Page 13 - Marilena Rispoli Farina - Quali lezioni dalle crisi bancarie di marzo? Crolli, timori e riforme
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
perdita dell’avviamento e di una gestione di tipo “fallimentare”. Su un centinaio
di crisi bancarie verificatisi in passato nel vigore della suddetta normativa, si
ricorda che solo tre hanno seguito quest’ultima strada; negli altri casi si è riusciti
a garantire la sopravvivenza dell’azienda bancaria.
Tralasciando i pochi casi italiani, relativi a banche di grandi dimensioni, in cui
la soluzione della crisi è derivata da un intervento pubblico realizzato in varie
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forme, il superamento della crisi, o l’acquisizione da parte di altra banca più
solida, ha dovuto confrontarsi con alcuni ricorrenti problemi, ed in particolare: a)
la crisi di liquidità; b) la presenza di perdite rilevanti; c) la presenza di un
consistente numero di sofferenze, o comunque di partite anomale; d) disfunzioni
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organizzative, presenza di personale in eccedenza e/o poco qualificato .
Nell’ambito di processi di risanamento e/o ristrutturazione i Fondi di garanzia
dei depositanti, introdotti nel 1987, prima in forma facoltativa e poi resi
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obbligatori dal TUB (ed oggi dalla normativa comunitaria e denominati SGD,
sistemi di garanzia dei depositi), hanno svolto da sempre un ruolo di primo piano.
In Italia operano, come è noto, il Fondo interbancario di tutela dei depositi
(FITD) ed il Fondo di garanzia del credito cooperativo (FGD). I Fondi di
28 Si veda BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia (2014 - 2020). Insegnamenti e riflessioni per la regolamentazione,
cit., 28 per l’utilizzo del Decreto Sindona, D.M 27 settembre 1974, per i salvataggi del Banco di Napoli, del
Banco Ambrosiano e della Sicilcassa. Il Decreto è rimasto operativo fino agli anni 2000, quando non si poté
più utilizzare la liquidità della banca centrale per fare fronte ai salvataggi bancari.
29 Con la “Nuova legge bancaria” del 1993 che confermava il regime speciale dell’insolvenza bancaria
ulteriormente rafforzandolo, si predisponeva un quadro di regolamentazione e supervisione improntata
a regole prudenziali. Si confermava il ruolo della Banca d’Italia nella regolamentazione dell’insolvenza e
delle modalità di exit dal mercato degli intermediari “marginali”. Così BOCCUZZI, Le crisi bancarie in Italia
(2014 - 2020). Insegnamenti e riflessioni per la regolamentazione, cit., 29.
30 Per la disciplina che introdusse il sistema di garanzia dei depositi, in attuazione della direttiva
94/19 CEE, si veda MONTANARO, L’assicurazione dei depositi in Italia nella prospettiva del recepimento
della direttiva comunitaria, in Banca, impr. e soc., 1995, 375 ss.
Per un quadro storico ricostruttivo del DGS e per le modifiche previste dopo la BRRRD, si veda
SACCO GINEVRI, I sistemi di garanzia dei depositi bancari, in URBANI (a cura di), L’attività delle banche,
cit., 661 ss. L’Autore precisa che il meccanismo di finanziamento dei DGS (Sistemi di garanzia dei
depositi) – oggi disciplinato dagli artt. 96.1 e 96.2 TUB – prevede l’erogazione di contribuzioni
annuali fino al raggiungimento della soglia dello 0,8% dei depositi coperti di tutte le banche
aderenti, nonché il versamento di contributi straordinari ove la dotazione finanziaria del DGS sia
insufficiente a consentirgli di procedere al rimborso dei depositi. Tali contribuzioni sono
proporzionate all’ammontare dei depositi protetti di ciascuna banca aderente, nonché al relativo
profilo di rischio. A ciò si aggiunga la possibilità per i DGS di attivare «fonti di finanziamento
alternative a breve termine» per fare fronte alle proprie obbligazioni (cfr. art. 96.2, c. 5, TUB),
nonché la possibilità di ricorrere ai prestiti erogati da altri sistemo di garanzia (anche istituiti presso
un altro Stato membro dell’UE; cfr. art. 96-quater.1, c. 1, TUB).
I DGS dispongono di dotazioni patrimoniali cospicue, le quali vengono gestite dagli organi
dell’ente, che sono a loro volta composti dai rappresentanti delle banche consorziate. Di qui la
previsione dell’obbligo, in capo ai DGS, di dotarsi di assetti di governo, di strutture organizzative e di
sistemi di controllo adeguati (art. 96-bis.3, c. 1, TUB), nonché la parziale estensione della disciplina
recata dall’art. 26 TUB, in materia di esponenti aziendali «ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia» (art. 96-bis.3, c. 3, TUB).
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