Page 13 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               perdita dell’avviamento e di una gestione di tipo “fallimentare”. Su un centinaio
               di  crisi  bancarie  verificatisi  in  passato  nel  vigore  della  suddetta  normativa,  si
               ricorda che solo tre hanno seguito quest’ultima strada; negli altri casi si è riusciti
               a garantire la sopravvivenza dell’azienda bancaria.
                  Tralasciando i pochi casi italiani, relativi a banche di grandi dimensioni, in cui
               la soluzione della crisi è derivata da un intervento pubblico realizzato in varie
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               forme,  il superamento della crisi, o l’acquisizione da parte di altra banca più
               solida, ha dovuto confrontarsi con alcuni ricorrenti problemi, ed in particolare: a)
               la  crisi  di  liquidità;  b)  la  presenza  di  perdite  rilevanti;  c)  la  presenza  di  un
               consistente numero di sofferenze, o comunque di partite anomale; d) disfunzioni
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               organizzative, presenza di personale in eccedenza e/o poco qualificato .
                  Nell’ambito di processi di risanamento e/o ristrutturazione i Fondi di garanzia
               dei  depositanti,  introdotti  nel  1987,  prima  in  forma  facoltativa   e  poi  resi
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               obbligatori dal TUB (ed oggi dalla normativa comunitaria e denominati SGD,
               sistemi di garanzia dei depositi), hanno svolto da sempre un ruolo di primo piano.
                  In Italia operano, come è noto, il Fondo interbancario di tutela dei depositi
               (FITD)  ed  il  Fondo  di  garanzia  del  credito  cooperativo  (FGD).  I  Fondi  di


                  28  Si veda BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia (2014 - 2020). Insegnamenti e riflessioni per la regolamentazione,
               cit., 28 per l’utilizzo del Decreto Sindona, D.M 27 settembre 1974, per i salvataggi del Banco di Napoli, del
               Banco Ambrosiano e della Sicilcassa. Il Decreto è rimasto operativo fino agli anni 2000, quando non si poté
               più utilizzare la liquidità della banca centrale per fare fronte ai salvataggi bancari.
                  29  Con la “Nuova legge bancaria” del 1993 che confermava il regime speciale dell’insolvenza bancaria
               ulteriormente rafforzandolo, si predisponeva un quadro di regolamentazione e supervisione improntata
               a regole prudenziali. Si confermava il ruolo della Banca d’Italia nella regolamentazione dell’insolvenza e
               delle modalità di exit dal mercato degli intermediari “marginali”. Così BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia
               (2014 - 2020). Insegnamenti e riflessioni per la regolamentazione, cit., 29.
                  30  Per la disciplina che introdusse il sistema di garanzia dei depositi, in attuazione della direttiva
               94/19 CEE, si veda MONTANARO, L’assicurazione dei depositi in Italia nella prospettiva del recepimento
               della direttiva comunitaria, in Banca, impr. e soc., 1995, 375 ss.
                  Per un quadro storico ricostruttivo del DGS e per le modifiche previste dopo la BRRRD, si veda
               SACCO GINEVRI, I sistemi di garanzia dei depositi bancari, in URBANI (a cura di), L’attività delle banche,
               cit., 661 ss. L’Autore precisa che il meccanismo di finanziamento dei DGS (Sistemi di garanzia dei
               depositi) – oggi disciplinato dagli artt. 96.1 e 96.2 TUB – prevede l’erogazione di contribuzioni
               annuali  fino  al  raggiungimento  della  soglia  dello  0,8%  dei  depositi  coperti  di  tutte  le  banche
               aderenti, nonché il versamento di contributi straordinari ove la dotazione finanziaria del DGS sia
               insufficiente  a  consentirgli  di  procedere  al  rimborso  dei  depositi.  Tali  contribuzioni  sono
               proporzionate all’ammontare dei depositi protetti di ciascuna banca aderente, nonché al relativo
               profilo di rischio. A ciò si aggiunga la possibilità per i DGS di attivare «fonti di finanziamento
               alternative a breve termine» per fare fronte alle proprie obbligazioni (cfr. art. 96.2, c. 5, TUB),
               nonché la possibilità di ricorrere ai prestiti erogati da altri sistemo di garanzia (anche istituiti presso
               un altro Stato membro dell’UE; cfr. art. 96-quater.1, c. 1, TUB).
                  I  DGS  dispongono  di  dotazioni  patrimoniali  cospicue,  le  quali  vengono  gestite  dagli  organi
               dell’ente,  che  sono  a  loro  volta  composti  dai  rappresentanti  delle  banche  consorziate.  Di  qui  la
               previsione dell’obbligo, in capo ai DGS, di dotarsi di assetti di governo, di strutture organizzative e di
               sistemi di controllo adeguati (art. 96-bis.3, c. 1, TUB), nonché la parziale estensione della disciplina
               recata  dall’art.  26  TUB,  in  materia  di  esponenti  aziendali  «ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
               amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia» (art. 96-bis.3, c. 3, TUB).

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