvolgono, e per le conseguenze devastanti che una crisi bancaria può generare.
In primo luogo, rileva la necessità di tutelare i risparmiatori, che affidano i loro
risparmi alle banche, nonché di preservare la stabilità complessiva del sistema
finanziario, che costituisce il principale canale di finanziamento dell’economia, e
infine, last but non least, l’economia del territorio.
La legge bancaria del 1936, frutto dell’intuizione di un legislatore attento agli
effetti delle crisi e quindi previdente, nasce a seguito alla grande crisi degli anni’30
che investì anche l’Italia e le banche, e realizzò una profonda riforma del sistema
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finanziario , sottoponendo a intensa regolamentazione gli intermediari finanziari, e
21 La riforma bancaria del ‘36 non fu solo una azione di risanamento, ma bensì una vera e propria
ristrutturazione del sistema bancario dell’epoca. Per tutti PORZIO, Le imprese bancarie, cit., 20 ss.
La disciplina nazionale bancaria ha presentato notevoli peculiarità nella sua evoluzione storica.
Fondamentale rilievo assumono le leggi bancarie del 1926 e del 1936, la prima varata per far fronte
alla crisi del primo dopoguerra, e del modello della banca mista, la seconda a seguito della grande
crisi del 1929, cui fece seguito la “Grande Depressione” mondiale. In entrambi i casi è la crisi
dell’industria a trascinare con sé le istituzioni creditizie, coinvolte, dapprima, per aver erogato
credito a imprese travolte dal processo di riconversione post-bellica e, più innanzi, per aver operato
quali “banche miste”, e cioè intermediari che si caratterizzavano per la rilevante presenza di rapporti
anche di proprietà, a monte e a valle, con imprese industriali, entrate in seguito in difficoltà. La
legge del 1926 affida il controllo sulle banche alla vigilanza della Banca d’Italia e al Ministero delle
Finanze, introducendo requisiti per il capitale e l’autorizzazione alla costituzione su aziende di
credito che operano come banche miste. La legge del 1936 segna invece la separazione tra il credito
a breve e quello a medio-lungo termine e soprattutto intende evitare le partecipazioni delle banche
nell’industria, definendo allo stesso tempo l’attività bancaria, costituita dalla raccolta del risparmio
e dall’esercizio del credito, come funzione di interesse pubblico, sottoposta ad intenso controllo
pubblico in capo a Banca d’Italia, Comitato dei ministri e Ministro del Tesoro. L’esito di questo
intervento ad ampio raggio è la creazione di un sistema bancario pluralistico e segmentato, di
proprietà essenzialmente pubblica e sottoposto a controllo pubblico. La legge disciplina l’ingresso
nel settore, l’attività e la fase patologica delle aziende bancarie prevedendo due importanti istituti:
l’amministrazione straordinaria, volta al risanamento patrimoniale e/o gestionale e la liquidazione
coatta amministrativa, finalizzata a liquidare l’azienda in presenza di gravi e irreparabili deficit
patrimoniali e/o gestionali, che è alternativa alla procedura fallimentare ordinaria.
La legge del ’36 per le sue caratteristiche di flessibilità si è rivelata particolarmente efficace e
duratura nel tempo. L’ordinamento costituzionale, all’ 47 della Costituzione repubblicana (entrata
in vigore, com’è noto, nel 1948), dopo un ampio dibattito in Assemblea Costituente, conferma e
rafforza la “filosofia” di quella legge. La normativa di settore consente al sistema bancario di
sostenere, nel secondo dopoguerra, il peso del finanziamento della ricostruzione senza soverchie
ripercussioni sulla struttura e sulla funzione degli intermediari.
Sulla valenza dell’art. 47 che recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
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